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Sentenza

Sentenza n. 1699/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 966/2017, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9927/2023; in via connessa, trascrizione a favore del Comune della proprietà immobiliare e altri atti ritenuti elusivi del giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR n. 966/2017, passata in giudicato il 20 maggio 2024 dopo che il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello con sentenza n. 9927/2023. Ha domandato di ordinare al Comune di circoscrivere gli effetti della confisca conseguente all’ordinanza di lottizzazione n. 42/129 del 18 aprile 2016 alle manifestazioni dello jus aedificandi fino al 1997 o, in subordine, fino al 1993, nonché di dichiarare nulli o inefficaci gli eventuali atti adottati in violazione o elusione del giudicato, tra cui la trascrizione della proprietà immobiliare a favore del Comune. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancanza di un titolo esecutivo idoneo, poiché la sentenza invocata aveva respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza che disponeva la sospensione delle attività di lottizzazione abusiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La sentenza invocata aveva respinto la domanda di annullamento dell’ordinanza comunale e tale rigetto era stato confermato in appello: si era quindi formato un giudicato di rigetto, privo di statuizioni attributive di un bene della vita o di obblighi dell’Amministrazione suscettibili di esecuzione. L’ottemperanza non è utilizzabile per dare esecuzione a pronunce di rigetto, che lasciano invariato l’assetto giuridico precedente e sono autoesecutive. Le domande relative agli atti asseritamente elusivi non hanno superato tale carenza del titolo esecutivo. Spese compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    il ricorso d’ottemperanza può essere proposto unicamente da chi abbia proposto il ricorso di primo grado e abbia ottenuto l’accoglimento di una sua domanda: non può quindi proporre il ricorso d’ottemperanza chi abbia proposto un ricorso che sia stato respinto

    L’azione di ottemperanza presuppone una pronuncia favorevole che abbia accolto una domanda e posto un obbligo a carico dell’Amministrazione; non è proponibile per una sentenza di rigetto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile da chi abbia ottenuto l’accoglimento di una domanda con una pronuncia passata in giudicato che imponga all’Amministrazione statuizioni suscettibili di esecuzione.
  • Il giudicato di rigetto non è titolo esecutivo azionabile in ottemperanza: la pronuncia lascia invariato l’assetto giuridico preesistente, non attribuisce un bene della vita da eseguire ed è autoesecutiva.
  • La domanda di dichiarazione di nullità o inefficacia di atti asseritamente elusivi non può fondare l’ottemperanza se manca una pronuncia favorevole contenente obblighi eseguibili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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