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Sentenza

Sentenza n. 1407/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere paesaggistico negativo nella parte in cui non consente l'apertura di un accesso privato su via Pasitea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere della Soprintendenza relativo a un'istanza presentata ai sensi del d.P.R. n. 31 del 2017 per interventi di adeguamento antincendio e di abbattimento delle barriere architettoniche, comprendenti la realizzazione di un nuovo ingresso su via Pasitea, destinato a separare l'accesso all'abitazione privata da quello dell'attività alberghiera ed eliminare la promiscuità tra le due destinazioni. Il parere negativo ha ritenuto che la nuova apertura non rispondesse alle esigenze di adeguamento antincendio o di superamento delle barriere architettoniche e costituisse un intervento di ristrutturazione edilizia non consentito dalle norme di attuazione del PUT. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017, poiché la documentazione era stata trasmessa dal Comune alla Soprintendenza il 10 novembre 2025, la Soprintendenza non aveva adottato provvedimenti nel termine di venti giorni previsto dall'art. 11, comma 5, e la successiva richiesta di integrazioni e chiarimenti era tardiva. Ha inoltre sostenuto che l'intervento rientrasse tra quelli di lieve entità dell'Allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017 e che né il Comune né la Soprintendenza avessero riqualificato espressamente o implicitamente l'istanza come soggetta ad autorizzazione paesaggistica ordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il parere impugnato nella parte in cui non consentiva l'apertura su via Pasitea per l'accesso alla proprietà privata. Il giudice ha ritenuto decisivo che l'istanza fosse stata presentata come domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità ricompresi nell'Allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017 e che la documentazione fosse stata trasmessa alla Soprintendenza dal Comune il 10 novembre 2025, formulando una proposta favorevole. Poiché nel termine di venti giorni previsto dall'art. 11, comma 5, la Soprintendenza non aveva adottato alcun provvedimento, né aveva inviato la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017. La richiesta di integrazioni e chiarimenti del dicembre 2025 è stata ritenuta tardiva. Il TAR ha inoltre escluso che vi fosse stata una riqualificazione, espressa o implicita, dell'istanza come procedura ordinaria: né il Comune né la Soprintendenza avevano formalmente ritenuto l'intervento non assoggettabile ad autorizzazione semplificata, mentre la proposta comunale era stata formulata secondo la procedura dell'art. 11, comma 5. Le spese sono state compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato, se dovuto e versato, da parte dell'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    Disciplina l'autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità; nel caso deciso, l'istanza è stata ritenuta riconducibile agli interventi dell'Allegato B e il mancato provvedimento della Soprintendenza nel termine previsto ha determinato la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    Rileva ai fini della qualificazione e della gestione dell'istanza nell'ambito della procedura paesaggistica semplificata; né il Comune né la Soprintendenza hanno riqualificato espressamente l'intervento come non suscettibile di autorizzazione semplificata.

  • art. 11, comma 5, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    Prevede il termine di venti giorni entro il quale la Soprintendenza deve adottare il provvedimento nell'ambito della procedura semplificata; il decorso del termine senza provvedimento è risultato decisivo.

  • art. 11, comma 9, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    Stabilisce la formazione del silenzio-assenso quando la Soprintendenza non adotta il provvedimento nel termine previsto, in presenza della proposta favorevole dell'amministrazione comunale.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata considerata tra gli elementi che confermavano l'inerzia della Soprintendenza nel termine procedimentale.

  • Allegato B, punti B.3 e B.6, d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

    Le disposizioni sono state richiamate per ricondurre l'intervento tra quelli di lieve entità assoggettabili alla procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Massime di principio

  • Nella procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, qualora il Comune trasmetta alla Soprintendenza la documentazione con proposta favorevole, il decorso del termine previsto dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31 del 2017 senza l'adozione di un provvedimento determina la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 11, comma 9.
  • La richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti formulata dalla Soprintendenza dopo la scadenza del termine procedimentale previsto dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31 del 2017 non impedisce la formazione del silenzio-assenso.
  • La qualificazione dell'istanza come domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata resta rilevante quando né il Comune né la Soprintendenza abbiano adottato un atto espresso di riqualificazione dell'intervento come non assoggettabile alla procedura semplificata.
  • In presenza di un'istanza riferita a interventi di lieve entità dell'Allegato B del d.P.R. n. 31 del 2017 e di una proposta comunale favorevole, l'amministrazione statale non può eludere gli effetti del termine procedimentale attraverso una successiva richiesta tardiva di integrazioni o mediante una riqualificazione soltanto implicita della procedura.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

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