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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24607/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza di condanna per percosse e minaccia. I motivi principali: (1) omissione di risposta ai rilievi d'appello circa la mancanza del coefficiente soggettivo e degli elementi costitutivi dei reati; (2) mancato proscioglimento per "particolare tenuità" ex art. 34 d.Lgs. 28/08/2000 n. 274, con critica alla motivazione che si sarebbe semplicemente "appiattita" sulla decisione di primo grado; (3) censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego (o mancata prevalenza) delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione della motivazione circa l'aumento della pena e la mancata logica nel rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica: la sentenza di merito era dettagliata nella descrizione dei fatti e nella valutazione probatoria (dichiarazioni della persona offesa e delle testimoni) e il vizio prospettato in appello era apodittico. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità nonostante la sentenza di merito fosse carente sul punto, perché l'atto di appello era generico nella richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e le cause di inammissibilità sono rilevabili in ogni stato e grado; quindi il vizio è insanabile. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura ambigua e inammissibile: il beneficio delle attenuanti generiche era già stato riconosciuto in primo grado, e la critica alla mancata ulteriore diminuzione della pena era generica e priva di richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre la pena inflitta risultava già molto prossima al minimo edittale. Conseguenza: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; conferma pratica della condanna originaria (pena consistente in multa per percosse con aumento per continuazione come indicato in primo grado).

Norme richiamate

  • d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 34 (particolare tenuità del fatto)

    La Corte rileva che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere avanzata con argomentazioni specifiche ed ancorata ai criteri normativi; un atto d'appello generico è inidoneo a consentire la valutazione e conduce all'inammissibilità della censura.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso ritenuta imputabile a colpa del proponente.

  • Codice penale - art. 133 (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte richiama implicitamente che le censure sul trattamento sanzionatorio devono richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'assenza di riferimenti concreti a tali criteri rende la censura generica e inammissibile.

Massime di principio

  • Una censura in cassazione basata su mancata motivazione o omissione di risposta del giudice d'appello è inammissibile se l'atto d'appello era generico: le doglianze devono essere specifiche e ancorate ai fatti e ai criteri normativi.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.Lgs. 274/2000) richiede una precisa deduzione fattuale e applicativa; una semplice enunciazione dei criteri non è sufficiente a fondare l'appello.
  • Le corti di legittimità possono dichiarare d'ufficio l'inammissibilità anche quando il giudice d'appello non l'abbia rilevata; le cause di inammissibilità non sono sanabili.
  • Se in primo grado è già stato riconosciuto un beneficio (es. attenuanti generiche), una nuova censura in cassazione su quel punto è infondata salvo che si dimostri un errore di fatto o di diritto specifico.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono indicare i parametri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p. e motivare come essi conducano a una pena più mite; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
  • Quando si impugna una sentenza, è fondamentale dettagliare quale specifico principio di diritto o fatto probatorio sia stato travisato e perché la motivazione sia carente o illogica; critiche apodittiche o generiche verranno rigettate.

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