Sentenza n. 882/2026 - Salerno, Sezione 2
reclamo ex art.117, comma 4, c.p.a., avverso e per l’annullamento: della delibera del Commissario ad acta senza numero, sottoscritta il 30 gennaio 2026, trasmessa con nota pec del Comune di Corbara il 4 febbraio 2026 con prot. n. 1106 di pari data, recante il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, della proprietà del ricorrente, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, sez. II, n. 2785/2022; della comunicazione pec di avvio del procedimento del 30 gennaio 2025; nonché per l’adozione di idonee misure per l’esatta esecuzione del giudicato, mediante specifiche direttive al Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Commissario ad acta recante acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 della proprietà privata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il reclamo ex art. 117, comma 4, c.p.a. è stato proposto nell’ambito dell’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 2785/2022, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva ordinato al Comune di scegliere tra la restituzione dei beni con riduzione in pristino e risarcimento per l’occupazione illegittima, oppure l’acquisizione coattiva ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con determinazione dell’indennizzo, liquidazione del ristoro pari al 5% annuo del valore venale per il periodo di occupazione senza titolo, indicazione delle circostanze dell’illecita utilizzazione, motivazione sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, comparazione con gli interessi privati e assenza di alternative ragionevoli, nonché trasferimento della proprietà subordinato al pagamento o deposito delle somme dovute. Il reclamante ha dedotto l’omessa o incompleta liquidazione e disciplina del pagamento dell’indennizzo, la mancata previsione espressa della condizione sospensiva del trasferimento, l’assenza dei pareri di regolarità tecnica e contabile, la mancata identificazione catastale mediante frazionamento, l’illegittimo conferimento di compiti al responsabile dell’area tecnica, l’insufficiente motivazione sull’accoglimento parziale delle osservazioni relative alla stima, l’omessa considerazione della diminuzione di valore della porzione residua, l’erroneo calcolo degli interessi per l’occupazione sine titulo, la mancata esplorazione di un accordo bonario e l’insufficiente motivazione sull’interesse pubblico, sulla comparazione degli interessi e sull’assenza di alternative. Il Comune ha eccepito la mancata notifica al Commissario ad acta e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni indennitarie, sostenendo inoltre che la delibera contenesse già la liquidazione, che il riferimento all’art. 194 TUEL riguardasse soltanto la procedura contabile e che la condizione sospensiva derivasse direttamente dalla legge.
La decisione
Il reclamo è stato accolto. Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo tra la contestazione del quantum dell’indennità, riservata al giudice ordinario, e la deduzione dell’erroneità dei conteggi quale indice dell’illegittimità complessiva del procedimento e dell’atto acquisitivo. Nel caso concreto il reclamante non chiedeva al giudice amministrativo la diretta rideterminazione dell’indennizzo, ma contestava la legittimità dell’acquisizione. Il giudice ha ritenuto fondate le censure relative all’omessa indicazione delle circostanze che avevano determinato l’occupazione e all’insufficiente motivazione dell’interesse pubblico concreto alla definitiva acquisizione. La delibera si limitava a richiamare l’impossibilità di demolire le opere pubbliche e la non economicità della rimessione in pristino, senza esporre adeguatamente l’economicità della scelta acquisitiva per l’amministrazione, né svolgere un reale bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato con riguardo allo specifico immobile. Il mero richiamo alla trasformazione irreversibile del fondo e alla necessità di regolarizzare la titolarità del bene occupato sine titulo non è stato ritenuto sufficiente per motivare un trasferimento definitivo della proprietà. Le ulteriori doglianze sono state assorbite, poiché suscettibili di essere eventualmente emendate nel riesercizio del potere. La delibera commissariale è stata annullata ed è stato assegnato al Commissario ad acta il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per riesercitare il potere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, c.p.a.
Disciplina il reclamo avverso gli atti adottati nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza relativa al silenzio, consentendo il sindacato del giudice sull’esatta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Richiamato in relazione alla questione della notifica del reclamo al Commissario ad acta; il testo non espone una specifica decisione autonoma su tale profilo.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’acquisizione sanante richiede una motivazione concreta sulle ragioni attuali ed eccezionali di interesse pubblico, sulla comparazione con gli interessi privati e sull’assenza di alternative ragionevoli; il provvedimento deve inoltre disciplinare gli effetti acquisitivi e il ristoro spettante al proprietario.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e integrale sulle ragioni della scelta amministrativa, inclusa l’economicità dell’acquisizione rispetto all’interesse pubblico e al sacrificio imposto al privato.
art. 194 d.lgs. 267/2000
Richiamato dal Comune quale disciplina della procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e per la copertura finanziaria delle somme dovute.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
Richiamato nella sentenza da eseguire per stabilire che il trasferimento della proprietà deve essere subordinato al pagamento o al deposito delle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la contestazione di errori nei conteggi dell’indennizzo può essere esaminata dal giudice amministrativo quando non mira alla diretta rideterminazione del quantum, ma è dedotta quale elemento sintomatico dell’illegittimità del procedimento e della valutazione comparativa posta a fondamento dell’acquisizione; resta riservata al giudice ordinario la controversia sulla concreta misura dell’indennità.
- Il provvedimento di acquisizione sanante deve indicare le circostanze concrete che hanno condotto all’occupazione illegittima e motivare in modo effettivo e specifico le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che rendono necessaria l’acquisizione del singolo immobile.
- Il mero richiamo all’irreversibile trasformazione del fondo, all’impossibilità o non economicità della demolizione delle opere pubbliche e alla necessità di regolarizzare la titolarità del bene occupato sine titulo non soddisfa l’obbligo motivazionale se non è accompagnato dalla valutazione concreta dell’economicità dell’acquisizione e dal bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato.
- L’acquisizione sanante, comportando il trasferimento definitivo della proprietà privata, richiede una motivazione riferita allo specifico bene e non può fondarsi su formule generiche relative alla cessazione dell’illecito o alla regolarizzazione della titolarità.
- L’annullamento del provvedimento di acquisizione sanante per insufficienza della motivazione consente il riesercizio del potere, nel rispetto delle indicazioni conformative contenute nella sentenza e del termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
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