Sentenza del 26/06/2015 n. 13253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva riconosciuto la buona fede della contribuente nonostante avesse ritenuto almeno in parte fittizie le operazioni di acquisto e vendita di materiale dentistico. L'Amministrazione ha sostenuto che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'inesistenza materiale dell'operazione esclude alla radice il diritto alla detrazione dell'IVA, senza che possa assumere rilievo la buona fede del contribuente. Ha inoltre denunciato omessa o insufficiente motivazione sulla diligenza della società e sulla sua eventuale consapevolezza del meccanismo fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa a una diversa composizione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, incaricata di riesaminare la controversia applicando i principi enunciati alle sole operazioni accertate come fittizie. La Corte ha chiarito che la CTR aveva erroneamente applicato il criterio della buona fede, rilevante per le operazioni soggettivamente inesistenti, a operazioni oggettivamente inesistenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone l'effettivo acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
In caso di operazioni oggettivamente inesistenti manca il presupposto sostanziale della detrazione; la sola indicazione dell'IVA in fattura o il suo pagamento non sono sufficienti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 7
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
L'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti resta dovuta dal soggetto emittente in virtù del principio di cartolarità, ma non diventa detraibile per il destinatario.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21
La fattura deve contenere i requisiti formali e sostanziali prescritti, tra cui l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione.
La fattura costituisce normalmente prova dell'operazione, ma tale presunzione è superabile dall'Amministrazione mediante elementi anche presuntivi gravi, precisi e concordanti.
D.P.R. n. 633/1972, art. 26, comma 3
In combinato disposto con gli articoli 19 e 21, comma 7, conferma la preclusione alla detrazione o alla variazione dell'imposta quando manca l'effettivo acquisto di beni o servizi.
D.P.R. n. 633/1972, art. 17
È richiamato insieme all'art. 19 quale fondamento del meccanismo della detrazione IVA e della sua esclusione quando l'operazione fatturata non è realmente avvenuta.
Art. 17 della direttiva 388/1977/CEE (Sesta direttiva IVA)
Il diritto alla detrazione è collegato all'effettività dell'operazione e non può essere esercitato per acquisti meramente cartolari o inseriti in operazioni fraudolente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'operazione non è mai stata effettuata, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza dell'acquisto: fatture formalmente regolari, scritture contabili e pagamenti non sono da soli sufficienti.
- Nelle operazioni oggettivamente inesistenti la buona fede del contribuente non salva il diritto alla detrazione, perché chi acquista sa necessariamente se il bene o il servizio è stato effettivamente ricevuto.
- La buona fede può assumere rilievo soprattutto nelle operazioni soggettivamente inesistenti, quando il bene o il servizio è stato realmente fornito ma la fattura proviene da un soggetto diverso dall'effettivo cedente o prestatore.
- Il pagamento dell'IVA al fornitore o all'Erario non rende detraibile l'imposta relativa a un'operazione inesistente, poiché il pagamento può essere compatibile con una frode e non sostituisce il requisito dell'effettività e dell'inerenza dell'acquisto.
- In presenza di una contestazione parziale, il giudice deve distinguere le operazioni realmente eseguite da quelle fittizie e applicare l'indetraibilità esclusivamente a queste ultime, motivando specificamente la valutazione delle prove.
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