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Sentenza

Sentenza n. 1006/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - del Provvedimento del Questore della Provincia di Messina Div.II/Cat.2°/Div.Ant./DACUR/-OMISSIS-, notificato in data 08.01.2024, con il quale è stato comminato al ricorrente il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento presenti nell'intero territorio del Comune di -OMISSIS-, per la durata di dodici mesi e, ove occorra, del relativo verbale di notifica del provvedimento; - ove occorra, della comunicazione dell'11.09.2023, notificata al ricorrente in data 12.10.2023, di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990; - di ogni altro atto presupposto consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, relativo al divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento ex art.13 bis del D.L. n. 14/2017 da parte del ricorrente ed a tutti gli obblighi ivi previsti.

Giustizia amministrativa202400147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Messina recante divieto, per dodici mesi, di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento dell’intero territorio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO urbano)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, emanato in relazione al suo prospettato coinvolgimento in una rissa verificatasi nelle vicinanze di una discoteca, per la quale era stato denunciato ai sensi dell’art. 588 c.p. Con il primo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, illogicità, irragionevolezza, sviamento, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo di non essere il soggetto individuato nei filmati e di essersi limitato a difendersi da un’aggressione. Ha inoltre contestato l’insussistenza della pericolosità della propria condotta. Con il secondo motivo, proposto in subordine, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, contestando in particolare l’estensione del divieto all’intero territorio comunale. Pur essendosi esaurita la durata del divieto, il ricorrente ha dichiarato di conservare l’interesse alla decisione, anche perché il provvedimento risultava registrato nel sistema SDI e poteva incidere sulla valutazione dei requisiti di moralità e condotta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Questore. Ha respinto la censura relativa alla non riferibilità della condotta, ritenendo completa ed esaustiva l’istruttoria sulla base della richiesta di archiviazione e del decreto del GIP, dai quali emergeva che i filmati avevano consentito di ricostruire la dinamica della rissa e il ruolo dei partecipanti. Il giudice ha però ritenuto fondata la censura concernente la valutazione della pericolosità sociale. L’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 richiede non soltanto il presupposto formale della denuncia per uno dei reati indicati, ma anche il presupposto sostanziale che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Tale valutazione deve essere dinamica e prognostica, riferita non solo all’episodio passato, ma anche al rischio di ulteriori condotte pregiudizievoli per la sicurezza pubblica, in coerenza con la natura preventiva e non sanzionatoria della misura. Nel caso concreto il provvedimento si limitava alla descrizione dei fatti e non forniva un’adeguata motivazione sulla pericolosità attuale e prospettica del destinatario. Inoltre, il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto evidenziava la bassa intensità del dolo, l’episodicità della condotta e l’incensuratezza dei partecipanti, elementi incompatibili con una motivazione adeguata circa l’abitualità o la pericolosità del comportamento. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate, con condanna dell’amministrazione alla rifusione del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017, convertito dalla l. n. 48/2017

    nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza

    La misura richiede, oltre alla denuncia per uno dei reati previsti, una valutazione motivata del concreto pericolo per la sicurezza; la valutazione deve essere dinamica e prognostica e non può ridursi alla mera esposizione dell’episodio.

  • art. 588 c.p.

    La denuncia per il reato di rissa costituisce il presupposto formale considerato dall’amministrazione, ma non è da sola sufficiente a giustificare il divieto.

  • art. 131-bis c.p.

    Il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, fondato sulla bassa intensità del dolo, sull’episodicità della condotta e sull’incensuratezza dei partecipanti, costituisce elemento rilevante nella valutazione amministrativa della pericolosità.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve esplicitare le ragioni della valutazione di pericolosità; la sufficienza motivazionale va verificata anche alla luce degli atti istruttori posti a fondamento dell’atto.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali e alla motivazione, ma il giudice ha assorbito la relativa censura subordinata.

  • art. 411, comma 1-bis, c.p.p.

    La norma è richiamata per evidenziare la possibilità di opporsi all’archiviazione per particolare tenuità del fatto; la mancata opposizione ha impedito di ottenere una diversa statuizione penale, ma non costituisce il fondamento diretto dell’accoglimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali nella sentenza.

Massime di principio

  • L’adozione del divieto di accesso e stazionamento previsto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 richiede la compresenza del presupposto formale della denuncia per uno dei reati contemplati e del presupposto sostanziale consistente nella possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la sicurezza.
  • La valutazione di pericolosità richiesta dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 deve essere concreta, dinamica e prognostica: l’amministrazione deve valutare, oltre all’episodio già verificatosi, il rischio di ulteriori condotte idonee a compromettere la sicurezza pubblica.
  • La natura preventiva e non sanzionatoria del divieto impone una motivazione specifica sulla pericolosità attuale e prospettica del destinatario; la mera descrizione dei fatti e il semplice richiamo alla denuncia o al procedimento penale non sono sufficienti.
  • La verifica della sufficienza della motivazione deve considerare anche gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento. Elementi quali la particolare tenuità del fatto, la bassa intensità del dolo, l’episodicità della condotta e l’incensuratezza possono escludere o indebolire la prognosi di pericolosità e devono essere adeguatamente ponderati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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