Ordinanza n. 324/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Comune di Varese Prot.N. -OMISSIS- del 15.12.2025 a firma del Dirigente Area V – Servizi alla Persona, di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-, ivi compresi i provvedimenti, non noti a parte ricorrente, con cui è stata prevista la lista d’attesa per accedere alla compartecipazione al costo del servizio RSA, i provvedimenti che hanno definito i criteri che governano tale lista, i provvedimenti con cui -OMISSIS- è stata collocata in tale lista d’attesa, i provvedimenti che hanno determinato lo scorrimento di tale lista d’attesa, i provvedimenti che hanno finanziato i servizi alla persona in misura insufficiente a coprire il fabbisogno degli utenti del servizio RSA; annullamento del regolamento di accesso ai servizi sociali del Comune di Varese e modalità di partecipazione ai costi approvato con D.C.C. 69/2017 e del disciplinare di cui agli artt. 20 e 22 del medesimo regolamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale recante la determinazione sulla presa in carico e sulla compartecipazione al costo del servizio RSA, nonché regolamento comunale e disciplinare sulle modalità di accesso e partecipazione ai costi
Esito
Favorevole al ricorrente (utente RSA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Varese relativa alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio RSA, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi quelli concernenti la lista d’attesa, i criteri di formazione e scorrimento della lista e il finanziamento dei servizi alla persona. Ha inoltre chiesto l’annullamento del regolamento comunale di accesso ai servizi sociali e delle modalità di partecipazione ai costi, approvato con deliberazione consiliare, e del relativo disciplinare. In via cautelare ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione del provvedimento negativo, con conseguente mancato contraddittorio procedimentale e incompletezza dell’istruttoria. Il giudice ha inoltre richiamato i principi secondo cui i Comuni sono tenuti a garantire il servizio sociosanitario residenziale ai propri residenti, con possibilità di recuperare dagli enti sanitari la componente sanitaria e di chiedere all’assistito la compartecipazione per la sola componente assistenziale secondo la disciplina ISEE, senza introdurre criteri economici ulteriori o difformi da quelli statali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché prima dell’adozione del provvedimento negativo non erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e non si era instaurato un effettivo contraddittorio procedimentale. Ha escluso che fosse palese, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il mancato accoglimento della tutela avrebbe potuto compromettere la permanenza della ricorrente nella RSA. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso i provvedimenti impugnati e ordinato al Comune di riesaminare la domanda di compartecipazione alla luce dei principi richiamati, previo coinvolgimento della ricorrente nel procedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata per il 21 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per l’esame della domanda di sospensione.
art. 6, ultimo comma, l. 328/2000
È richiamato quale fonte dei principi di presa in carico personalizzata, sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità e unicità dell’amministrazione, con imputazione ai Comuni dell’obbligo di garantire il servizio.
art. 14 l. 328/2000
Concorre, secondo il richiamo giurisprudenziale recepito dall’ordinanza, a fondare gli obblighi comunali nella materia delle prestazioni sociosanitarie residenziali.
art. 2 l.r. Lombardia n. 3/2008
È richiamato tra le fonti dei principi che governano la presa in carico e il finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.
art. 7 l.r. Lombardia n. 3/2008
È richiamato tra le fonti dei principi che impongono ai Comuni di garantire il servizio, ferma la ripartizione della componente sanitaria.
art. 25 l. 328/2000
Stabilisce, secondo l’ordinanza, che l’accesso agevolato alle prestazioni sociali e sociosanitarie e il livello di compartecipazione siano determinati dai Comuni nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE.
art. 8, comma 2, l.r. Lombardia n. 3/2008
Richiede che l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni siano disciplinati dai Comuni nel rispetto della normativa statale sull’ISEE.
d.P.C.M. n. 159/2013
Costituisce la disciplina statale dell’ISEE alla quale i Comuni devono attenersi per determinare la capacità economica dell’assistito e la relativa compartecipazione, senza criteri ulteriori o difformi.
d.P.C.M. 14 febbraio 2001
È richiamato quale fonte dei criteri di riparto tra componente sanitaria e assistenziale delle rette sociosanitarie.
d.P.C.M. 29 novembre 2001
È richiamato quale fonte dei criteri di riparto della componente sanitaria delle prestazioni sociosanitarie.
art. 10-bis l. 241/1990
prima della formale adozione
Impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione del provvedimento negativo, così da garantire un effettivo contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Il vizio procedimentale non è superabile quando non sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto tale palese inevitabilità non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nelle prestazioni sociosanitarie residenziali rese in favore di un residente, il Comune è tenuto a garantire il servizio e il pagamento della relativa retta, salva la possibilità di recuperare dagli enti sanitari la componente sanitaria e di chiedere all’assistito la compartecipazione per la sola componente assistenziale.
- La compartecipazione dell’assistito al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie deve essere determinata sulla base della disciplina statale dell’ISEE; i Comuni non possono utilizzare criteri economici ulteriori o difformi idonei a valorizzare elementi diversi da quelli previsti dalla normativa statale.
- Prima dell’adozione di un provvedimento negativo sulla domanda di compartecipazione, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e consentire un effettivo contraddittorio, anche ai fini della completezza dell’istruttoria.
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è superabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, quando non sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso all’esito della partecipazione dell’interessato.
- Quando il diniego o la riduzione della compartecipazione può compromettere la permanenza dell’assistito nella RSA, sussiste il periculum in mora necessario per una tutela cautelare consistente nella sospensione dell’atto e nel riesame della domanda, previo coinvolgimento dell’interessato, entro un termine assegnato dal giudice.
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