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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34311/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il comune notificò alla fondazione due avvisi di accertamento per I.M.U. e T.A.S.I. relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, con imposte, interessi e sanzioni. La contribuente li impugnò e ottenne accoglimento in primo grado; in appello, però, la commissione tributaria regionale ritenne che l'attività didattica svolta dalla fondazione fosse esercitata con modalità commerciali, valorizzando l'entità delle rette annue corrisposte dagli studenti e il loro peso nella copertura dei costi di esercizio, con conseguente esclusione dell'esenzione invocata. In cassazione la fondazione dedusse quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR non avesse spiegato perché l'attività fosse commerciale; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e del D.M. 26 giugno 2014, sostenendo che il corrispettivo medio per studente era inferiore al costo medio MIUR e quindi non denotava commercialità; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, lamentando genericità degli avvisi e difetto di motivazione; 4) ancora vizio di motivazione apparente sulla motivazione degli avvisi e sulla mancata disapplicazione o rideterminazione delle sanzioni. Il controricorso fu proposto dal comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza di merito, osservando che la CTR aveva esposto in modo chiaro gli elementi posti a base della qualificazione commerciale dell'attività didattica. Ha altresì ritenuto corretta la conclusione secondo cui il pagamento di rette, anche inferiori al costo medio per studente indicato dal MIUR, non esclude la natura commerciale dell'attività, essendo sufficiente che i ricavi siano idonei, anche tendenzialmente, a contribuire alla copertura dei costi di esercizio. Sul terzo motivo ha rilevato in parte l'inammissibilità per novità della questione relativa alla pretesa ri-emissione degli avvisi, e per il resto l'infondatezza, poiché gli avvisi erano stati motivati con l'indicazione degli elementi considerati per la determinazione del tributo. Sul quarto motivo ha escluso la motivazione apparente anche quanto al rigetto delle doglianze sugli atti impositivi e sulle sanzioni, reputando chiara la base normativa dell'esenzione e non configurabile incertezza oggettiva. La fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del 2012 restringe il controllo di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale, escludendo censure di insufficienza o contraddittorietà non riconducibili a motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza; il vizio rileva solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo intelligibile e non meramente assertivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Si applicano al processo tributario, in quanto compatibili, le regole del processo civile richiamate dalla ricorrente.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione tributaria per gli immobili utilizzati per attività particolari non opera quando l'attività sia svolta con modalità commerciali.

  • D.M. 26 giugno 2014

    Richiamato dalla ricorrente come parametro per la valutazione della natura non commerciale dell'attività; la Corte ne ribadisce la non decisività ove le rette siano comunque significative e idonee alla copertura dei costi.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del dedotto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene gli avvisi adeguatamente motivati.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    Richiamato come parametro della motivazione degli avvisi di accertamento in materia tributaria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato nel procedimento camerale di definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato in conseguenza della soccombenza della parte ammessa al beneficio della prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi configurabile solo quando la sentenza sia priva della motivazione minima costituzionalmente necessaria, oppure presenti un contrasto irriducibile, una motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non sono più deducibili semplici insufficienze o incongruenze argomentative.
  • Una sentenza non è affetta da motivazione apparente quando espone gli elementi fattuali e logici che sorreggono la decisione, anche sinteticamente, purché consenta di comprendere il percorso seguito dal giudice.
  • In tema di esenzioni per immobili destinati ad attività didattiche o analoghe, la corresponsione di rette non simboliche è indice di svolgimento dell'attività con modalità commerciali; non è decisivo che il corrispettivo medio sia inferiore al costo medio per studente indicato da tabelle amministrative, essendo sufficiente l'idoneità, anche tendenziale, dei ricavi a concorrere alla copertura dei costi di esercizio.
  • Ai fini della validità degli avvisi di accertamento, la motivazione è sufficiente quando consenta al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e gli elementi considerati per la sua quantificazione; la doglianza è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei precedenti gradi.
  • La mancata ricorrenza di un'oggettiva incertezza normativa esclude la disapplicazione o rideterminazione delle sanzioni quando la norma che fonda l'esenzione è chiara nel suo tenore letterale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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