Sentenza n. 3305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica e diniego definitivo di condono edilizio relativo a un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado il ricorrente aveva impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, il presupposto diniego della Soprintendenza e il diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1986. Aveva dedotto: violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dei termini procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria; formazione del silenzio-assenso e inefficacia del diniego per decorso dei termini; contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione; violazione delle garanzie partecipative; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, sviamento e lesione del legittimo affidamento. Il TAR aveva respinto il ricorso richiamando la disciplina speciale del condono edilizio in area vincolata. In appello sono stati dedotti il difetto di motivazione della sentenza, l’erronea applicazione dell’assorbimento dei motivi, l’erronea interpretazione dell’art. 32, comma 43, della l. 326/2003 quanto al termine di 180 giorni, nonché l’erronea mancata applicazione della disciplina ordinaria dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 17-bis della l. 241/1990.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione della sentenza breve, poiché la sinteticità propria della decisione ex art. 60 c.p.a. non determina di per sé un vizio della sentenza e l’effetto devolutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di esaminare gli aspetti eventualmente non trattati. Ha inoltre ritenuto legittimo l’esame congiunto dei motivi e l’assorbimento, in quanto la sentenza semplificata costituisce un’ipotesi nella quale è possibile derogare al generale divieto di assorbimento dei motivi. Nel merito, il Collegio ha affermato che il procedimento di condono edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico è regolato dalla disciplina speciale dell’art. 32, comma 43, della l. 326/2003, che richiede il preventivo parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto tempestivo perché reso entro il termine legale di 180 giorni; non si applica, invece, il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza, non si è formato alcun silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della l. 241/1990. Il Comune ha legittimamente recepito il contenuto vincolante del parere della Soprintendenza, senza necessità di una motivazione ulteriore e autonoma. La sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico è stata considerata ostativa alla sanatoria secondo la disciplina applicabile al condono; le eventuali violazioni procedimentali sono state quindi ritenute non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 32, comma 43, l. 326/2003
La disciplina speciale del condono edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede il preventivo parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e prevede il termine legale di 180 giorni; essa prevale sulla disciplina ordinaria dell’autorizzazione paesaggistica.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il termine di 45 giorni previsto per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica non si applica alle richieste di condono edilizio assoggettate alla disciplina speciale di cui all’art. 32, comma 43, della l. 326/2003.
art. 17-bis l. 241/1990
Non può formarsi il silenzio-assenso quando la sua invocazione dipende dall’applicazione del termine di 45 giorni dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, termine non applicabile al procedimento speciale di condono.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Le eventuali violazioni procedimentali non determinano l’annullabilità dell’atto quando, alla luce del carattere ostativo del vincolo paesaggistico alla sanatoria, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 60 c.p.a.
La sentenza in forma semplificata consente una motivazione sintetica e, secondo il richiamo operato dal giudice, permette anche l’esame congiunto o l’assorbimento di motivi affini.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a un abuso realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico si applica la disciplina speciale dell’art. 32, comma 43, della l. 326/2003, con necessità del preventivo parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e con applicazione del termine legale di 180 giorni.
- Il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004 per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica non si applica alle domande di condono edilizio soggette alla disciplina speciale della l. 326/2003; pertanto, il suo decorso non determina silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della l. 241/1990.
- Quando il parere paesaggistico richiesto nel procedimento di condono è vincolante e sfavorevole, l’amministrazione comunale può recepirne il contenuto senza svolgere una motivazione autonoma ulteriore rispetto al richiamo del parere.
- La sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico, ove qualificata dalla disciplina applicabile come ostativa alla sanatoria, rende non invalidanti le dedotte violazioni procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La sinteticità della motivazione propria della sentenza resa in forma semplificata non costituisce di per sé vizio della decisione; inoltre, l’effetto devolutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di esaminare le questioni non trattate dal primo giudice. In tale rito è ammesso, per motivi affini, l’esame congiunto o l’assorbimento delle censure.
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