Sentenza del 22/05/2019 n. 3165 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO DI PRIMO GRADO TARDIVO - APPELLO - INFONDATO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tempestività dell'appello e, soprattutto, l'ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado. Il contribuente sosteneva che l'appello fosse tempestivo considerando la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 11, del d.l. n. 50/2017 per le controversie definibili. La pretesa tributaria derivava da un controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, il ricorso originario era stato notificato oltre il termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica della cartella.
La decisione
L'appello è stato ritenuto ammissibile quanto al rispetto del termine, poiché la sospensione di sei mesi prevista dal d.l. n. 50/2017 era applicabile alla controversia e il termine poteva quindi scadere dopo il periodo di sospensione. Ciononostante, l'appello è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso di primo grado era stato presentato tardivamente, oltre i sessanta giorni dalla notifica della cartella. La tardività del ricorso introduttivo impedisce di esaminare nel merito le contestazioni del contribuente.
Norme richiamate
Art. 11, comma 11, decreto-legge n. 50/2017
Sospensione per sei mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto, per le controversie definibili.
La sospensione è applicabile anche quando riguarda una pretesa tributaria derivante da controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, purché la controversia rientri tra quelle definibili. L'appello notificato dopo il periodo di sospensione può quindi essere tempestivo.
Art. 36-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
Controllo formale delle dichiarazioni.
La pretesa tributaria fondata su un controllo formale della dichiarazione può rientrare nell'ambito delle controversie definibili ai fini dell'applicazione della sospensione prevista dal d.l. n. 50/2017.
Termine ordinario di sessanta giorni per il ricorso tributario
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella rende tardivo e inammissibile il ricorso di primo grado. Tale vizio si riflette sull'appello, che non può sanare la tardività originaria né consentire l'esame del merito.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini può rendere tempestiva un'impugnazione successiva alla scadenza ordinaria, ma solo se la controversia rientra effettivamente nell'ambito applicativo della norma che la prevede.
- La tempestività dell'appello non è sufficiente se il ricorso di primo grado era già stato proposto oltre il termine previsto: l'inammissibilità originaria si trasmette al successivo grado di giudizio.
- Nei giudizi tributari occorre verificare separatamente la data di notifica dell'atto, la scadenza del termine ordinario, l'eventuale applicabilità di sospensioni o proroghe e la data di notifica dell'impugnazione.
- Una pretesa derivante da controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 può essere considerata controversia definibile ai fini di una specifica sospensione normativa, ma la qualificazione deve essere valutata in relazione alla disciplina concretamente applicabile.
- Le questioni di rito, come la tardività del ricorso introduttivo, possono determinare la soccombenza senza che il giudice esamini la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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