Cassazione Penale, Sentenza n. 30536/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 228 e 230 cod. pen., sostenendo che la rideterminazione della pena in appello (da anni 10 a anni 8) avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione sull'applicazione e sulla durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, con motivazione espressa sul punto, atteso che veniva meno l'obbligatorietà prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la questione relativa all'applicazione e alla durata della libertà vigilata non fosse stata oggetto di impugnazione perché la difesa, in appello, aveva rinunciato a tutti gli ulteriori motivi diversi dalla contestazione dell'aggravante; tale rinuncia ha determinato preclusione processuale. La Corte territoriale non era dunque tenuta a pronunciarsi nuovamente sulla misura. Inoltre la pena concordata di anni otto consente comunque, seppure non obbligatoriamente, l'applicazione della libertà vigilata per la durata indicata (anni tre) e la statuizione non è risultata illegale. La Corte ha ricordato che, in casi diversi e specifici, l'appello con rideterminazione della pena può imporre la sostituzione di pene accessorie quando la legge lo richiede, ma non è il caso di specie. È stata confermata la condanna sostanziale e condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale in relazione alla pronuncia della sentenza di appello resa ai sensi di quella disposizione; contestualizza il rito e le modalità di decisione sull'accordo delle parti
art. 230 cod. pen.
Disciplina l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; la Corte ha ritenuto che, pur essendo l'applicazione obbligatoria per talune soglie di pena, nella fattispecie la rideterminazione a 8 anni non produceva un'illegittimità della applicazione già disposta, essendo compatibile la durata di anni tre e non essendo stata impugnata specificamente
art. 228 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come presunta violazione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inconferente per effetto della rinuncia ai motivi di merito e della preclusione processuale
artt. 56, 575, 582, 585 cod. pen.
Norme sostanziali riferite alla tipizzazione dei reati contestati (concorso, omicidio/lesioni e uso di arma); la Corte ha confermato la condanna nei termini indicati dalla Corte d'Appello, fatte salve le modifiche concordate
artt. 2 e 10 L. 895/67 e art. 497/74
Riferimenti a specifiche norme penali amministrative citate nella sentenza di merito relative alle circostanze contestate; la Corte non ha ritenuto di dover modificare quanto già statuìto in appello
art. 69, comma 4, ord. pen.
Citato dalla Corte per spiegare che il magistrato di sorveglianza può procedere alla revisione dell'attualità della pericolosità sociale e disporre la revoca anticipata delle misure di sicurezza, attenuando l'eventuale pregiudizio derivante alla durata minima fissata
art. 207 cod. pen. (richiamata per pronuncia della Corte Costituzionale, sent. n. 110/1974)
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di taluni aspetti dell'art. 207 nella parte che non consentiva la revoca anticipata delle misure di sicurezza; la Cassazione ha richiamato tale principio per sottolineare la possibilità di revisione da parte del magistrato di sorveglianza
Massime di principio
- La rinuncia espressa a motivi di impugnazione determina una preclusione processuale: il giudice d'appello e la Corte di legittimità non sono tenuti a pronunciarsi su questioni non tempestivamente e specificamente dedotte.
- La rideterminazione della pena in appello non impone automaticamente la riformulazione di tutte le misure accessorie già disposte in primo grado, salvo che la nuova quantificazione renda la misura accessoria incompatibile per legge.
- Se la pena risultante dalla concordanza delle parti è compatibile con la misura di sicurezza applicata, la mancata nuova pronuncia sulla misura non configura di per sé motivo di illegittimità se non è stata specificamente impugnata.
- In ipotesi in cui la legge imponga un diverso trattamento delle pene accessorie in conseguenza della nuova quantificazione (es. sostituzione obbligatoria), il giudice d'appello è tenuto a provvedere anche d'ufficio o su specifica deduzione; in assenza di tale obbligo specifico, prevale la logica della preclusione delle questioni non sollevate.
- Il magistrato di sorveglianza può valutare l'attualità della pericolosità sociale e disporre la revoca anticipata delle misure di sicurezza, il che limita il pregiudizio pratico derivante dalla fissazione di una durata minima della misura in sentenza
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