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Sentenza

Sentenza n. 4127/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 3780/2023 emessa in data 8 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un beneficio di 500 euro per ciascun anno scolastico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica del docente. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava le sottoscrizioni autografe delle ricorrenti e di un difensore ed era stata notificata all'Amministrazione, in copia informatica, quale allegato distinto alla PEC contenente il ricorso. Essa non indicava né il TAR adito né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Le ricorrenti non erano presenti, tramite il loro difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha esaminato anche la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, di sanare il vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., oppure di concedere l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. debba contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, quali l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura generica, redatta su foglio analogico separato e successivamente acquisita in copia informatica al fascicolo insieme al ricorso nativo digitale, non può beneficiare dell'eccezione prevista per la procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo. L'allegazione telematica della copia informatica non dimostra, da sola, né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dello specifico atto cui il mandato si riferisce né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha escluso anche l'errore scusabile: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il TAR ha inoltre ritenuto non necessaria l'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza del difensore in camera di consiglio implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire l'individuazione della specifica controversia, indicando gli elementi essenziali dell'oggetto, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione impone al giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, di indicarla alle parti in udienza oppure, se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, di riservare la decisione e fissare un termine per il deposito di memorie.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando i difensori non presenziano all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce [...] quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce

    La qualificazione telematica della procura separata come procura apposta in calce non esonera dall'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e non supera i requisiti temporali della procura speciale.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è eccezionale e richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte. Non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate per sottolineare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario di cui era richiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso la controversia cui si riferisce, indicando almeno gli elementi idonei a identificare l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato dal ricorso nativo digitale e acquisita telematicamente in copia informatica non è automaticamente equiparabile, ai fini della specialità, a una procura materialmente apposta in calce o a margine del ricorso; l'allegazione telematica non dimostra da sola né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto né la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere al ricorso o, almeno, essere coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva quando il ricorso è stato proposto dopo il 2 ottobre 2025, data della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina o gli orientamenti giurisprudenziali offrivano parametri di condotta e la parte ha scelto l'opzione processuale meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria non rende automaticamente scusabile l'errore.
  • L'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non opera quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzoDecadenza e tardività

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