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Sentenza

Sentenza del 03/01/2019 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Imperia

TRIBUTI LOCALI - ICI - immobile destinato a struttura alberghiera - art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 50492 - esenzione - spettanza - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Difesa ha impugnato l'avviso di accertamento ICI n. 585 del 1° luglio 2013, relativo all'omessa denuncia e al mancato versamento dell'ICI per l'anno 2011. Ha sostenuto che l'immobile, destinato a struttura alberghiera per militari e loro famiglie, possedesse i requisiti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, in quanto destinato a compiti istituzionali. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'operato del Comune. L'esenzione ICI è stata esclusa perché l'immobile non era destinato direttamente e immediatamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente: era infatti affidato in gestione a un soggetto terzo e utilizzato come struttura alberghiera per soggiorni vacanzieri di militari e familiari, seppure a prezzi calmierati. È stata respinta anche la censura relativa alla motivazione dell'avviso. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione riguarda gli immobili posseduti dagli enti indicati dalla norma e "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

    L'esenzione richiede che l'immobile sia destinato direttamente e immediatamente allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. Non è sufficiente un'utilizzazione indiretta o mediata, soprattutto quando il bene è ceduto a terzi per soddisfare esigenze prevalentemente private e viene gestito secondo modalità assimilabili a un'attività ricettiva.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti pubblici, non basta che l'immobile sia collegato in senso ampio alle finalità istituzionali dell'ente: deve essere utilizzato in modo diretto, immediato ed esclusivo per lo svolgimento di tali compiti.
  • L'affidamento dell'immobile a un soggetto terzo e l'utilizzo come struttura ricettiva possono escludere l'esenzione, anche se gli utenti appartengono a una categoria collegata all'ente e usufruiscono di prezzi agevolati.
  • La finalità sociale o il prezzo calmierato non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare la destinazione istituzionale richiesta dalla norma.
  • L'utilizzazione indiretta dell'immobile per finalità istituzionali è normalmente incompatibile con l'esenzione quando prevalgono esigenze private degli utilizzatori o quando l'immobile produce un canone o viene gestito secondo logiche tipiche di un'attività alberghiera.
  • In caso di contestazione dell'avviso, la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione e di esercitare concretamente il diritto di difesa.

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