Sentenza del 30/04/2020 n. 8425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 1999 che imputava a D.M., socio al 50% della T. Srl, una maggior reddito di partecipazione. Il ricorrente deduceva la nullità o l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione in quanto l'avviso notificato al socio non conteneva l'allegazione né la riproduzione degli elementi essenziali del processo verbale di constatazione (p.v.c.) redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione degli obblighi di sinteticità e chiarezza imposti dall'art. 366 c.p.c. (ricorso eccessivamente lungo, confuso e non autosufficiente) e, altresì, inammissibile per difetto di rilevanza (filtro ex art. 360-bis c.p.c.). La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui l'avviso di accertamento rivolto al socio può soddisfare l'obbligo motivazionale rinviando per relationem all'accertamento della società, notificato anche solo a quest'ultima, poichè il socio ha la possibilità di consultare la documentazione sociale (art. 2261 c.c.). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia, liquidate in 15.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Imposto l'obbligo di sinteticità e chiarezza nella redazione del ricorso per cassazione; il mancato rispetto comporta inammissibilità del ricorso.
art. 360 c.p.c.
Elencazione dei vizi per i motivi di cassazione; la Corte richiede che i motivi siano specifici e collegati alla ricostruzione dei fatti e delle norme.
art. 360-bis c.p.c.
Strumento di filtro per motivi manifestamente infondati o inconsistenti; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per insussistenza di pregnanza giuridica.
art. 378 c.p.c.
Richiamata come norma procedurale inerente memorie prodotte nel processo di cassazione; la Corte ha valutato anche la memoria ex art. 378 ai fini dell'inammissibilità funzionale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regola processuale tributaria; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile alla stregua della giurisprudenza consolidata.
Legge n. 212/2000, art. 7
Norma sull'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ha interpretato che l'obbligo può essere soddisfatto anche per relationem quando l'avviso al socio rinvia all'avviso diretto alla società e quest'ultimo rende noti gli elementi essenziali.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Norma afferente la motivazione degli atti di accertamento fiscale; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione 'per relationem' con i requisiti di tale articolo.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 7 e 58
Norme processuali tributarie richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto comunque che la sentenza impugnata si conforma all'orientamento di legittimità sul rinvio per relationem.
art. 2697 c.c.
Norma sull'onere della prova; discussa in relazione a chi debba dimostrare l'essenzialità del p.v.c., ma la Corte ha ritenuto il tema già risolto dalla giurisprudenza sul rinvio per relationem.
art. 115 c.p.c.
Potere del giudice di valutare e assumere prova; richiamato nel contesto delle contestazioni sulla valutazione degli atti depositati dalle parti.
art. 3 c.p.a., comma 2
Principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; richiamato indirettamente per sostenere il dovere di chiarezza anche nel processo civile e tributario.
art. 2261 c.c.
Attribuisce al socio il potere di consultare la documentazione sociale; la Corte lo usa per giustificare la legittimità del rinvio per relationem dall'avviso al socio all'accertamento notificato alla società.
art. 24 Cost.
Richiamato quale principio di tutela del diritto di difesa che deve conciliarsi con le esigenze di sinteticità processuale.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata, a supporto dell'esigenza di economia processuale nella formulazione dei ricorsi.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro di riferimento sul diritto a un equo processo; la Corte bilancia tale principio con i doveri di chiarezza e sinteticità.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento notificato al socio può soddisfare l'obbligo motivazionale mediante rinvio per relationem all'accertamento notificato alla società, a condizione che gli elementi essenziali siano rinvenibili e il socio possa accedere alla documentazione societaria.
- Il socio, in forza dell'art. 2261 c.c., ha la possibilità di consultare la documentazione sociale; pertanto l'assenza dell'allegazione del p.v.c. all'avviso diretto al socio non è automaticamente sinonimo di nullità dell'atto se la motivazione è comunque desumibile per relationem.
- Per resistere con successo a un avviso basato su rinvio per relationem il contribuente deve indicare con precisione quale elemento essenziale del p.v.c. non sia stato riprodotto e come ciò abbia impedito l'esercizio della difesa, ovvero dimostrare un concreto pregiudizio.
- In sede di cassazione il ricorso deve essere sintetico, chiaro e autosufficiente: eccessiva prolissità, ripetizioni e mancata selezione dei fatti e delle questioni rilevanti espongono il ricorrente all'inammissibilità indipendentemente dal merito della questione.
- La giurisprudenza consolidata favorisce l'economia processuale e ammette la relatio a catena tra atti impositivi, per cui le censure formali devono essere specifiche e dimostrare la lesione del diritto di difesa, non basarsi su mere generiche doglianze.
- Quando si contesta la motivazione di un atto tributario è utile, fin da primo grado, produrre tutti gli atti rilevanti e chiedere l'acquisizione del p.v.c. dalla parte opposta o dall'amministrazione, documentando gli elementi mancanti che si ritengono essenziali.
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