Sentenza del 30/04/2020 n. 335 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sui metodi di detrazione dell'IVA nell'ambito di prestazione di servizi postali. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Articolo 173 - Soggetto d'imposta misto - Metodi di detrazione - Detrazione prorata - Detrazione secondo la destinazione - Articoli da 184 a 186 - Rettifica delle detrazioni - Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni - Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA - Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi - Termine di decadenza - Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla rettifica delle detrazioni dell'IVA per beni e servizi a uso misto nell'ambito dei servizi postali. La CTT, basandosi su una circolare del 2007, aveva ritenuto esenti da IVA i servizi di pagamento postale di fatture e aveva applicato il metodo del prorata per le detrazioni. Dopo la liberalizzazione del mercato (dal 1.1.2013) l'amministrazione ha chiarito nel 2015 che tali servizi non erano più esenti; la CTT ha presentato dichiarazioni integrative per il 2013-2015 e ha cambiato metodo di detrazione passando dal prorata al metodo della destinazione ottenendo maggiori detrazioni. L'amministrazione fiscale ha rifiutato la detrazione supplementare sostenendo che non è possibile cambiare metodo dopo la fissazione del prorata definitivo.
La decisione
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha risposto a due questioni: (1) l'articolo 173(2)(c) della direttiva 2006/112/CE non impedisce a uno Stato membro, che ha autorizzato il metodo della destinazione, di vietare ai soggetti passivi di cambiare metodo di detrazione dopo la fissazione del prorata definitivo (ossia lo Stato può in linea di principio vietare modifiche dopo il prorata definitivo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, neutralità e certezza del diritto). (2) Tuttavia, gli articoli 184-186 della direttiva (rettifica delle detrazioni), letti alla luce dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità, ostano a una normativa nazionale che neghi a un soggetto passivo la possibilità, dopo la fissazione del prorata definitivo, di rettificare detrazioni calcolate con il metodo fondato sul volume d'affari trasformandole in detrazioni per destinazione quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: lo Stato membro autorizza il metodo della destinazione; il contribuente, al momento della scelta, ignorava in buona fede che l'operazione ritenuta esente era in realtà imponibile; il termine generale di decadenza nazionale non è ancora scaduto; e la modifica del metodo permette di determinare con maggiore precisione la parte di IVA detraibile. In pratica la CJEU ha riconosciuto il diritto della CTT a chiedere la rettifica secondo la destinazione nelle circostanze indicate, rimettendo al giudice nazionale l'accertamento dei fatti (buona fede, decorrenza dei termini, precisione della rettifica).
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - articolo 173(2)(c)
Consente agli Stati membri di autorizzare o obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base alla destinazione della totalità o di una parte dei beni e servizi; non impedisce allo Stato membro di vietare il cambiamento del metodo dopo la fissazione del prorata definitivo, purché tale divieto rispetti i principi di proporzionalità, neutralità e certezza del diritto.
Direttiva 2006/112/CE - articoli 184-186
Fissano il meccanismo di rettifica delle detrazioni: la detrazione iniziale va rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto ha diritto e quando mutano gli elementi considerati per determinarla; impongono che, in casi in cui la rettifica renda la determinazione più precisa (es. errore sulla qualificazione di un'operazione), lo Stato non può negare la rettifica se ciò rende effettivo il diritto alla detrazione e se non è scaduto il termine di decadenza.
Direttiva 2006/112/CE - articolo 175(3)
Prevede la fissazione del prorata definitivo annuale e la rettifica delle detrazioni operate in base al prorata provvisorio; è rilevante per determinare il momento in cui viene consolidato il prorata ma non è di per sé un ostacolo automatico alla rettifica ove gli articoli sulla rettifica trovino applicazione.
Direttiva 2006/112/CE - articoli 132 e 135
Definiscono esenzioni rilevanti per i servizi postali (art.132) e per alcune operazioni finanziarie o di pagamento (art.135); la corretta qualificazione di una prestazione quale esente o imponibile è elemento determinante per calcolare il diritto a detrazione.
CIVA (Codice portoghese IVA) - articolo 23(1)(b) e (6)
Disciplina i metodi di detrazione per beni ad uso misto: il metodo basato sul volume d'affari e la possibilità di detrarre secondo la destinazione effettiva previa autorizzazione; prevede rettifiche in sede di definizione dell'anno, ma l'interpretazione nazionale che impedisca retroattivamente la modifica del metodo può essere incompatibile con la direttiva nelle circostanze delineate dalla Corte.
CIVA - articolo 98(2)
Prevede un termine generale di quattro anni per esercitare il diritto alla rettifica o al rimborso; la Corte rileva che un termine di decadenza è compatibile con la direttiva se non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione e se è applicato in modo equivalente ad altri istituti interni.
Massime di principio
- Se uno Stato membro autorizza il metodo della destinazione, può comunque prevedere regole che impediscano di cambiare metodo dopo la fissazione del prorata definitivo, ma tali regole devono rispettare i principi di proporzionalità, neutralità e certezza del diritto.
- Se, dopo aver fissato il prorata definitivo basato su una valutazione che riteneva certe operazioni esenti, emerge che una di quelle operazioni non era esente, il soggetto passivo che ha agito in buona fede può avere diritto a rettificare le detrazioni e a cambiare metodo (da prorata a destinazione) quando la rettifica aumenta la precisione della determinazione dell'IVA detraibile e il termine generale di decadenza non è scaduto.
- Il diritto nazionale non può, in circostanze del genere, porre un divieto assoluto che renda di fatto impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di rettifica previsto dagli articoli 184-186 della direttiva IVA.
- Prima di cambiare metodo o presentare rettifiche retroattive è fondamentale documentare la buona fede (ad es. riferimenti amministrativi o circolari pregresse), verificare i termini di decadenza nazionali e valutare se la modifica fornisca una determinazione oggettivamente più precisa dell'IVA detraibile.
- In presenza di incertezze sulla qualificazione IVA di operazioni a valle, il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente l'opportunità della rettifica e, se necessario, chiedere chiarimenti o autorizzazioni all'amministrazione competente per ridurre il rischio di contestazioni.
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