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Sentenza

Sentenza del 30/04/2020 n. 345 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla incompetenza della Corte medesima a rispondere in merito alla disciplina IVA applicabile a prestazione di servizi effettuata prima dell'adesione di uno Stato all'Unione europea. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 77/388/CEE - Articolo 10, paragrafo 2, primo e terzo comma, articolo 17, paragrafo 1, e articolo 18, paragrafo 2, primo comma - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 63, articolo 64, paragrafo 1, articolo 66, primo comma, lettere da a) a c), articolo 167 e articolo 179, primo comma - Prestazione di servizi effettuata prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea - Determinazione esatta del prezzo di tale prestazione avvenuta dopo l'adesione - Fattura relativa a detta prestazione emessa, e pagamento della stessa effettuato dopo l'adesione - Diniego del diritto a detrazione basato su tale fattura a motivo della prescrizione - Competenza della Corte.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sul diritto a detrazione dell'IVA: servizi di rete di telecomunicazioni eseguiti nel 1998 (prima dell'adesione dell'Ungheria all'UE) il cui prezzo è stato definitivamente determinato giudizialmente molti anni dopo; fattura emessa nel 2011 e IVA detratta dall'Eurovia. L'amministrazione tributaria ha negato il rimborso per prescrizione, sostenendo che il dies a quo decorre dall'effettuazione della prestazione (1998). L'Eurovia sosteneva che il diritto a detrazione sorgesse solo al momento dell'emissione della fattura (2011) e ha chiesto se la normativa UE in materia di IVA potesse essere interpretata in suo favore nonostante la prestazione sia avvenuta prima dell'adesione dello Stato membro.

La decisione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato di non essere competente a rispondere alle questioni sollevate dalla Kúria. Motivo: la prestazione imponibile è avvenuta il 16 novembre 1998, cioè prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione (1º maggio 2004); le norme UE in materia di IVA si applicano a decorrere dall'adesione dello Stato membro, per cui la Corte non può interpretare disposizioni UE con riguardo a fatti che si sono definitivamente verificati prima dell'adesione. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito (diritto a detrazione o prescrizione), che resta devoluta al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Sesta direttiva 77/388/CEE (articolo 10, 17, 18)

    "Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi"

    La Corte ricorda che, secondo la sesta direttiva, il fatto generatore e l'esigibilità dell'IVA si collegano al momento della prestazione; il diritto a detrazione sorge quando l'imposta diviene esigibile e l'esistenza di una fattura è condizione formale per l'esercizio del diritto a detrazione, ma l'interpretazione di tali norme non può essere chiesta per fatti anteriori all'adesione di uno Stato membro.

  • Direttiva 2006/112/CE (articoli 62-66, 167, 168, 178, 179)

    "Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi" (art. 63)

    Riprende e conferma i principi della sesta direttiva: esigibilità collegata alla prestazione, diritto a detrazione legato all'esigibilità, condizioni formali quali la fattura. La Corte sottolinea che tali disposizioni non possono essere interpretate retroattivamente per operazioni concluse prima dell'adesione dello Stato.

  • Legge ungherese n. LXXIV/1992 (precedente legge sull'IVA), art. 16, 32, 35

    "L'imposta diventa esigibile... all'atto dell'esecuzione" (art.16)

    La normativa nazionale considerava l'esigibilità collegata all'esecuzione reale dell'operazione; la questione della prescrizione e del dies a quo è rimessa all'applicazione di tali norme nazionali per fatti antecedenti all'adesione.

  • Legge ungherese n. CXXVII/2007 (legge sull'IVA), art. 55, 119, 120, 127

    "L'obbligo di pagare l'imposta sorge al verificarsi del fatto mediante cui è effettuata l'operazione" (art.55, §1)

    Norme che ripropongono il principio che il diritto a detrazione è connesso al momento in cui l'imposta diviene esigibile; tuttavia la Corte ha rilevato che l'applicazione concreta ai fatti del 1998 deve essere valutata dal giudice nazionale.

  • Codice di procedura tributaria ungherese 2003 (legge n. XCII/2003), art.164

    "Il diritto di liquidare l'imposta si prescrive con il decorso di cinque anni..." (art.164)

    La disposizione nazionale fissa termini di prescrizione; la Corte ha indicato che tali questioni di prescrizione relative a prestazioni anteriori all'adesione rientrano nella competenza nazionale.

Massime di principio

  • La Corte di giustizia non è competente a interpretare le disposizioni UE in materia di IVA quando il fatto generatore (data della prestazione) è anteriore all'adesione dello Stato membro all'Unione; in tali casi prevale l'applicazione del diritto nazionale.
  • Il diritto a detrazione è direttamente collegato all'esigibilità dell'IVA: in termini generali sorge quando la imposta diventa esigibile (momento della prestazione), indipendentemente dal momento di emissione della fattura, salvo che il diritto nazionale abbia introdotto, sulla base delle deroghe UE, regole diverse.
  • Se la prestazione è stata effettuata prima dell'adesione, fatti successivi (determinazione del prezzo, emissione fattura, pagamento) non conferiscono automaticamente alla Corte UE la competenza di interpretare retroattivamente le direttive; il giudice nazionale deve applicare il diritto nazionale ai fini della prescrizione.
  • In controversie sul prezzo che ritardano l'emissione della fattura, il rischio principale per il destinatario è la prescrizione: è fondamentale documentare e sollevare tempestivamente eccezioni, conservare prove dell'evento imponibile e, ove possibile, far valere i diritti nei termini previsti dalla normativa nazionale.
  • Per situazioni analoghe occorre verificare immediatamente la data del fatto generatore secondo il diritto nazionale, la decorrenza del termine di prescrizione e se esistano norme nazionali (o deroga fondata su disposizioni UE applicabili dal momento dell'adesione) che spostino l'esigibilità al momento dell'emissione della fattura o del pagamento.

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