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Sentenza

Sentenza del 30/04/2020 n. 337 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'applicazione delle aliquote di accisa differenziate sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. Rinvio pregiudiziale - Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE - Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra - Aliquote di accisa differenziate - Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione di un avviso di accertamento per accise dovute su 13.929.342 litri di "bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra" vendute dal 1° luglio 2010. La controversia nasce dall'OUG n. 54/2010 che, a far data dal 1° luglio 2010, ha introdotto un'aliquota di accisa pari a EUR 100/ettolitro per tali bevande (prima l'aliquota era zero). Il ricorrente sostiene che la differenziazione di trattamento rispetto al vino contrasti con le direttive UE 92/83 e 92/84 e che l'entrata in vigore rapida (8 giorni dopo pubblicazione) senza regime transitorio violi i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che: (1) le direttive 92/83 e 92/84 non impongono l'obbligo di fissare aliquote di accisa identiche per la categoria "vino" e per la categoria "bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra"; le direttive richiedono in linea di principio un'aliquota unica all'interno di ciascuna sottocategoria (es. vini tranquilli; altre bevande fermentate tranquille) ma non impediscono differenze tra categorie. (2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che modifichi l'aliquota senza prevedere un regime transitorio quando la modifica entra in vigore 8 giorni dopo la pubblicazione e quando tale modifica non imponga ai soggetti passivi adeguamenti economici significativi; quest'ultimo punto deve essere valutato dal giudice nazionale. Di conseguenza, il rinvio al giudice nazionale per verificare se, nel caso concreto, siano necessari aggiustamenti economici significativi.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/83/CEE (armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

    "Articolo 7: 1. Gli Stati membri applicano un'accisa sul vino conformemente alla presente direttiva. 2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote d'accisa conformemente alla direttiva 92/84/CEE."; "Articolo 9, par. 2: Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino tranquillo..."; "Articolo 11: 1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulle bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino... 2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE."; "Articolo 13, par. 2: Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate tranquille..."; "Articolo 15: Ai fini delle direttive 92/84/CEE e 92/12/CEE, i riferimenti ai 'vini' si applicano anche alle altre bevande fermentate definite nella presente sezione."

    La Corte interpreta la direttiva come imponente un'aliquota uniforme all'interno di ciascuna sottocategoria (es. vini tranquilli; altre bevande fermentate tranquille) ma non come obbligo di applicare la stessa aliquota tra categorie diverse (vino vs. altre bevande fermentate). L'art.15 non estende automaticamente obblighi su aliquote comuni tra categorie quando le direttive stesse prevedono regimi distinti.

  • Direttiva 92/84/CEE (ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

    "Articolo 5: A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul vino è fissata: - a 0 [euro] per quanto riguarda il vino tranquillo e - a 0 [euro] per quanto riguarda il vino spumante per ettolitro di prodotto."

    La disposizione fissa un'aliquota minima per il vino (zero), ma non stabilisce un'aliquota minima per le altre bevande fermentate né impone che vino e altre bevande fermentate abbiano aliquote identiche.

  • Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 54/2010 (OUG n. 54/2010, Romania)

    "Articolo I, punto 21: fissa l'aliquota di accisa sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra a EUR 100 per ettolitro di prodotto."; "Articolo IV, paragrafo 1: tale disposizione entra in vigore a partire dal 1° luglio 2010."

    Norma nazionale che ha introdotto la nuova aliquota; la Corte riconosce la competenza degli Stati membri a fissare le aliquote e ritiene compatibile, in linea di principio, l'entrata in vigore rapida con il diritto UE, salvo che non imponga adeguamenti economici significativi ai soggetti passivi.

  • Legea nr. 571/2003 - Codice tributario (Romania)

    "Art. 206 undecies (definizione di 'vini')"; "Art. 206 duodecies (definizione delle 'bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino')"; "Art. 206 quinquinquagies, par. 1: Spetta ad ogni soggetto passivo dell'accisa calcolare correttamente e versare le accise..."

    Definisce le categorie oggettive di prodotti (vini; altre bevande fermentate) e stabilisce obblighi di calcolo e versamento delle accise. La distinzione normativa tra categorie è rilevante ai fini dell'applicazione differenziata delle aliquote riconosciuta dalla Corte.

  • Giurisprudenza CJEU richiamata

    "Sentenza Commissione/Danimarca (106/84)"; "Sentenza Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft (C-332/14)"; "Altre sentenze: Câlin (C-676/17), Salomie e Oltean (C-183/14)"

    La Corte richiama precedenti per i principi generali: gli Stati membri possono istituire sistemi impositivi differenziati per prodotti simili in funzione di criteri oggettivi (Commissione/Danimarca); e il principio che modifiche legislative possono entrare in vigore immediatamente salvo che ciò sopprima improvvisamente diritti consolidati o imponga adeguamenti economici significativi che giustificherebbero un regime transitorio (Wolfgang).

Massime di principio

  • Le direttive UE 92/83 e 92/84 richiedono uniformità di aliquota all'interno di ciascuna sottocategoria (es. vini tranquilli; altre bevande fermentate tranquille) ma non impongono aliquote identiche tra categorie diverse (vino vs altre bevande fermentate).
  • Gli Stati membri conservano la competenza di fissare aliquote di accisa differenti tra categorie di bevande alcoliche, purché rispettino le regole minime previste dalle direttive (es. eventuali aliquote minime espresse) e i principi del diritto UE.
  • Una modifica nazionale dell'aliquota che entra in vigore rapidamente (ad es. 8 giorni dopo pubblicazione) non è automaticamente incompatibile con i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento: ciò è ammesso salvo che la modifica sopprima improvvisamente un diritto consolidato o imponga adeguamenti economici significativi ai soggetti passivi.
  • Quando si contesta la legittimità di un aumento fiscale per violazione dei principi di certezza o legittimo affidamento, spetta al giudice nazionale valutare se, nel concreto, la modifica abbia richiesto adeguamenti economici significativi e quindi giustifichi un regime transitorio.
  • Per le imprese: in caso di variazioni fiscali repentine, occorre documentare l'entità e la prevedibilità degli adeguamenti economici subiti per sostenere un'eccezione basata sul legittimo affidamento; per lo Stato: è prudente valutare l'opportunità di regimi transitori quando le modifiche possono causare impatti economici rilevanti sugli operatori.

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