Sentenza del 30/04/2020 n. 8405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di pagamento (7.11.2014) per accise su gasolio relative a evasioni commesse da L. nel periodo gennaio-aprile 2003. L.A. contestava la sua responsabilità personale, deducendo che la CTP lo aveva ritenuto responsabile in qualità di cessato liquidatore sulla base dell'art. 36 D.P.R. n.602/1973 esteso alle accise solo dalla modifica normativa (D.Lgs. n.175/2014), che non poteva avere efficacia retroattiva; F. s.r.l. contestava la propria responsabilità in qualità di cessionaria ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.472/1997 (comma 4) sostenendo che la fattispecie non rientrava nel perimetro della responsabilità solidale e che la cessione non era stata compiuta in frode ai crediti tributari. Altre censure riguardavano la prescrizione del credito tributario, la mancata notifica del PVC, la motivazione dell'avviso, e l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
Per L.A.: la Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando che l'art.36 D.P.R. n.602/1973, alla data dei fatti (2003) e dell'avviso (7.11.2014), si applicava soltanto alle imposte dirette e che la modifica introdotta dal D.Lgs. n.175/2014 non ha efficacia retroattiva; conseguentemente l'avviso impugnato è stato annullato nei confronti di L.A. e le spese dei due gradi di merito sono compensate, mentre l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità. Per F. s.r.l.: la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo all'inammissibilità dichiarata dalla CTR e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, rinviando la causa alla CTR d'Abruzzo in diversa composizione per nuovo giudizio; altri motivi di F. sono stati in parte respinti o dichiarati inammissibili; la questione sulla prescrizione e sulle norme penali/tributarie correlate è stata rigettata; la questione sul raddoppio del contributo unificato è stata assorbita dal rinvio. Le spese del giudizio di legittimità saranno definite in sede di rinvio per F.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
"I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari"
La Corte ha interpretato che, fino alla modifica normativa del 2014, l'art.36 era applicabile alle sole imposte dirette; la modifica (D.Lgs. n.175/2014) non può essere interpretata con efficacia retroattiva per colpire fatti anteriori.
D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 46, art. 19
Originariamente limitava l'applicazione dell'art.36 alle imposte sui redditi; tale formulazione rendeva l'art.36 non applicabile alle accise per i fatti anteriori alla modifica del 2014.
D.Lgs. 12 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 7
Ha esteso l'applicazione dell'art.36 anche ad altre imposte; la Corte ha escluso che tale disposizione possa avere efficacia retroattiva rispetto a fatti e avvisi emessi anteriormente alla sua pubblicazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24, 53, 57
Richiamati in relazione al divieto di introdurre in appello nuove domande/fatti non dedotti in primo grado e alla regola processuale sulla inammissibilità dei motivi nuovi; la Corte ha comunque rilevato che i motivi di L.A. e di F. risultavano riconducibili all'originaria causa petendi, pertanto non inammissibili.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 4
Prevede la responsabilità solidale e illimitata del cessionario quando la cessione è attuata in frode dei crediti tributari; la CTR aveva ritenuto applicabile la norma, mentre la Corte ha ritenuto che la censura della cessionaria non fosse nuova e ha cassato la sentenza per riesame del motivo in diversa composizione (occorre verificare la sussistenza della frode in sede di merito).
D.Lgs. 13 aprile 1995, n. 504, art. 15
Stabilisce, nel settore delle accise (TUA), che il decorso della prescrizione è interrotto dall'esercizio dell'azione penale; la CTR ha ritenuto applicabile tale norma in relazione alla vicenda (azione penale esercitata e definita con sentenza del 20.01.2011), motivo per cui l'eccezione di prescrizione è stata rigettata.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Riguarda la disciplina dei reati tributari in materia di imposte sui redditi e IVA; la Corte ha escluso che tale norma abbia modificato le regole di sospensione/interruzione della prescrizione applicabili alle accise e ha ritenuto infondata la lettura estensiva che F. proponeva.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamata in relazione all'onere motivazionale degli avvisi e alla tutela del contribuente; la CTR aveva ritenuto che la società, per coincidenza di compagine sociale, fosse a conoscenza della verifica, e la Corte ha confermato che la ricorrente non aveva adeguatamente provato il difetto di motivazione o la mancata conoscenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Norma sul contributo unificato (regime civile): la questione circa il suo raddoppio in ambito tributario è stata assorbita dal rinvio/Cassazione della sentenza di merito.
Codice di Procedura Civile, art. 345
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e nullità della sentenza denunciati; la Corte ha valutato la correttezza della declaratoria di inammissibilità e della successiva trattazione 'ad abundantiam' di questioni di merito.
Massime di principio
- Una modifica normativa che estende la portata di una norma tributaria non può essere applicata retroattivamente a fatti e avvisi antecedenti alla sua entrata in vigore, salvo espresso effetto retroattivo della legge.
- In appello non sono ammesse questioni nuove che mutino la causa petendi o introducano fatti diversi da quelli dedotti in primo grado; tuttavia è ammissibile l'appello quando la censura è riconducibile all'originaria doglianza (es. contestazione della portata di una norma già discussa in primo grado).
- La responsabilità del cessionario per tributi del cedente (art.14 D.Lgs. n.472/1997, comma 4) trova applicazione quando la cessione è attuata in frode ai crediti tributari: la sussistenza della frode va accertata in concreto dal giudice di merito.
- Nel settore delle accise (TUA) il decorso della prescrizione può essere interrotto dall'esercizio dell'azione penale; pertanto l'esistenza e l'esito di procedimenti penali connessi sono rilevanti ai fini dell'eccezione di prescrizione per tributi sulle accise.
- Se il giudice di merito dichiara un motivo inammissibile e poi, 'ad abundantiam', argomenta anche sul merito, la parte può impugnare la statuizione pregiudiziale senza l'obbligo di impugnare le considerazioni meritorie accessorie.
- Chi contesta la mancata considerazione di documenti o la non coincidenza di fatti tra procedimenti deve indicare precisamente gli atti e i fatti decisivi (e la sede processuale in cui sono prodotti) perché la Corte abbia modo di verificarli.
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