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Sentenza

Sentenza del 30/04/2020 n. 8407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per l'anno 1994 con i quali l'Agenzia aveva rettificato i redditi da partecipazione del ricorrente ritenendo che movimenti bancari e assegni intestati al contribuente rappresentassero i ricavi e i costi della società C. s.n.c.; censurate inoltre la determinazione equitativa dei costi di produzione (60%) e la mancata considerazione di documentazione probatoria e di profili relativi alla composizione dei costi (oro, manodopera, ecc.). Il ricorso per cassazione deduceva violazioni di norme processuali (artt. 113, 115, 116, 132 c.p.c.), violazione di norme tributarie (D.P.R. 600/1973 art. 32 e correlati) e carenze di motivazione; l'Ufficio proponeva ricorso incidentale contestando l'esclusione di taluni prelevamenti dai ricavi e la deducibilità dei costi riconosciuti dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi che comportavano una sindacabilità in fatto (1°, 3° e 4° motivi), ma ha accolto il secondo motivo principale nella parte in cui censurava l'uso della clausola equitativa per determinare i costi deducibili, richiamando il principio consolidato che l'equità non può sostituire la prova nel settore dell'accertamento bancario. Richiamati i principi sulla presunzione derivante dai movimenti bancari (D.P.R. 600/1973 art. 32) e sull'onere probatorio del contribuente, la Corte ha perciò accolto, nei limiti indicati, sia il ricorso principale che quello incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Presunzione relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dai conti bancari; applicabile alla generalità dei contribuenti; può essere superata solo con prova specifica che colleghi versamenti/prelievi a pagamenti a terzi e non a acquisizione di utili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    Richiamato per evidenziare che l'accertamento fondato sui movimenti bancari si estende anche alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche, confermando l'applicabilità della presunzione a tutti i contribuenti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Riferito dalle parti in relazione alla determinazione del reddito d'impresa e alla necessità di considerare i vari componenti del costo (es. oro, manodopera) nella formazione del costo complessivo; la Corte però ha richiamato che la quantificazione non può essere fatta per equità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione ai requisiti di motivazione e valutazione della prova da parte del giudice di merito; la Corte richiede che il giudice si attenga ai criteri probatori stabiliti e non sostituisca le prove con accertamenti equitativi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1, lett. d)

    Invocato dal ricorrente per sostenere il principio che nella determinazione del reddito d'impresa vanno considerati i costi specifici della produzione; la Corte ha tuttavia deciso che la quantificazione dei costi non può essere operata in via equitativa se manca prova documentale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 113

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di fatto in Cassazione: l'articolazione del ragionamento probatorio compete al giudice di merito e la Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione delle prove salvo vizi di motivazione formale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115

    Riferito dalle doglianze per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha però ritenuto che non si poteva chiedere una revisione del libero convincimento del giudice di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 116

    Richiamato in relazione all'omesso esame di prove documentali; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili quando essi chiedono una rivalutazione dei fatti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 132

    Invocato in relazione ai temi di motivazione; la Corte ha ribadito il limite della sindacabilità in Cassazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i distinti numeri (n.3 e n.4) per inammissibilità o permeritevolezza dei motivi secondo i criteri stabiliti.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamata dal ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva; la Corte, pur prendendo atto delle censure, ha ritenuto che la quantificazione debba avvenire sulla base di norme e prove, non per equità.

Massime di principio

  • La presunzione legale derivante dai movimenti bancari (D.P.R. 600/1973, art. 32) si applica a tutti i contribuenti e comporta l'inversione dell'onere della prova: per superarla il contribuente deve fornire prove specifiche che colleghino i movimenti a pagamenti effettivi verso terzi e non a ricavi o utili personali.
  • Non è ammesso al giudice di merito (né alla Corte di Cassazione) sostituire la prova documentale con criteri di equità per determinare redditi o costi: la clausola equitativa non può essere utilizzata per quantificare componenti di reddito quando la legge prevede regole probatorie e presunzioni.
  • La Corte di cassazione non procede a una rivalutazione in fatto delle prove: i motivi che richiedono una revisione del convincimento del giudice di merito sono inammissibili salvo errori giuridici o vizi formali nella motivazione.
  • Quando i movimenti bancari del socio appaiono coincidenti con l'attività societaria (ad es. socio con partecipazione preponderante), il giudice può attribuire quei movimenti alla società, ma deve farlo rispettando la regola della presunzione legale e richiedendo prova contraria specifica, non una quantificazione equitativa.
  • In caso di decisione cassata per errata applicazione dei principi di prova o per uso dell'equità, la causa viene rinviata al giudice di merito (C.T.R.) per nuovo esame applicando i corretti principi di diritto e provvedendo eventualmente alla liquidazione delle spese.

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