Sentenza del 13/05/2016 n. 9869 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno 2000, perché la permanenza dei verificatori presso la sede della contribuente si era protratta oltre il termine previsto dalla L. n. 212/2000, art. 12, comma 5. La CTR aveva inoltre rilevato che l'autorizzazione alla proroga non era adeguatamente motivata e non recava una data certa. L'Agenzia ha sostenuto che il superamento del termine di permanenza non comporta né l'inutilizzabilità delle prove raccolte né l'invalidità degli atti di verifica e dell'accertamento, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della CTR. Ha stabilito che la violazione del termine di permanenza dei verificatori previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente non determina la perdita del potere di accertamento, l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, poiché tali conseguenze non sono previste dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5
La disposizione disciplina il termine massimo di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente sottoposto a verifica.
Il superamento del termine non comporta automaticamente la carenza del potere ispettivo, l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, poiché la norma non prevede tali sanzioni.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha denunciato un errore di diritto commesso dalla CTR nell'interpretazione e applicazione dell'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Disciplina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Poiché la sentenza della CTR era viziata da un errore di diritto, la Cassazione l'ha annullata e ha rinviato la causa al giudice tributario di merito per un nuovo esame.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
La contribuente ha depositato una memoria nel giudizio di legittimità, senza che ciò modificasse l'esito del ricorso.
Massime di principio
- Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente costituisce una violazione della disciplina dello Statuto del contribuente, ma non rende automaticamente nullo l'accertamento.
- In assenza di una specifica previsione legislativa, la violazione dei termini della verifica non comporta di per sé l'inutilizzabilità delle prove, l'invalidità degli atti istruttori o la perdita del potere di accertamento.
- L'eventuale irregolarità della proroga, come la carenza di motivazione o di data certa, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento; occorre verificare se sussistano ulteriori vizi concretamente incidenti sulla legittimità dell'atto.
- La finalità del termine di permanenza è limitare i disagi arrecati al contribuente e bilanciarli con le esigenze dell'accertamento, non attribuire un mezzo automatico per neutralizzare i risultati della verifica.
- Il contribuente può comunque contestare specifici vizi dell'accertamento o dell'attività istruttoria, ma non può fondare l'invalidità del procedimento sul solo superamento del termine previsto dall'art. 12, comma 5.
Testo integrale
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