Cassazione Penale, Sentenza n. 30368/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Moretti contestava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato il sequestro preventivo della patente, preordinato alla confisca ex art. 322‑ter c.p., per il delitto previsto dagli artt. 1 e 2 L.475/1925. L'accusa è che la ricorrente, in concorso con altri, si sia avvalsa durante la prova teorica d'esame di dispositivi elettronici collegati con un suggeritore (Arsene Ana Maria) per superare il test. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo denunciando violazione di legge e vizio della motivazione rispetto al fumus commissi delicti e al periculum in mora: lamentava che i tracciamenti GPS e le intercettazioni non dimostrerebbero la fornitura/istallazione dei dispositivi (vive e risiede altrove, possibile omonimia nelle intercettazioni, superamento dei controlli con scanner e uso di grembiule), e denunciava disparità di trattamento rispetto ad altro candidato (Rawand Salah Hossen) il cui decreto era stato annullato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sulle misure reali sia ammesso solo per violazione di legge; che qui non sussista vizio di motivazione apparente: il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la valutazione delle risultanze GPS e delle intercettazioni, ritenendole compatibili e sufficienti a fondare il fumus (installazione il giorno prima e rimozione dopo l'esame) e che le argomentazioni difensive non smentiscono tale quadro. Sull'assenza di apparecchiature rinvenute al controllo, la Corte ha osservato che il giudice ha comunque valutato le altre fonti probatorie. Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice a quo circa il concreto rischio connesso alla mancanza di accertata conoscenza tecnica della guida, non attenuato dall'assenza di incidenti pregressi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322‑ter cod. pen.
Norma che prevede la confisca in caso di reati relativi a esami pubblici; qui il sequestro preventivo della patente è stato disposto in vista dell'eventuale confisca ex art. 322‑ter.
art. 1 e 2 L. 475/1925
Norme richiamate come titolo di reato per le condotte di frode in sede d'esami/patenti (come contestato: utilizzo di dispositivi e suggeritore).
art. 325, comma 1 c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso esclusivamente per violazione di legge; principio applicato dalla Corte per delimitare il controllo di legittimità.
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato proceduralmente in ordine alla definizione del ricorso (menzione che il ricorso è definito ex art. 23 comma 8 del D.L.).
art. 125, comma 3 c.p.p.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra motivazione apparente (che integra violazione di legge) e mera illogicità (non sindacabile in questo rito).
art. 606, lett. e) c.p.p.
Richiamato per delimitare i profili di sindacabilità in cassazione: la manifestissima illogicità è rimessa al motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 (ma in ricorsi contro misure reali in cassazione è ammessa la sola violazione di legge).
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, con imposizione delle spese e dell'ammenda; applicata per condannare la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge: non può essere usato per sindacare free‑form questioni di merito o la manifesta illogicità della motivazione, salvo che essa configuri una motivazione del tutto apparente o assente.
- La valutazione delle esigenze cautelari (fumus e periculum) davanti al tribunale del riesame può legittimamente fondarsi su un quadro probatorio complessivo anche indiziario (es. rilevazioni GPS e intercettazioni) senza che ciò imponga un accertamento definitivo della responsabilità penale, purché la motivazione sia coerente e comprensibile.
- Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo preordinato alla confisca occorre mostrare, con argomentazioni e fatti specifici, l'insufficienza logica della motivazione o l'assenza dei presupposti di legge (ad es. smentire in modo puntuale le risultanze ritenute decisive: tempi, coincidenze, responsabilità diretta), non semplici rilievi generici.
- La disparità di trattamento rispetto ad altri indagati richiede dimostrare differenze obiettive e rilevanti nei fatti o nelle risultanze probatorie: la mera asserita somiglianza di situazione non è sufficiente se il giudice ha motivato il diverso esito su basi concrete.
- Le contestazioni sul periculum in mora devono essere specifiche: l'assenza di incidenti precedenti o la buona condotta non esclude la valutazione del rischio quando il giudice ritiene, sulla base delle prove raccolte, che sia dubbia la preparazione tecnica del soggetto alla guida.
- In sede di riesame non è ammesso un accertamento anticipato della colpevolezza; tuttavia le misure cautelari possono fondarsi su elementi indiziari concatenati tra loro, purché il giudice espliciti la logica che li raccorda.
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