Cassazione Penale, Sentenza n. 24494/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due motivi: (1) vizio procedurale per mancata notifica della fissazione dell'udienza di appello al nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato del precedente legale (violazione degli artt. 97, 107, 178 lett. c) e 179 c.p.p.); (2) vizio di diritto per errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 158, 160 e 648 c.p.), sostenendo che i fatti (ricezione/possesso dell'assegno di provenienza delittuosa) erano intervenuti già il 29/10/2011 e dunque il termine di prescrizione decennale si era estinto il 29/10/2021, antecedentemente alla sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) ha affermato che la rinuncia del difensore di fiducia opera immediatamente e impone al giudice l'obbligo, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un difensore d'ufficio per l'imputato che non abbia provveduto a nuova nomina; la mancata notifica al nuovo difensore ha costituito un'irregolarità rilevante; (2) ha accertato che gli elementi di fatto (dichiarazione del teste e scrittura privata che attestava il possesso dell'assegno da parte del ricorrente in data 29/10/2011) dimostravano la consumazione anteriore del reato e che, in mancanza di eventi sospensivi, il termine massimo di prescrizione di dieci anni si era perfezionato il 29/10/2021. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 97 cod. proc. pen.
Disciplina la nomina del difensore d'ufficio e le modalità di costituzione della difesa; interpretata dalla Cassazione nel senso che, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, il giudice deve nominare tempestivamente un difensore d'ufficio se l'imputato non provvede a nuova nomina.
art. 107 cod. proc. pen.
Prevede il differimento degli effetti della rinuncia del difensore; la Corte lo interpreta come carattere temporaneo volto a garantire l'effettività della difesa, non come esonero definitivo dall'obbligo di nominare un difensore d'ufficio.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda le nullità per violazioni del diritto di difesa e le garanzie processuali; utilizzata per censurare la mancata notifica al nuovo difensore.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità e relative sanzioni processuali; richiamata in relazione agli effetti della omissione di notifiche difensive.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce i termini di prescrizione per i reati; applicata per calcolare il termine decennale massimo in relazione al delitto di ricettazione contestato.
art. 158 cod. pen.
Disciplina l'interruzione e la sospensione della prescrizione; rilevante per valutare l'eventuale insorgere o meno di cause sospensive/interruttive, che qui erano assenti.
art. 160 cod. pen.
Prevede i termini massimi della prescrizione (menzionato insieme all'art. 157 per il termine di dieci anni), usato per sancire l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato di ricettazione; la sua applicazione è stata oggetto del secondo motivo con riferimento al momento consumativo del reato.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato del difensore di fiducia ha efficacia immediata: il giudice deve nominare tempestivamente un difensore d'ufficio se l'imputato non provvede a nuova nomina, a pena di nullità degli atti successivi.
- La regolarità delle notifiche al difensore sostituisce la garanzia del contraddittorio; la mancata notifica al difensore effettivamente chiamato a difendere l'imputato può determinare l'annullamento della sentenza.
- Nella valutazione della prescrizione occorre distinguere tra il momento materiale di consumazione del reato (o della disponibilità della res) e il momento dell'accertamento giudiziario/poliziesco: il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il reato si ��consuma�� (fatto concreto), non dal momento della sua accertamento da parte della P.G.
- Se dagli atti processuali emergono elementi certi che fissano la data della consumazione (es. scritture private, dichiarazioni di testi), la prescrizione va calcolata su quella data, salvo riconoscimento di cause sospensive o interruttive.
- Quando la Corte di legittimità accerta l'intervenuta prescrizione in modo palese e documentato, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le difese devono preservare e documentare tempestivamente le mancanze procedurali (es. omessa notifica al difensore) perché tali vizi possono essere definitivamente decisivi in sede di cassazione.
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