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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24494/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: (1) vizio procedurale per mancata notifica della fissazione dell'udienza di appello al nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato del precedente legale (violazione degli artt. 97, 107, 178 lett. c) e 179 c.p.p.); (2) vizio di diritto per errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157, 158, 160 e 648 c.p.), sostenendo che i fatti (ricezione/possesso dell'assegno di provenienza delittuosa) erano intervenuti già il 29/10/2011 e dunque il termine di prescrizione decennale si era estinto il 29/10/2021, antecedentemente alla sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) ha affermato che la rinuncia del difensore di fiducia opera immediatamente e impone al giudice l'obbligo, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un difensore d'ufficio per l'imputato che non abbia provveduto a nuova nomina; la mancata notifica al nuovo difensore ha costituito un'irregolarità rilevante; (2) ha accertato che gli elementi di fatto (dichiarazione del teste e scrittura privata che attestava il possesso dell'assegno da parte del ricorrente in data 29/10/2011) dimostravano la consumazione anteriore del reato e che, in mancanza di eventi sospensivi, il termine massimo di prescrizione di dieci anni si era perfezionato il 29/10/2021. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Disciplina la nomina del difensore d'ufficio e le modalità di costituzione della difesa; interpretata dalla Cassazione nel senso che, dopo la rinuncia del difensore di fiducia, il giudice deve nominare tempestivamente un difensore d'ufficio se l'imputato non provvede a nuova nomina.

  • art. 107 cod. proc. pen.

    Prevede il differimento degli effetti della rinuncia del difensore; la Corte lo interpreta come carattere temporaneo volto a garantire l'effettività della difesa, non come esonero definitivo dall'obbligo di nominare un difensore d'ufficio.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità per violazioni del diritto di difesa e le garanzie processuali; utilizzata per censurare la mancata notifica al nuovo difensore.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità e relative sanzioni processuali; richiamata in relazione agli effetti della omissione di notifiche difensive.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini di prescrizione per i reati; applicata per calcolare il termine decennale massimo in relazione al delitto di ricettazione contestato.

  • art. 158 cod. pen.

    Disciplina l'interruzione e la sospensione della prescrizione; rilevante per valutare l'eventuale insorgere o meno di cause sospensive/interruttive, che qui erano assenti.

  • art. 160 cod. pen.

    Prevede i termini massimi della prescrizione (menzionato insieme all'art. 157 per il termine di dieci anni), usato per sancire l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce il reato di ricettazione; la sua applicazione è stata oggetto del secondo motivo con riferimento al momento consumativo del reato.

Massime di principio

  • La rinuncia al mandato del difensore di fiducia ha efficacia immediata: il giudice deve nominare tempestivamente un difensore d'ufficio se l'imputato non provvede a nuova nomina, a pena di nullità degli atti successivi.
  • La regolarità delle notifiche al difensore sostituisce la garanzia del contraddittorio; la mancata notifica al difensore effettivamente chiamato a difendere l'imputato può determinare l'annullamento della sentenza.
  • Nella valutazione della prescrizione occorre distinguere tra il momento materiale di consumazione del reato (o della disponibilità della res) e il momento dell'accertamento giudiziario/poliziesco: il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il reato si ��consuma�� (fatto concreto), non dal momento della sua accertamento da parte della P.G.
  • Se dagli atti processuali emergono elementi certi che fissano la data della consumazione (es. scritture private, dichiarazioni di testi), la prescrizione va calcolata su quella data, salvo riconoscimento di cause sospensive o interruttive.
  • Quando la Corte di legittimità accerta l'intervenuta prescrizione in modo palese e documentato, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le difese devono preservare e documentare tempestivamente le mancanze procedurali (es. omessa notifica al difensore) perché tali vizi possono essere definitivamente decisivi in sede di cassazione.

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