Sentenza n. 3516/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di perdita del grado per rimozione, adottato nei confronti di un caporale maggiore dell'Esercito italiano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'interessato ha impugnato la sanzione disciplinare espulsiva deducendo, in appello, errori di giudizio e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato l'assenza di prova della natura stupefacente della sostanza rinvenuta in occasione di una perquisizione, l'irrilevanza attribuita dal TAR agli esiti negativi di due test antidroga, l'utilizzazione del suo silenzio e della dichiarazione di pentimento come elementi sfavorevoli, nonché la violazione della presunzione di innocenza, del diritto al silenzio e delle norme del codice dell'ordinamento militare. Ha inoltre dedotto l'irragionevolezza, abnormità e sproporzione della perdita del grado rispetto ai fatti accertati, sostenendo che la sostanza fosse lecita e che non fosse stato provato un consumo di stupefacenti. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibili, perché tardivi rispetto ai termini dell'art. 73 c.p.a., la memoria denominata note di udienza e la documentazione depositate dall'appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto provata la reiterata contiguità del militare alle sostanze stupefacenti sulla base del verbale di perquisizione, relativo al rinvenimento di 0,64 grammi di sostanza con aspetto e confezionamento compatibili con hashish, delle plurime segnalazioni amministrative per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 e della mancata comunicazione di tali episodi all'amministrazione. Gli elementi istruttori sono stati ritenuti convergenti e non adeguatamente smentiti; la dichiarazione di pentimento resa nel procedimento disciplinare è stata qualificata come libera, consapevole e avente valore confessorio. Il Collegio ha affermato che gli esiti negativi dei test antidroga non escludono la detenzione per uso personale, ma soltanto un consumo immediatamente precedente al test. Ha inoltre ritenuto che, una volta acquisiti sufficienti elementi a carico, la mancanza di una plausibile ricostruzione alternativa possa essere valorizzata dall'autorità disciplinare, senza violare il diritto al silenzio o la presunzione di innocenza. Tali garanzie non comportano, nel procedimento disciplinare amministrativo, un contraddittorio nella formazione della prova analogo a quello penale, essendo sufficiente la contestazione degli addebiti e la possibilità di partecipare mediante memorie e documenti. La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento. La perdita del grado non è stata ritenuta manifestamente sproporzionata, poiché la detenzione e il consumo reiterato di sostanze illecite contrastano con i doveri e i valori dell'istituzione militare; è stata ritenuta irrilevante la distinzione tra droghe leggere e pesanti. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1378 d.lgs. 66/2010
Disciplina l'inchiesta formale nell'ambito del procedimento disciplinare militare.
art. 1388 ss. d.lgs. 66/2010
Richiamati dall'appellante con riguardo alle garanzie e alle regole del procedimento disciplinare militare; le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte.
art. 748 d.P.R. 90/2010
La mancata comunicazione all'amministrazione delle plurime segnalazioni per uso personale di stupefacenti è stata considerata violazione dei doveri del militare e elemento rilevante nella valutazione disciplinare.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Le segnalazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti sono state valorizzate come prova della reiterata contiguità del militare alle sostanze stupefacenti; il procedimento previsto dalla norma è stato qualificato come preventivo e non punitivo.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; la memoria e la documentazione depositate tardivamente sono state dichiarate inammissibili.
artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il diritto a un equo processo e la presunzione di innocenza non impediscono di valorizzare la mancanza di una plausibile spiegazione alternativa dopo che siano stati acquisiti elementi sufficienti a carico.
art. 6, par. 1, CEDU
Il richiamo alla presunzione di innocenza e alle garanzie convenzionali non comporta l'applicazione al procedimento disciplinare militare delle regole probatorie proprie del processo penale.
Direttiva (UE) 2016/343
Le garanzie relative alla presunzione di innocenza non impediscono all'autorità disciplinare di valutare la mancata prospettazione di una ricostruzione alternativa plausibile, dopo la formazione di un quadro probatorio sufficiente.
art. 5, comma 4, TUE
Il principio di proporzionalità opera come parametro di legittimità, ma non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'autorità disciplinare, salvo manifesta abnormità o eccesso di potere.
Massime di principio
- La valutazione dei fatti disciplinarmente rilevanti e la scelta della sanzione nei confronti del personale militare appartengono alla discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti o abnormità.
- La reiterazione di segnalazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti, unitamente agli elementi relativi a un successivo rinvenimento di sostanza compatibile con uno stupefacente, può dimostrare una contiguità non episodica alle sostanze illecite anche indipendentemente dall'accertamento definitivo relativo al singolo episodio di sequestro.
- Gli esiti negativi di test antidroga eseguiti dopo il rinvenimento della sostanza non escludono la detenzione per uso personale, poiché possono escludere soltanto un consumo nell'immediatezza dell'accertamento.
- Nel procedimento disciplinare amministrativo, il diritto di difesa richiede la previa contestazione degli addebiti e la possibilità effettiva di partecipare mediante memorie e documenti, ma non impone un contraddittorio nella formazione della prova identico a quello del processo penale.
- Dopo che l'amministrazione abbia acquisito elementi sufficienti e convergenti a carico dell'incolpato, la mancata prospettazione di una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti può essere legittimamente valutata dall'autorità disciplinare, senza trasformare il silenzio in una confessione automatica.
- La perdita del grado può essere ritenuta proporzionata, senza automatismo sanzionatorio, quando il consumo reiterato di sostanze illecite da parte di un militare sia valutato come gravemente incompatibile con i doveri istituzionali, il giuramento prestato e i valori del corpo di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 995/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 996/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 997/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 998/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 999/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 5 mag 2026Sentenza n. 1000/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →