Cassazione Penale, Sentenza n. 14986/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Pesaro (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) relativa al reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 309/1990. Due censure: 1) difetto assoluto di motivazione per illegibilità della parte manoscritta della motivazione; 2) erronea applicazione degli artt. 163 e 168 c.p. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza irrevocabile (13/02/2019). Il ricorrente sostiene che entrambe le sentenze sono state definite con "patteggiamento" e che la somma delle pene non supera il limite edittale previsto dall'art. 163 c.p., per cui la revoca sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la parte manoscritta, pur parzialmente illeggibile, non sia assolutamente inintellegibile e che il ricorrente abbia comunque compreso il contenuto della decisione e esercitato il diritto di impugnazione formulando censure specifiche. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., essendo intervenuta una condanna per delitto o contravvenzione della stessa indole entro i termini previsti dalla norma; ha quindi escluso che la revoca sia stata disposta sulla base del criterio della sommatoria delle pene (art. 168, comma 1, n. 2 c.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5
Norma sostanziale relativa al reato contestato (illecita attività in materia di stupefacenti), indicata come fattispecie per la quale è stata pronunciata la pena concordata.
cod. proc. pen., art. 444
Norma sulla definizione mediante patteggiamento; la Corte osserva che il fatto che la pena sia stata applicata con procedura di cui all'art. 444 non preclude l'applicazione delle regole sulla revoca della sospensione condizionale.
cod. pen., art. 163
Disciplina i limiti edittali e le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte richiama che la revoca per superamento dei limiti di cui all'art. 163 è prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2, ma nel caso concreto la revoca è stata motivata diversamente (art. 168, n. 1).
cod. pen., art. 168, comma 1, nn. 1 e 2
Art. 168 n. 1: la commissione entro il termine di legge di un delitto o contravvenzione della stessa indole determina la revoca della sospensione; n. 2: la revoca opera anche quando la sommatoria delle pene inflitte supera i limiti di cui all'art. 163. La Corte ha ritenuto applicabile il n. 1 nel caso concreto.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese e del versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha aplicato tale disposizione per liquidare €3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata quale criterio per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere la responsabilità del ricorrente e quindi ha applicato la sanzione prevista.
Massime di principio
- La mera illegibilità parziale della motivazione manoscritta non comporta la nullità della sentenza se il contenuto è comunque comprensibile e consente alla parte di esercitare il diritto di impugnazione.
- La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando interviene, entro i termini di legge, una condanna per delitto o contravvenzione della stessa indole (art. 168, comma 1, n. 1 c.p.), indipendentemente dal fatto che le decisioni siano state adottate con patteggiamento.
- La circostanza che entrambe le pene siano state stabilite mediante patteggiamento non impedisce la revoca della sospensione condizionale se ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 168 c.p.
- La revoca può anche derivare dalla sommatoria delle pene che eccede i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p. (art. 168, comma 1, n. 2), ma l'autorità giudicante deve chiarire su quale fondamento abbia disposto la revoca (n. 1 o n. 2).
- In situazioni simili, per opporsi efficacemente alla revoca è necessario dimostrare che: a) non è intervenuta condanna per delitto/contravvenzione della stessa indole entro il termine di legge; oppure b) la somma delle pene non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p.; oppure c) la motivazione è effettivamente illeggibile al punto da impedire l'esercizio del diritto di impugnazione.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza degli argomenti prima di proporre ricorso in cassazione.
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