Cassazione Penale, Ordinanza n. 33935/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non viene discusso il merito della responsabilità, ma solo il trattamento sanzionatorio relativo al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge che in appello era stato confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; l'unico argomento speso dall'imputato a sostegno della richiesta era stato ritenuto apodittico e sostanzialmente inconsistente. In sede di legittimità il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi dedotti non erano consentiti, risultando manifestamente infondati. La Corte osserva inoltre che la sentenza impugnata aveva comunque dato conto, in modo adeguatamente compiuto, delle ragioni del mancato riconoscimento delle generiche, anche con riferimento alle considerazioni svolte nel valutare i presupposti della recidiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che, pur formalmente diretti contro la sentenza impugnata, si risolvano in censure manifestamente infondate o non consentite dalla legge.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando la sentenza di merito ne dia conto con motivazione adeguata e coerente, anche richiamando elementi già valutati ai fini della recidiva.
- La censura che si limiti a ribadire in modo apodittico un unico argomento già disatteso in appello non è idonea a scalfire la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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