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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17490/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sull'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di autorizzare il detenuto Filippo Griner (sottoposto al regime 41-bis) ad acquistare al sopravvitto farina e lievito, dopo che la Direzione dell'istituto di Bancali aveva vietato tali acquisti. I ricorrenti censuravano la decisione sostenendo che: la magistratura di sorveglianza avrebbe esercitato potestà non spettanti perché non era dimostrata una lesione attuale e grave di diritti soggettivi; la presunta violazione del principio di non discriminazione era infondata perché il raffronto va effettuato solo tra soggetti nello stesso regime e istituto; infine che la Corte territoriale aveva illogicamente ignorato la ratio del divieto, fondato su ragioni di ordine e sicurezza (pericolo derivante da sostanze infiammabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi della Casa circondariale, del D.A.P. e del Ministero della Giustizia e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/10/2023 e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 20/06/2023. La Corte ha ritenuto legittimo il divieto della Direzione di istituto di consentire l'acquisto di farina e lievito come misura organizzativa a tutela dell'ordine e della sicurezza, proporzionata e ragionevole, non incidente in modo illegittimo sul diritto all'alimentazione o alla salute (posto che il detenuto può usufruire del vitto conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali). Ha inoltre escluso una discriminazione ingiustificata, osservando che nello stesso istituto (Bancali) il divieto vale anche per i detenuti comuni; ha precisato che la variabilità delle regole tra istituti diversi non costituisce di per sé penalizzazione intollerabile. La relazione degli artificieri prodotta dalla difesa è stata ritenuta irrilevante ai fini decisionali poiché farina e lievito sono comunque suscettibili di infiammabilità.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Consente al detenuto di ottenere tutela giurisdizionale per violazioni di disposizioni del diritto penitenziario quando deriva un attuale e grave pregiudizio; la Corte ricorda tuttavia che non tutte le lamentele amministrative configurano il requisito dell'attualità e della gravità.

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ordinamento penitenziario

    Richiamato insieme all'art. 35-bis come fondamento del rimedio davanti alla magistratura di sorveglianza per la tutela di diritti soggettivi dei detenuti; la Corte precisa i limiti dell'intervento giurisdizionale rispetto a misure organizzative dell'Amministrazione.

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Regime detentivo speciale che consente misure restrittive; la Corte sottolinea che l'appartenenza al regime 41-bis non attribuisce automaticamente diritti commissariali più ampi rispetto ai detenuti comuni e che le restrizioni possono essere legittime se giustificate da esigenze di ordine e sicurezza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Richiamata per il principio che limitazioni irragionevoli alla vita detentiva possono tradursi in eccessiva afflittività e ledere il senso di umanità; la Corte di legittimità ne applica il canone di ragionevolezza/proporzionalità.

  • Tabelle vittuarie ministeriali / modello 72

    Le tabelle e il modello 72 definiscono il vitto garantito dall'Amministrazione; la Corte osserva che la disponibilità del vitto conforme alle tabelle attenua la portata del divieto di acquisto di alcuni alimenti al sopravvitto.

Massime di principio

  • La magistratura di sorveglianza tutela diritti soggettivi dei detenuti ma interviene solo quando è dimostrabile un 'attuale e grave pregiudizio'; mere lamentele amministrative senza tale requisito possono non essere sufficienti.
  • Misure organizzative adottate dalla Direzione carceraria volte a garantire ordine e sicurezza (anche limitazioni all'acquisto di alcuni beni) sono legittime se rispettano i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Il confronto per valutare la non discriminazione va effettuato principalmente all'interno dello stesso istituto e territorio; diversità di regole tra differenti carceri non costituisce automaticamente discriminazione ingiustificata.
  • Il regime 41-bis non attribuisce automaticamente un maggior accesso ai beni commissariali rispetto ai detenuti comuni; le restrizioni specifiche possono essere giustificate da esigenze di sicurezza.
  • Prove pericolosità tecniche (es. relazioni di artificieri) possono essere rilevanti ma non necessariamente superare la valutazione amministrativa che ritiene alcuni prodotti (es. farina e lievito) intrinsecamente suscettibili di rischio.

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