Cassazione Penale, Sentenza n. 45178/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Il ricorrente contestava, tra l'altro: vizi di motivazione sulle valutazioni circa direzione e numero dei colpi e unicità del tiratore; sulla utilizzabilità e criteri valutativi del riconoscimento operato da testimoni (anche mediante immagini di videosorveglianza); sulle risultanze tecniche relative a particelle dello sparo e all'analisi del DNA tratto da un capo di abbigliamento rinvenuto vicino al luogo del delitto; il mancato espletamento di una perizia tecnico-scientifica richiesta dalla difesa sulla riferibilità del profilo genetico all'imputato; censure relative al movente ("offesa dell'onore" e rilevanze economiche), all'esame di ipotesi alternative, all'alibi e alla valutazione delle aggravanti (futili motivi, premeditazione) e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo riguardante il mancato espletamento di una perizia sulle tracce biologiche/DNA, poiché esisteva un contrasto tecnico rilevante tra i consulenti delle parti e il giudice di merito non poteva supplire con valutazioni tecniche proprie né limitarsi a preferire senza nuova attività peritale. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'assise d'appello di Cagliari per nuovo giudizio, che dovrà svolgere l'istruttoria peritale mancante e, in base al nuovo convincimento, riesaminare anche le questioni ora assorbite. Le altre censure sono state in gran parte dichiarate assorbite e rinviate alla nuova valutazione in istruttoria; alcune contestazioni sul piano tecnico e sulla dinamica del fatto sono state invece ritenute infondate o non sufficienti in questa sede.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata per censurare vizi di motivazione nella sentenza di merito; la Corte utilizza tale riferimento per inquadrare le doglianze relative a illogicità o insufficiente motivazione sulle valutazioni di fatto e di prova.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione a censure sul vizio di motivazione in termini generali; utilizzata per alcune doglianze tecniche sulle risultanze probatorie.
Principio del contraddittorio e divieto di giudizio tecnico non peritale (giurisprudenza consolidata)
Sez. 1, Sentenza n. 19822 del 23/03/2021 (Faina); Sez. 1, Sentenza n. 52872 del 12/10/2018
Il giudice di merito non può sostituirsi ai consulenti tecnici con valutazioni tecnico-scientifiche proprie quando sussiste un contrasto tecnico tra consulenti delle parti; in presenza di contrapposte tesi tecniche rilevanti, il giudice deve disporre una perizia (CTU) per assicurare il principio del contraddittorio e la ripetibilità degli accertamenti.
Principi sulla valutazione della testimonianza e del riconoscimento mediante immagini
Sez. 1, Sentenza n. 7898 del 12/12/2019 (Hamil); Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 (Signorelli)
Le dichiarazioni testimoniali devono essere credibili e riferite a fatti di diretta cognizione; il riconoscimento per tramite di immagini è valutazione libera del giudice ma resta dichiarazione valutabile secondo i consueti criteri di credibilità.
Ripetibilità degli accertamenti genetici
Sez. 2, Sentenza n. 2476 del 27/11/2014 (Santangelo)
L'operazione di comparazione tra profili genetici è ripetibile a condizione che siano assicurati la corretta conservazione e la disponibilità dei supporti documentali; ciò giustifica l'ordine di nuove analisi in caso di contestazioni tecniche.
Massime di principio
- Se in dibattimento esistono pareri tecnici contrapposti su tracce biologiche o profili DNA, il giudice non può risolvere la questione con valutazioni tecniche proprie: deve disporre una perizia (CTU) neutrale per garantire il contraddittorio e la ripetibilità degli accertamenti.
- La fondatezza di una censura in cassazione per omissione peritale assorbe molte altre censure probatorie: tali questioni vanno riesaminate nel nuovo giudizio alla luce dell'esito della perizia disposta.
- Le valutazioni sulla dinamica del fatto (numero e direzione dei colpi, unicità dell'arma, posizione della vittima) possono essere adeguatamente motivate con rilievi medico-legali e RIS; se ben documentate, difficilmente vengono ritenute contraddittorie in cassazione.
- Il riconoscimento operato da testimoni anche tramite immagini è una fonte di prova valutabile liberamente dal giudice ma richiede che le dichiarazioni siano credibili e specifiche; in caso di dubbio, la rilevanza di tali riconoscimenti può essere rimessa a ulteriore accertamento probatorio.
- In casi simili, per la difesa è strategico chiedere espressamente l'espletamento di perizie indipendenti (STR/Y-STR, mappatura/spettro, controlli di cross-contamination, conservazione dei supporti) e documentare la necessità di approfondimenti tecnici per evitare che le valutazioni tecniche del giudice restino incontestate.
- Il giudice del rinvio dovrà riesaminare anche movente, alibi e aggravanti/attenuanti sulla base del nuovo quadro probatorio che emergerà dall'istruttoria peritale; molte questioni preliminari possono quindi risultare decisive solo dopo la nuova perizia.
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