Cassazione Penale, Sentenza n. 7549/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge processuale (artt. 569, 580 cod.proc.pen.): si contestava l'omessa comunicazione del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale, circostanza che avrebbe impedito alla ricorrente di esercitare la prerogativa prevista dall'art. 569, comma 2, cod. proc. pen. (rinunciare all'appello e proporre direttamente ricorso per cassazione nei 15 giorni successivi); si censurava la conversione del ricorso del Procuratore generale in appello ex art. 580 cod.proc.pen. e, in subordine, si contestava la legittimità della confisca per equivalente disposta (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso proposto dal Procuratore generale non fosse un "ricorso immediato" ex art. 569 ma piuttosto un ricorso ai sensi dell'art. 608 cod.proc.pen. (essendo la sentenza di primo grado non appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen.). Pertanto la conversione del ricorso del Procuratore generale in appello ai sensi dell'art. 580 cod.proc.pen. e il trattamento unitario con l'appello dell'imputata sono legittimi. La Corte ha inoltre accertato che il ricorso del Procuratore generale era stato comunicato alla ricorrente tramite raccomandata, sicché non sussisteva violazione del diritto di difesa e non poteva essere esercitata l'opzione prevista dall'art. 569 comma 2. Le censure sulla confisca sono state ritenute generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che disciplina la confisca per equivalente del profitto del reato tributario; la Corte ha esaminato (anche se le censure in proposito sono state ritenute generiche) la legittimità dell'applicazione della confisca fino alla somma indicata.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato nel ricorso del Procuratore generale come motivo relativo all'omessa confisca; la Corte ricorda la rilevanza della previsione nel quadro delle doglianze del PM.
art. 569 cod. proc. pen.
Prevede il 'ricorso immediato' per cassazione e l'opzione dell'imputato di rinunciare all'appello e proporre ricorso per cassazione entro 15 giorni; la Corte ha sottolineato che tale istituto presuppone il diritto di appellare la sentenza di primo grado, diritto che non spettava al Procuratore generale nel caso concreto.
art. 580 cod. proc. pen.
"quando contro la sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi"
Regola la conversione del ricorso in appello quando sono proposti mezzi di impugnazione diversi; la Corte ha ritenuto corretta la conversione del ricorso del Procuratore generale in appello e il trattamento unitario con l'appello della imputata.
art. 593 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce i casi in cui il pubblico ministero può appellare una sentenza di primo grado; la Corte ha rilevato che, per le caratteristiche della sentenza impugnata, il pubblico ministero non aveva il diritto di appellare e dunque il rimedio esperibile dal Procuratore generale era quello previsto dall'art. 608.
art. 608 cod. proc. pen.
Consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione in presenza di sentenza inappellabile; la Corte ha inquadrato il ricorso del Procuratore generale in questa disposizione, giustificando l'atto come rimedio proprio del PG e legittimando la successiva conversione in appello.
art. 569 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la facoltà di rinunciare all'appello e proporre ricorso per cassazione entro 15 giorni; la Corte ha ritenuto che tale facoltà non fosse opponibile nel caso poiché il Procuratore generale non era titolare del diritto di appellare (quindi l'istituto non operava come dedotto dalla ricorrente).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'addebitazione delle spese processuali: la ricorrente è stata condannata alle spese ai sensi di tale disposizione.
art. 23 d.l. n. 149/2020
Norma emergenziale richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza e al decision-making sulle conclusioni scritte; la Corte ha disposto che gli atti siano stati trattati e decisi conformemente a quanto previsto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità per presentazione di ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tali da escludere l'equa determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero non è titolare del diritto di appellare la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 593 cod.proc.pen., il rimedio esperibile dal Procuratore generale è il ricorso per cassazione ex art. 608 e non il 'ricorso immediato' ex art. 569; la diversa natura dell'impugnazione incide sui diritti di scelta delle parti.
- Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il giudice dell'impugnazione può convertire un ricorso per cassazione in appello ai sensi dell'art. 580 cod.proc.pen. e trattare unitariamente le impugnazioni; tale conversione è legittima anche se una parte avrebbe in astratto voluto optare per il ricorso immediato, purché le condizioni di legge per quest'ultimo non ricorrano.
- L'omessa comunicazione di un atto processuale può ledere il diritto di difesa solo se effettivamente provata; la notifica tramite raccomandata alla residenza è di norma idonea a dimostrare la comunicazione e a far decadere la doglianza.
- Il diritto dell'imputato di rinunciare all'appello e proporre direttamente ricorso per cassazione (art. 569 comma 2) è esercitabile solo quando esista il presupposto soggettivo (il diritto di appellare) e i termini stabiliti dalla norma vengano rispettati.
- Le censure generiche sulla misura della confisca per equivalente (art. 5 d.lgs. 74/2000) in sede di legittimità rischiano di essere dichiarate inammissibili se non accompagnate da specifici e motivati profili di illegittimità concreto-processuali.
- La condanna alle spese e l'eventuale irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende possono essere disposte quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato, salvo la valutazione della responsabilità soggettiva dell'autore del ricorso.
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