Sentenza n. 175/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 447557 del 16 novembre 2015, di reiezione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo a una tettoia e a un magazzino abusivi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale che ha negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica per una tettoia e un magazzino abusivi, deducendo l’irrilevanza della creazione di nuove superfici utili e nuovi volumi in ragione della natura meramente pertinenziale degli interventi. Il ricorso contestava quindi la riconducibilità delle opere al limite previsto per l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e sosteneva che esse dovessero essere considerate pertinenze edilizie dell’edificio principale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la pertinenza urbanistica ha nozione più ristretta rispetto a quella civilistica e richiede un manufatto di modeste dimensioni, con funzione soltanto accessoria, coessenziale all’edificio principale e privo di autonomo valore di mercato. In ogni caso, anche qualificando le opere come pertinenze, l’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 consente l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica esclusivamente per opere che non abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi, né aumentato quelli legittimamente realizzati. Il magazzino ha invece determinato, almeno, la realizzazione di superficie utile e volume, sicché il diniego regionale è risultato legittimo. Inoltre, poiché tettoia e magazzino erano stati oggetto di un’unica istanza, l’amministrazione ha correttamente valutato gli interventi congiuntamente e non in modo atomistico. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004
che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è escluso per le opere che abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi, anche quando tali opere siano qualificate come pertinenze urbanistiche.
Massime di principio
- La pertinenza urbanistica è una nozione più restrittiva di quella civilistica e ricorre solo per manufatti di modeste dimensioni, aventi funzione meramente accessoria e coessenziale all’edificio principale e privi di autonomo valore di mercato.
- Anche un’opera qualificabile come pertinenza urbanistica non può beneficiare dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica quando abbia determinato la creazione di nuove superfici utili o nuovi volumi, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. 42/2004.
- Quando più opere edilizie sono oggetto di un’unica istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, la verifica dei presupposti di legge può essere svolta unitariamente, senza procedere a una valutazione atomistica dei singoli interventi.
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