Cassazione Penale, Sentenza n. 6695/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che confermava la misura di prevenzione e le confische: (1) si contestava l'attribuzione della somma di €71.300,00 a Kebbouche Abdelfateh, sostenendo invece che la somma fosse di proprietà del fratello Fares (prodotte dichiarazioni dei redditi e prelievi dell'imprenditore); si rilevava che l'applicazione della confisca era viziata poiché la disponibilità del denaro sarebbe stata del fratello; (2) si eccepiva la sussistenza della pericolosità sociale e la conseguente confisca della Mercedes a carico di Kebbouche Fares, contestando che le tre domande di finanziamento basate su false dichiarazioni, pur gravi, non avevano risvolti penali e quindi non sarebbero idonee a fondare la misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in materia di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali, il sindacato in cassazione è limitato ai vizî di legge; i ricorrenti invece contestavano valutazioni di fatto (es.: possesso delle chiavi, comportamento oppositivo durante la perquisizione) che la Corte di appello aveva ritenuto significative della conoscenza e della disponibilità del denaro. Sulla misura nei confronti di Fares, la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente la valutazione della pericolosità sociale, richiamando l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale e la possibilità di basare la misura su fatti non ritenuti sufficienti per una condanna penale. Per questi motivi i motivi del ricorso, che chiedevano una diversa valutazione probatoria, sono risultati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai motivi attinenti alla violazione di legge; ammette il controllo dei vizi di diritto e dei vizi motivazionali radicali, ma esclude il sindacato sulle valutazioni di fatto ordinarie.
art. 606 cod. proc. pen.
Il vizio di illogicità manifesta della motivazione è perseguibile in cassazione solo tramite il motivo specifico previsto da questa norma (lett. e), non mediante un generico ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Definisce i criteri per l'accertamento della pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione; la Corte riconosce l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, consentendo di valutare fatti che, pur non idonei alla condanna penale, possono giustificare la misura se delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e ad ammende quando è dichiarata l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa norma ritenendo ravvisabili profili di colpa nella scelta dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali sono ammessi principalmente per motivi di diritto; le contestazioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria o la valutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- La Corte di Cassazione controlla che la motivazione non abbia vizi di diritto o sia del tutto mancante; tuttavia non sostituisce il proprio giudizio di fatto a quello del giudice d'appello salvo che emergano errori giuridici o vizi motivazionali radicali.
- Nei procedimenti di prevenzione il giudice può basare la misura su fatti non sufficienti per una condanna penale: l'autonomia del procedimento di prevenzione consente una valutazione autonoma della pericolosità sociale anche su elementi non sfociati in conseguenze penali.
- La conoscenza e la disponibilità di somme o beni possono essere desunte da elementi fattuali come il possesso delle chiavi dell'abitazione, comportamenti ostativi alla perquisizione o altri indizi concreti; contestazioni contro tali valutazioni richiedono motivi efficaci di diritto per essere accolte in cassazione.
- Presentare ricorsi manifestamente fondati su una diversa valutazione dei fatti comporta il rischio di inammissibilità con condanna alle spese e possibili ammende se la Corte rileva colpa nella proposizione del ricorso.
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