L.R. Calabria 24/1990
Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava organizzazione, funzioni, formazione, dotazioni e forme associative della Polizia Municipale in Calabria, prevedendo anche contributi regionali. È stata abrogata dall’art. 20, comma 1, della l.r. 7 giugno 2018, n. 15 e non costituisce più disciplina vigente.
Ordinamento della Polizia Municipale in Calabria
Ordinamento della Polizia Municipale in Calabria
La legge regionale definiva l’organizzazione e le funzioni dei servizi e dei corpi di Polizia Municipale nel territorio calabrese, in attuazione dei principi della legge 7 marzo 1986, n. 65. La legge è stata abrogata dall’art. 20, comma 1, della l.r. 7 giugno 2018, n. 15; pertanto le disposizioni riportate non sono più vigenti.
Istituzione e responsabilità organizzative
I Comuni, singoli o associati, potevano istituire un servizio di Polizia Municipale; dove operavano almeno sette unità era prevista l’istituzione di un Corpo, anche in forma associata. Il Sindaco, o l’assessore delegato, impartiva le direttive, mentre il comandante o responsabile determinava le modalità operative e rispondeva al Sindaco per addestramento, disciplina e impiego tecnico-operativo del personale. Le attribuzioni del Sindaco in materia di polizia stradale, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria erano escluse dalla delega all’assessore. Nella gestione associata, le direttive spettavano al legale rappresentante dei Comuni associati, limitatamente ai compiti organizzativi e strumentali.
Funzioni e competenze
Gli operatori esercitavano le attività di polizia locale nel territorio comunale, nei limiti e secondo le forme previste dalla legge. I compiti comprendevano prevenzione e repressione delle infrazioni, vigilanza sul rispetto delle norme e dei provvedimenti la cui esecuzione era affidata al servizio, raccolta e trasmissione di informazioni, sorveglianza del territorio e del patrimonio pubblico, servizi di ordine e scorta, assistenza ai cittadini e intervento in calamità. Erano incluse le incombenze di polizia amministrativa previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Gli addetti svolgevano inoltre funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia stradale e di polizia giudiziaria secondo le rispettive qualifiche e attribuzioni. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria era riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti dei compiti assegnati.
Protezione civile e dimensionamento degli organici
In caso di calamità, il Sindaco o l’assessore delegato coordinava il personale di Polizia Municipale, assicurando l’intervento immediato e i collegamenti con gli altri servizi. Il Comune doveva garantire efficienza di mezzi e strumenti, aggiornamento professionale e reperibilità di personale e mezzi.
Per determinare gli organici, i Comuni dovevano considerare popolazione e flussi, caratteristiche e superficie del territorio, rete viaria e traffico, insediamenti, quantità e complessità dei servizi e altri fattori socio-economici locali. La dotazione era indicata, di norma, in un addetto ogni 700 abitanti; gli operatori non potevano comunque essere meno di due.
Regolamenti e formazione
I Comuni che istituivano il servizio o il Corpo dovevano predisporre il regolamento, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Dopo l’approvazione del CO.RE.CO., il regolamento era trasmesso all’Assessorato regionale agli Enti locali per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e comunicato al Commissario di Governo.
La Regione doveva organizzare e finanziare una scuola per la formazione e l’addestramento del personale, da istituire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. I corsi di qualificazione e aggiornamento erano obbligatori; per i nuovi assunti era previsto un corso teorico-pratico di almeno sei mesi, durante il quale non potevano essere impiegati in servizi diversi dall’addestramento. I corsi si concludevano con una prova e il relativo esito costituiva titolo di servizio. La scuola poteva avvalersi, tramite convenzione, di università e strutture formative specializzate.
Addestramento al tiro e armamento
Gli appartenenti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza dovevano iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e frequentare ogni anno almeno un ciclo regolamentare di lezioni presso poligoni abilitati. Il comandante o responsabile, sentito il Sindaco, poteva disporre ulteriori addestramenti. In attesa della costruzione dei poligoni, i Comuni potevano stipulare convenzioni con sezioni di tiro a segno, enti statali o società sportive dotati di poligoni abilitati. Per tali esercitazioni era previsto un contributo regionale pari al 70% della spesa. Per gli aspetti non disciplinati dalla legge si rinviava al D.M. dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145.
La Regione promuoveva inoltre la realizzazione di poligoni nei capoluoghi di provincia, concorrendo alla spesa nella misura del 70%; un analogo contributo poteva essere richiesto dai Comuni situati in comprensori distanti dal capoluogo.
Gestione associata e dotazioni
La Regione favoriva forme associative permanenti o stagionali tra Comuni e poteva finanziare piani per acquistare attrezzature e mezzi destinati all’esercizio condiviso del servizio. Il riparto dei contributi era disposto annualmente dalla Giunta, previo parere del Comitato consultivo e sentita la competente commissione consiliare. Quando gli operatori prestavano servizio in un Comune diverso da quello di appartenenza, dipendevano dal Sindaco del Comune ospitante o, se previsto dallo statuto, dal presidente dell’associazione; l’impiego tecnico-operativo spettava al comandante o coordinatore del luogo di servizio. Erano consentite missioni esterne contingenti e urgenti per soccorrere persone in caso di infortuni o calamità.
La legge prevedeva l’uso di mezzi di trasporto e strumenti tecnici, con dotazione ordinaria di apparati di radiocomunicazione; per specifici contesti territoriali potevano essere previsti mezzi nautici o idonei alla montagna e alla neve. La Regione concorreva fino al 50% della spesa per l’acquisto di mezzi e strumenti operativi.
Uniformi, comitato e disposizioni transitorie
Le uniformi erano distinte in ordinarie e speciali ed erano riservate al personale in servizio; i Comuni ne sostenevano acquisto, fornitura, rinnovo e manutenzione. La disciplina delle uniformi e dei contrassegni era specificata negli allegati A e B, non riprodotti nel testo fornito.
Presso l’Assessorato agli Enti locali era istituito un Comitato consultivo composto dall’assessore regionale o suo delegato, da cinque esperti, da tre rappresentanti designati da ANCI, UPI e UNCEM regionali e da cinque rappresentanti sindacali. Il Comitato esprimeva pareri su uniformità operativa, formazione, aggiornamento e questioni riguardanti la Polizia Municipale. Restava in carica per la legislatura regionale, salvo riconferma.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i Comuni dovevano adeguare i regolamenti, i gradi, i distintivi e le uniformi. Chi già possedeva un grado superiore a quello previsto poteva conservarne il distintivo ad esaurimento. Le disposizioni erano estese, in quanto applicabili, agli enti locali diversi dai Comuni per i servizi di polizia locale di loro competenza.
Copertura finanziaria e stato della legge
Per il 1990 l’onere era quantificato in 600 milioni di lire. La copertura degli interventi relativi alla scuola regionale, ai piani associativi e alle dotazioni era rinviata a successiva normativa. La legge è stata abrogata dalla l.r. Calabria 7 giugno 2018, n. 15.
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