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Legge

L.R. Calabria 8/2000

Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Calabria 3 marzo 2000, n. 8 istituiva un fondo per favorire nuove imprese societarie attive nei servizi informatici e telematici specializzati su Internet, tramite contributi a fondo perduto e ingresso nel capitale sociale tramite Fincalabra. La legge è però abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Fondo regionale per nuove imprese di servizi informatici e telematici su Internet

Fondo regionale per imprese di servizi informatici e telematici su Internet

La legge della Regione Calabria istituiva un fondo di spesa per sostenere la nascita di nuove imprese societarie operanti prevalentemente nello sviluppo di iniziative nei servizi informatici e telematici specializzati su Internet. Il meccanismo di aiuto era affidato alla Fincalabra, con una disciplina rivolta a soggetti imprenditoriali in fase iniziale e con durata oggi superata, poiché l’atto è stato abrogato.

Finalità e oggetto dell’intervento

L’intervento regionale era finalizzato a favorire la creazione di nuove imprese aventi come oggetto sociale e attività prevalente lo sviluppo di servizi informatici e telematici specializzati su Internet. La misura si configurava come sostegno alla nascita e consolidamento di iniziative innovative nel settore digitale.

Soggetti beneficiari e requisiti societari

Potevano accedere ai benefici le imprese societarie costituite da non più di sei mesi, oppure da costituire in forma di società di persone o di capitali. Era richiesto un numero di soci proponenti non inferiore a quattro.

Al momento dell’erogazione dei benefici, la società doveva:

  • risultare iscritta al registro delle imprese;
  • avere deliberato un capitale sociale minimo di lire 100 milioni;
  • prevedere una parte di tale capitale sottoscritta da Fincalabra secondo la disciplina dell’intervento.

Tipologie di intervento e misura del sostegno

L’aiuto regionale si articolava in due forme cumulative:

  • contributo a fondo perduto;
  • partecipazione al capitale sociale tramite Fincalabra.

L’ammontare complessivo delle due forme di intervento doveva essere compreso tra lire 100 milioni e lire 150 milioni. La misura concreta era determinata in base al capitale investito nell’iniziativa, come risultante dal business plan.

Il contributo a fondo perduto poteva coprire al massimo il 50% del beneficio concesso ed era destinato a spese di investimento in:

  • elaboratori elettronici;
  • software;
  • altre attrezzature.

Il contributo veniva erogato in due tempi:

  • anticipo del 30% sulla base dei preventivi;
  • saldo del 70% alla presentazione delle fatture d’acquisto quietanzate.

Partecipazione al capitale tramite Fincalabra

La Fincalabra interveniva come socio finanziatore non proponente, sottoscrivendo integralmente l’aumento di capitale a essa riservato. La sua partecipazione doveva essere inferiore al 50% del capitale sociale.

I soci proponenti dovevano aver versato interamente la quota di capitale sociale di loro spettanza al momento dell’erogazione dei benefici.

La partecipazione della Fincalabra poteva essere alienata o mantenuta a sua discrezione, ma doveva comunque essere detenuta per almeno tre anni. Le imprese beneficiarie dovevano riconoscere tale diritto, anche mediante adeguamento dello statuto. La Fincalabra non aveva diritto alla nomina di un proprio rappresentante nella società.

Settori ammessi e condizioni ulteriori

Le società ammesse dovevano avere come oggetto esclusivo o prevalente l’erogazione di servizi informatici o telematici specializzati su Internet e operare in uno dei seguenti ambiti:

  • fornitura di software e consulenza informatica;
  • elaborazione elettronica dei dati;
  • attività delle banche dati;
  • servizi di telematica;
  • altri servizi connessi all’informatica.

L’intervento pubblico non comportava per i proponenti o per la società alcun obbligo di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

Pubblicità del bando, istruttoria e graduatoria

Fincalabra doveva pubblicare il bando sul Bollettino della Regione Calabria e diffonderne una sintesi sui principali organi di stampa. In caso di rifinanziamento, tali adempimenti erano previsti annualmente.

Per l’istruttoria veniva istituito un comitato di valutazione di tre membri, con almeno:

  • un professore universitario;
  • un esperto di economia o di informatica.

Il terzo componente era nominato d’intesa con l’Assessore regionale competente. Il comitato decideva autonomamente sulle domande e approvava una graduatoria definitiva delle iniziative meritevoli, da pubblicare sul Bollettino regionale. L’istruttoria e la valutazione dovevano concludersi entro 180 giorni dalla pubblicazione del bando.

Criteri di valutazione delle iniziative

La graduatoria era formata attribuendo fino a 25 punti per ciascuno dei seguenti profili:

  • originalità e grado di innovazione dell’iniziativa;
  • capacità economico-finanziarie prospettiche;
  • qualificazione professionale dei soci proponenti, documentata da curricula vitae e dall’impegno ad assumere cariche, compiti direttivi o di lavoro nell’iniziativa;
  • capacità di conquistare il mercato di riferimento.

La legge qualificava l’aiuto come regime di sostegno inferiore a 100.000 ECU, senza necessità di notifica preventiva alla Comunità europea, inquadrandolo come aiuto regionale de minimis.

Rapporti tra Fincalabra e Regione e obblighi di rendicontazione

Fincalabra doveva rendicontare semestralmente l’impiego del fondo, con riferimento a:

  • numero di iniziative ammesse;
  • numero dei soci proponenti;
  • dimissioni e abbattimenti del valore delle partecipazioni;
  • corrispettivi maturati dalla gestione del fondo.

Per l’attività istruttoria e per il funzionamento del comitato era riconosciuto a Fincalabra un corrispettivo di lire 4 milioni per ciascuna iniziativa, fino a un massimo di lire 180 milioni. Gli interessi attivi maturati sui fondi assegnati a Fincalabra erano trattenuti da questa come compartecipazione alle spese generali.

Il fondo e le partecipazioni, esclusi gli interventi a fondo perduto, dovevano essere contabilizzati tra le attività di bilancio con corrispondente debito verso la Regione, ridotto per effetto di eventuali perdite sulle partecipazioni. I rapporti tra Fincalabra e Regione erano regolati da apposita convenzione.

Obblighi delle imprese beneficiarie e tutoraggio

Le imprese ammesse ai benefici dovevano:

  • trasmettere annualmente a Fincalabra il rendiconto o il bilancio d’esercizio;
  • consentire ispezioni e controlli;
  • presentare le fatture quietanzate relative agli interventi ammessi al contributo a fondo perduto.

Era inoltre previsto un tutoraggio svolto da Fincalabra, per il quale la Regione riconosceva un corrispettivo di lire 5 milioni per ciascuna iniziativa ammessa, fino a un massimo complessivo di lire 180 milioni.

Domanda di accesso e documentazione

Le domande dovevano essere presentate su modulistica predisposta da Fincalabra e contenere:

  • dichiarazioni richieste per l’ammissione ai benefici;
  • codice ISTAT dell’attività esercitata;
  • curriculum vitae dei soci proponenti;
  • business plan economico-finanziario dei primi due anni;
  • descrizione dell’iniziativa, con riferimento a prodotti, servizi e quote di mercato da conquistare;
  • preventivi di spesa per la parte a fondo perduto.

Alla concessione del contributo l’impresa doveva produrre:

  • certificato CCIAA;
  • atto costitutivo, regolarmente omologato se società di capitali;
  • copia della dichiarazione IVA di inizio attività e dell’attestato di attribuzione della partita IVA;
  • estratto del libro soci.

Copertura finanziaria

Per l’anno 2000 gli oneri complessivi erano valutati in lire 2.360.000.000, così ripartiti:

  • lire 2 miliardi per l’intervento a fondo perduto e per il capitale di rischio;
  • lire 180 milioni per il tutoraggio;
  • lire 180 milioni per l’attività istruttoria.

Per gli anni successivi, gli stanziamenti sarebbero stati determinati con le leggi di bilancio sui pertinenti capitoli.

Stato di vigenza

La legge è espressamente abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 e, pertanto, non è più applicabile.

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