L.R. Calabria 7/2000
Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 7 del 3 marzo 2000 prevedeva un contributo una tantum per gli imprenditori agricoli dei Comuni di Cutro, Isola Capo Rizzuto, Crotone e Strongoli colpiti da avversità climatiche e difficoltà di collocamento del finocchio. La misura, finanziata con 3 miliardi di lire, è stata poi abrogata dalla L.R. 28 agosto 2000, n. 14; restano rilevanti solo le obbligazioni e le procedure già attivate secondo la disciplina transitoria richiamata.
Interventi urgenti per i produttori agricoli della provincia di Crotone
Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotone
La legge regionale della Calabria interviene, in via straordinaria e limitata, a sostegno degli imprenditori agricoli di alcuni Comuni della provincia di Crotone colpiti da perdite produttive e da difficoltà di commercializzazione del finocchio. La norma è stata successivamente abrogata e, quindi, conserva interesse solo per gli effetti già sorti e per la disciplina transitoria richiamata dalla legge abrogante.
Ambito territoriale e presupposti dell’intervento
Il beneficio era destinato agli imprenditori agricoli operanti nei Comuni di:
- Cutro
- Isola Capo Rizzuto
- Crotone
- Strongoli
L’intervento era giustificato da:
- perdite di produzione causate da avverso andamento climatico;
- difficoltà di collocamento sul mercato del finocchio;
- impossibilità di compensare tali perdite tramite le ordinarie provvidenze legislative.
Natura e misura del sostegno
La Regione prevedeva un sostegno straordinario “una tantum” per ettaro. L’importo era fissato nella misura del 50% del parametro riconosciuto dal Ministero per le Politiche agricole e forestali per la ricostituzione dei capitali di conduzione.
La quantificazione del beneficio era subordinata agli accertamenti effettuati dal Servizio Provinciale dell’Agricoltura per la Provincia di Crotone.
Copertura finanziaria
Per finanziare l’intervento era autorizzato uno stanziamento di lire 3.000.000.000, mediante prelievo dal capitolo 7001201, relativo al fondo destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionati dopo l’approvazione del bilancio.
Abrogazione e regime transitorio
La legge è stata espressamente abrogata dall’art. 37-bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Il testo segnala che la disciplina transitoria sulle obbligazioni pluriennali assunte, sui contributi concessi e sulle procedure previste è rinviata alla legge abrogante. Pertanto, il provvedimento non costituisce più una base normativa attuale per nuove domande o nuovi interventi, salvo quanto eventualmente già consolidato sotto il regime transitorio richiamato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 mar 2000L.R. Calabria 3/2000
- Legge · 3 mar 2000L.R. Calabria 4/2000
- Legge · 3 mar 2000L.R. Calabria 5/2000
- Legge · 3 mar 2000L.R. Calabria 6/2000
- Legge · 3 mar 2000L.R. Calabria 8/2000
- Legge · 7 mar 2000L.R. Calabria 10/2000
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →