L.R. Calabria 6/2000
Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4°, della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 27, comma 4, della L.R. 8/1996: il periodo lavorativo richiesto si considera integralmente compiuto anche se, durante il rapporto, intervengono legittime sospensioni della prestazione che non determinano la risoluzione del rapporto stesso. Norma di carattere interpretativo, senza un limite temporale autonomo.
Interpretazione autentica dell’art. 27, comma 4, della L.R. 8/1996
Interpretazione autentica dell’art. 27, comma 4, L.R. 8/1996
La legge regionale del 3 marzo 2000, n. 6, adottata dalla Regione indicata nel testo, chiarisce in via autentica il significato di una previsione della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. L’intervento non introduce una disciplina autonoma di merito, ma specifica come deve essere computato il periodo lavorativo richiesto dalla norma interpretata.
Ambito di applicazione dell’interpretazione
L’oggetto dell’intervento riguarda esclusivamente il “periodo lavorativo” previsto dal quarto comma dell’art. 27 della L.R. 8/1996. La norma precisa che tale periodo si considera interamente compiuto anche quando, nel corso del rapporto, si verifichino legittime fattispecie interruttive della prestazione lavorativa.
Effetti sul computo del periodo lavorativo
Ai fini dell’applicazione della disposizione interpretata:
- le sospensioni o interruzioni della prestazione devono essere legittime;
- tali interruzioni non devono determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- in presenza di queste condizioni, il periodo lavorativo richiesto va considerato integralmente maturato.
In sostanza, il requisito temporale non viene pregiudicato da pause fisiologiche o giuridicamente consentite del rapporto, purché il rapporto stesso continui a esistere.
Portata pratica
La legge ha natura chiaramente interpretativa e opera per chiarire il significato della disciplina regionale previgente. Non introduce termini, benefici, procedure o limiti ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla norma interpretata, ma incide sul modo in cui il requisito del servizio/lavoro va calcolato nei casi di interruzioni non risolutive del rapporto.
Valutazione di attualità
L’atto non contiene una disciplina finanziaria o procedurale autonoma né riferimenti a esercizi o eventi conclusi; ha invece funzione interpretativa di una norma regionale ancora individuata in modo preciso. Per questo, sulla base del solo testo fornito, non appare obsoleto o privo di utilità applicativa.
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