L.R. Calabria 2/2000
Progetto Giovani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria il “Progetto Giovani” per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e sostenere le associazioni giovanili. Disciplina Consulta regionale, ufficio di coordinamento e registro delle associazioni. Prevede programmi annuali e un onere di lire 100.000.000 per ciascun esercizio finanziario. Il registro doveva essere pubblicato entro il 31 dicembre 2000.
Istituzione del Progetto Giovani e della Consulta regionale per le politiche giovanili in Calabria
Progetto Giovani e politiche giovanili in Calabria
La legge regionale istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria il “Progetto Giovani”, con la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni e di sostenere le associazioni giovanili. La disciplina è costruita attorno a una Consulta regionale per le politiche giovanili, a un ufficio di coordinamento e a un registro delle associazioni giovanili calabresi.
Finalità e ruolo del Progetto Giovani
Il “Progetto Giovani” è configurato come strumento di espressione della soggettività politica dei giovani calabresi. La legge gli attribuisce il compito di sostenere e valorizzare le associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l’Istituto regionale.
Per perseguire tali obiettivi, il Progetto:
- realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani;
- diffonde informazioni;
- elabora progetti sulle problematiche giovanili.
Il Consiglio regionale deve inoltre dotare il Progetto dei locali e delle attrezzature necessarie.
Consulta regionale per le politiche giovanili
La Consulta regionale per le politiche giovanili è istituita entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle associazioni giovanili. Ha funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione delle attività.
La Consulta:
- si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 60 giorni;
- viene rinnovata all’inizio di ogni legislatura;
- è composta da un Presidente, due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico con rappresentanza in Consiglio regionale, purché iscritte nel registro regionale.
Il Presidente e i due vice presidenti sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di designazioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni iscritte nel Registro.
Funzioni operative, programmazione e informazione
La Consulta regionale per le politiche giovanili:
- elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;
- propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;
- cura trimestralmente un bollettino di informazione.
Il Consiglio regionale approva annualmente una relazione sullo stato di applicazione della legge e delibera i programmi di attività del Progetto Giovani sulla base della proposta della Consulta.
Ufficio di coordinamento
Il Progetto Giovani si avvale di un Ufficio di coordinamento, cui spetta la gestione delle pratiche amministrative relative alle attività del Progetto.
L’Ufficio è composto:
- dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta;
- da quattro membri eletti dalla Consulta tra i suoi componenti.
Registro regionale delle associazioni giovanili calabresi
Presso il Consiglio regionale è istituito il Registro regionale delle associazioni giovanili calabresi. Possono chiedere l’iscrizione le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili di gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale che:
- operino nella regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge;
- abbiano almeno 20 soci.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale con allegati:
- statuto dell’organizzazione, con indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
- relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
- indicazione delle strutture, mezzi e strumenti propri dell’organizzazione.
L’iscrizione è disposta con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che può anche disporre la cancellazione motivata quando vengano meno presupposti e requisiti. In prima applicazione, il Registro doveva essere pubblicato entro il 31 dicembre 2000; l’Ufficio di Presidenza ne verifica e aggiorna annualmente il contenuto.
Aspetti finanziari
L’onere derivante dall’applicazione della legge è quantificato in lire 100.000.000 per ciascun esercizio finanziario, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
Attualità della disciplina
La legge disciplina un assetto organizzativo e finanziario riferito al Progetto Giovani della Regione Calabria e al funzionamento del relativo registro e della Consulta. Poiché prevede termini e attività annuali legati all’avvio originario del sistema, il suo contenuto ha oggi prevalentemente rilievo storico-organizzativo e risulta in larga parte superato dal decorso del tempo.
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