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Legge

L.R. Calabria 1/2000

Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto.

Normativa regionaleL.R. Calabria 1/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava in Calabria il Consorzio del bergamotto, i conferimenti, l’ammasso e la commercializzazione dell’essenza e dei derivati, con controlli di qualità, contributi regionali e un fondo di rotazione. Prevedeva obblighi per i produttori e regole transitorie per l’insediamento degli organi. È però stata abrogata dalla L.R. 14 ottobre 2002, n. 41.

Tutela, valorizzazione e organizzazione del settore del bergamotto e del relativo Consorzio

Tutela e valorizzazione del bergamotto in Calabria

La legge regionale disciplinava l’organizzazione pubblica della filiera del bergamotto in Calabria, attribuendo al Consorzio del bergamotto funzioni di tutela, valorizzazione, coordinamento e controllo del settore. Il testo è oggi privo di utilità applicativa perché espressamente abrogato dalla L.R. 14 ottobre 2002, n. 41.

Natura, composizione e finalità del Consorzio

Il Consorzio del bergamotto era qualificato come ente di diritto pubblico e riuniva tutti i produttori, intesi come conduttori, a qualunque titolo, di terreni coltivati a bergamotto. La legge regionale disciplinava la sua attività, inserendolo nel quadro dell’ordinamento già previsto dal D.M. 29 maggio 1946 e dalla legge n. 835/1973. Le precedenti leggi regionali del 1977 sul tema venivano abrogate.

La finalità principale era la tutela e valorizzazione della produzione dell’essenza di bergamotto e di ogni altro derivato. Per raggiungerla, il Consorzio doveva operare attraverso il conferimento dei frutti, l’ammasso dell’essenza, la certificazione di qualità di filiera, disciplinari di produzione, lavorazione collettiva, collocazione sul mercato, promozione commerciale, formazione e assistenza tecnica. Era inoltre prevista l’attività di studio, ricerca e promozione di progetti di sviluppo, anche con strumenti finanziari statali, regionali e comunitari.

Funzioni di programmazione e controllo

Il Consorzio collaborava alla programmazione agricola di settore, predisponendo piani di sviluppo da trasmettere agli organi competenti. Alla Regione era affidata la possibilità di avvalersi del Consorzio come soggetto di coordinamento e controllo per l’attuazione dei provvedimenti sul bergamotto. Ogni nuova iniziativa di settore doveva essere corredata del nulla osta consortile.

Catasto del bergamotto e adesione dei produttori

Tutti i produttori avevano l’obbligo, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, di denunciare al Consorzio le superfici coltivate e i principali dati aziendali e colturali, al fine di costituire il Catasto del bergamotto. La denuncia comportava l’adesione al Consorzio e l’acquisizione della qualità di socio. L’omissione esponeva alle sanzioni della legge n. 835/1973 e comportava anche l’esclusione dalle incentivazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. I soci dovevano inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione della consistenza aziendale.

Organi del Consorzio e regole di composizione

Gli organi previsti erano Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, Presidente e Collegio sindacale. L’Assemblea era composta dai soggetti iscritti nel Catasto e in regola con gli adempimenti; eleggeva il Consiglio, approvava programmi e bilanci. Il diritto di voto spettava ai soci maggiorenni e capaci, con regole specifiche per persone giuridiche, minori, interdetti, falliti e soggetti sottoposti ad amministrazione giudiziaria.

Il Consiglio di amministrazione era l’organo gestionale ed era formato da sei soci eletti, un componente nominato dal Consiglio regionale e quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative. Durava in carica tre anni ed era convalidato con decreto del Presidente della Giunta regionale. La legge individuava anche numerose cause di ineleggibilità, tra cui funzioni di vigilanza, fallimento, interdizione, determinate condanne, dipendenza dal Consorzio, liti pendenti, rapporti di appalto e titolarità di impianti di trasformazione da parte di soci produttori.

Il Presidente era eletto dal Consiglio nella seduta di insediamento e rappresentava legalmente il Consorzio, curando l’attuazione delle decisioni consiliari. Il Collegio sindacale, composto da membri scelti tra i revisori contabili, controllava la gestione contabile e finanziaria e allegava la propria relazione al rendiconto consuntivo.

Vigilanza regionale, scioglimento e commissariamento

Il Consorzio era sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale all’agricoltura, caccia e pesca, con facoltà di ispezione. Se emergevano irregolarità o violazioni di legge o statuto, la Giunta regionale poteva sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario, che entro tre mesi doveva convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Obblighi dei soci produttori e conferimenti

I soci iscritti nel Catasto dovevano conferire tutta la produzione di frutti di bergamotto al Consorzio, applicare i disciplinari di produzione e fornire le informazioni richieste su raccolti e disponibilità. Al fine di programmare le attività annuali, essi dovevano comunicare almeno un mese prima della raccolta la quantità presumibile di frutti, salvo il caso di stime non significativamente discostate dalle medie annuali. La falsa denuncia era sanzionata secondo la legge n. 835/1973.

Regolamento dei conferimenti e organizzazione della lavorazione

Il Consiglio di amministrazione doveva approvare, almeno quindici giorni prima dell’inizio della lavorazione, un regolamento dei conferimenti con la classificazione merceologica dei frutti, le date di conferimento e gli eventuali acconti ai conferenti, determinati sulla base di un prezzo minimo per categoria. Il Consorzio poteva, se non in grado di lavorare tutta la produzione annua o per esigenze economiche, autorizzare la trasformazione presso altri opifici mediante accordi specifici.

Per gli stabilimenti di trasformazione era previsto un regolamento specifico con requisiti minimi. L’esercizio dell’attività di trasformazione e l’accesso alla valutazione di qualità del Consorzio erano subordinati ad autorizzazione previa presentazione di una scheda tecnica sugli impianti e sui locali, seguita da verifica consortile. Il trasformatore doveva fornire tutte le informazioni necessarie e accettare i controlli. Il socio produttore titolare di propri impianti poteva trasformare i propri frutti solo se autorizzato e previa comunicazione al Consorzio.

Laboratorio merceologico, centro di ricerca e controlli

Presso il Consorzio era previsto un laboratorio per analisi di base a servizio delle aziende agricole, per il controllo della materia prima, del prodotto trasformato e dei sottoprodotti. Il Consorzio doveva recuperare le proprie attrezzature in precedenza cedute in comodato e poteva stipulare contratti di consulenza con esperti. Era inoltre prevista la possibilità di promuovere un centro di studi e ricerche applicate sul bergamotto. Le relative spese erano coperte dal contributo finanziario regionale.

La Regione e il Consorzio esercitavano funzioni di vigilanza e controllo, con verifiche casuali e periodiche presso produttori, trasformatori autorizzati e, per quanto concerne la commercializzazione, anche sugli agenti di commercio. I controlli riguardavano l’applicazione dei disciplinari, il rispetto dei contratti, dei regolamenti di trasformazione, la qualità e la commercializzazione del prodotto finito.

Ammasso, qualità dell’essenza e classificazione

Tutta l’essenza di bergamotto prodotta dai soci doveva essere ammassata presso il Consorzio. L’inadempimento era sanzionato ai sensi della legge n. 835/1973 e poteva comportare la revoca dell’autorizzazione alle imprese di trasformazione inadempienti.

Il controllo di qualità era affidato alla Stazione sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria, che attestava la conformità agli standard ISO sotto il profilo organolettico e chimico-fisico. Erano previste ulteriori determinazioni strumentali per verificare composizione, adulterazioni e contaminazioni. In collaborazione con il Consorzio, la Stazione sperimentale doveva emanare norme tecniche per la classificazione delle essenze e per l’individuazione degli usi consentiti.

Al conferimento venivano prelevati cinque campioni per ciascun conferente, con sigillatura incrociata dei campioni tra Consorzio e conferente. Le analisi chimiche erano svolte dalla Stazione sperimentale e l’esito veniva notificato al conferente, che sosteneva le spese di analisi.

Le essenze conformi potevano essere commercializzate con il marchio del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria. Le essenze non conformi dichiarate manifestamente non genuine erano confiscate e distrutte a cura del Consorzio, con revoca dell’autorizzazione alla trasformazione e addebito dei costi al trasformatore. Per essenze alterate ma non del tutto inutilizzabili era comunque prevista la revoca dell’autorizzazione per accertare le cause della cattiva qualità. Anche miscele di olio essenziale, miscugli per profumeria e nero di bergamotto, se certificati dalla Stazione sperimentale, dovevano essere ammassati e il Consorzio ne determinava impiego e valore.

Commercializzazione, confezionamento e export

Tutta l’essenza posta in vendita con il marchio consortile doveva essere confezionata secondo i decreti ministeriali del 1970 e del 1974. Ogni partita doveva essere sigillata e marchiata; era vietata la rimozione o alterazione del sigillo o del marchio. L’acquisto di essenza non confezionata secondo tali regole esponeva alle sanzioni della legge n. 835/1973.

Per l’esportazione era richiesto il rispetto della legge n. 170/1982, della legge regionale e della normativa comunitaria. Il Consorzio era chiamato a differenziare l’offerta in funzione della domanda dei mercati nazionali ed esteri, promuovendo anche derivati come essenza deterpenata, desesquiterpenata, defurocumarinizzata, distillata, distillato di feccia e succhi. Ogni tipologia poteva essere commercializzata solo con attestazione di conformità della Stazione sperimentale. La Regione doveva inoltre attivarsi per impedire l’immissione sul mercato e l’esportazione clandestina dell’essenza di bergamotto, nel quadro delle sanzioni e norme statali richiamate.

Organizzazione commerciale e riparto economico

Per collocare il prodotto sul mercato, il Consorzio poteva utilizzare l’organizzazione commerciale esistente, altre agenzie e accordi con esportatori e trasformatori iscritti all’albo. Poteva inoltre ricorrere a strumenti finanziari regionali, statali e comunitari per rafforzare la capacità di penetrazione sui mercati.

Il ricavato delle vendite, al netto delle spese di gestione non coperte dal contributo regionale, veniva distribuito ai conferenti. Le spese di lavorazione, al netto dei ricavi dei sottoprodotti e di una quota del contributo regionale, gravavano sui soci che utilizzavano gli impianti consortili. Il riparto finale avveniva con rendiconto generale approvato dal Consiglio; l’essenza eventualmente invenduta passava all’annata successiva. Gli acconti ai soci conferenti e i prezzi di vendita venivano determinati dal Consiglio di amministrazione in funzione dei costi di produzione e dell’andamento del mercato.

Contributi dei soci, patrimonio e risanamento

Il Consorzio poteva imporre, con delibera del Consiglio approvata dall’Assemblea, un prelevamento fino al 5% sul ricavato della vendita per integrare i fondi destinati alle finalità istituzionali. Il patrimonio era costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1999.

La Regione Calabria, sulla base delle conclusioni e dei piani annuali predisposti dal Consorzio, poteva stabilire interventi strutturali e finanziari per superare situazioni di crisi e rimuovere passività onerose, usando gli strumenti previsti per gli enti di diritto pubblico.

Finanziamento regionale e fondo di rotazione

Era autorizzato un contributo ordinario annuale regionale di lire due miliardi, da iscrivere nel capitolo di bilancio indicato dalla legge, per sostenere e sviluppare la produzione di bergamotto e derivati. Il contributo era erogato in tre rate uguali; la terza rata era subordinata alla presentazione del conto economico dell’esercizio precedente.

La legge istituiva inoltre un fondo di rotazione a favore del Consorzio, destinato alle anticipazioni ai soci conferenti e alle spese di gestione. L’ammontare iniziale era determinato annualmente in sede di bilancio e legge finanziaria; il fondo veniva ricostituito con i proventi delle vendite e con il contributo annuale regionale.

Comitato di settore e accordi interprofessionali

Era istituito un Comitato di settore con il compito di definire criteri e condizioni per accordi interprofessionali tra gli attori della filiera e orientare la contrattazione di settore per trasformazione e commercializzazione. Ne facevano parte rappresentanti istituzionali, del Consorzio, della Stazione sperimentale, della Camera di commercio, dell’ICE, degli industriali, dei commercianti esportatori e delle organizzazioni professionali. Il Comitato poteva esprimere pareri e proposte su programmazione economica, rapporto tra produzione agricola e agro-industriale ed iniziative di valorizzazione e tutela.

Disposizioni transitorie e adempimenti iniziali

Entro sei mesi dalla pubblicazione e comunque dopo la redazione del Catasto, doveva insediarsi il nuovo Consiglio di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale doveva convocare le elezioni dei rappresentanti dei produttori e fissare la data di insediamento.

Alla prima riunione successiva all’elezione del Presidente, il Consiglio doveva predisporre rendiconto patrimoniale e amministrativo, relazione sulla situazione del Consorzio e piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore, da sottoporre alla Regione. Entro sei mesi dall’insediamento, il nuovo Consiglio doveva redigere Statuto, regolamento dei conferimenti e regolamento della trasformazione, da approvare dall’Assemblea e ratificare dalla Regione. Fino all’approvazione del nuovo Statuto restavano applicabili le norme previgenti non incompatibili con la legge.

Obsolescenza dell’atto

L’atto è oggi da considerarsi deprecato e privo di reale attualità applicativa, sia perché espressamente abrogato sia perché collegato a adempimenti, bilanci e interventi riferiti a una fase temporale ormai conclusa.

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