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Legge

L.R. Calabria 5/2000

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge 381/91.

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 5/2000 disciplina cooperative sociali, albo regionale, convenzioni con enti pubblici, controlli e incentivi economici. È stata però espressamente abrogata dall’art. 36 della L.R. 28/2009, quindi oggi non è applicabile.

Promozione e sostegno della cooperazione sociale in Calabria

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale in Calabria

La legge regionale disciplina, per il territorio della Calabria, il sostegno alle cooperative sociali in attuazione della legge n. 381/1991. Il testo riguarda l’albo regionale, i requisiti di iscrizione, le convenzioni con gli enti pubblici, i controlli e un sistema di incentivi economici, ma risulta oggi abrogato.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Calabria riconosce alle cooperative sociali un ruolo di promozione della solidarietà sociale, finalizzato soprattutto:

  • all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
  • all’integrazione sociale;
  • al raccordo con i servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, formativi e per l’occupazione.

La legge si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi con sede legale in Calabria e disciplina anche i rapporti con gli enti pubblici operanti sul territorio regionale.

Definizione di cooperativa sociale e soggetti svantaggiati

Sono considerate cooperative sociali:

  • quelle che gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione;
  • quelle che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per le cooperative di inserimento lavorativo, le persone svantaggiate devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori e, di regola, devono essere socie, salvo documentata incompatibilità. Sono ricompresi, tra gli altri:

  • invalidi fisici, psichici e sensoriali;
  • ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
  • tossicodipendenti;
  • gli ulteriori soggetti previsti dalla legge statale n. 381/1991.

Le cooperative devono contenere nella denominazione l’indicazione “cooperativa sociale” e sono qualificate di diritto come ONLUS secondo la normativa richiamata.

Soci volontari

Gli statuti possono prevedere soci volontari che prestano attività gratuita. La disciplina prevede che:

  • siano iscritti in apposita sezione del libro soci;
  • il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci;
  • ricevano solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • la loro attività sia complementare e non sostitutiva rispetto a quella degli operatori professionali;
  • restino ferme le tutele assicurative per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi.

Albo regionale delle cooperative sociali

È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi con sede legale in Calabria. L’iscrizione è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici operanti in ambito regionale.

L’albo è articolato in tre sezioni:

  • sezione A: cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
  • sezione B: cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate;
  • sezione C: consorzi costituiti in forma di società cooperativa, con base sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali.

L’iscrizione nel registro prefettizio non comporta automaticamente l’iscrizione nell’albo regionale. L’albo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e la Giunta redige annualmente, entro marzo, l’elenco delle cooperative iscritte nell’anno precedente.

Requisiti per l’iscrizione

Per la sezione A sono richiesti, in sintesi:

  • autonomia organizzativa e imprenditoriale effettiva;
  • sede legale in Calabria;
  • rispetto della normativa nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali ed educativi;
  • iscrizione nel registro prefettizio.

Per la sezione B occorrono:

  • adeguata presenza di lavoratori per numero e professionalità;
  • inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dalla legge statale.

In generale, l’iscrizione è subordinata anche:

  • alla regolare assunzione dei lavoratori;
  • all’applicazione della contrattazione collettiva di settore;
  • al rispetto delle regole sui soci volontari.

Sono escluse dall’iscrizione le cooperative che abbiano come esclusivo scopo la formazione professionale, l’istruzione di ogni ordine e grado o le attività sanitarie.

Procedura di iscrizione e documentazione

La domanda va presentata alla Giunta regionale, che decide entro 60 giorni. Devono essere allegati, tra gli altri:

  • atto costitutivo e statuto;
  • elenco di soci, soci volontari, soci sovventori e amministratori;
  • ultimo bilancio approvato;
  • dichiarazione sulla regolare assunzione dei lavoratori e sul rispetto della normativa contrattuale;
  • autocertificazione sugli ambiti di attività.

Per la sezione A sono richiesti anche curriculum del personale e relazione su organizzazione e tipologia dei servizi. Per cooperative inattive, tali elementi possono essere sostituiti da un progetto dettagliato e dalla documentazione sui soci.

Per la sezione B occorre inoltre documentare:

  • la percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati;
  • la certificazione pubblica dello stato di svantaggio e della sua durata;
  • la relazione sulle modalità di impiego e sull’eventuale qualità di socio delle persone inserite.

I consorzi devono produrre la documentazione richiesta e la prova della composizione sociale minima. Il diniego è impugnabile secondo le ordinarie vie giurisdizionali.

Adempimenti successivi, revisione e cancellazione dall’albo

Le cooperative e i consorzi iscritti devono trasmettere, entro 30 giorni dall’approvazione:

  • variazioni statutarie;
  • bilancio annuale;
  • relazione degli amministratori sull’attività, sulla base sociale e sul rapporto con dipendenti e collaboratori;
  • copia del verbale di ispezione ordinaria.

Se hanno ottenuto contributi regionali, la relazione deve indicarne l’utilizzo. Entro il 30 giugno di ogni anno va inviata anche una dichiarazione sul permanere dei requisiti e una relazione sull’attività svolta.

La cancellazione dall’albo è disposta, tra l’altro, quando:

  • vengono meno requisiti essenziali e la cooperativa non regolarizza entro 60 giorni dalla diffida;
  • la cooperativa è sciolta, inattiva da oltre 24 mesi o cancellata dal registro prefettizio;
  • non viene effettuata l’ispezione ordinaria entro l’anno per cause imputabili alla cooperativa;
  • nelle cooperative di tipo B la quota di persone svantaggiate scende sotto il minimo per oltre 12 mesi;
  • i soci volontari superano il 50%.

La cancellazione comporta la risoluzione delle convenzioni in essere.

Raccordo con i servizi pubblici e programmazione regionale

La Regione prevede strumenti per integrare l’attività delle cooperative sociali nei propri atti di programmazione, con particolare riferimento ai settori:

  • socio-sanitario;
  • assistenziale;
  • educativo;
  • formativo;
  • sviluppo dell’occupazione;
  • agricolo, ambientale, artigianale, trasporti e altri settori programmati.

La programmazione regionale deve definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali al perseguimento delle finalità di sviluppo regionale, sentita la Commissione regionale.

Nel settore socio-sanitario le cooperative devono essere considerate un soggetto con ruolo prioritario in alcuni interventi. Anche nella politica attiva del lavoro e nella formazione professionale la Regione individua le cooperative sociali come soggetto privilegiato per nuova occupazione, formazione sul lavoro, qualificazione professionale e manageriale.

Interventi per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

La Regione favorisce il passaggio delle persone svantaggiate verso il lavoro dipendente, anche tramite:

  • applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio;
  • borse lavoro;
  • tirocini formativi.

Sono previsti contributi per l’assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione-lavoro di ex degenti psichiatrici o persone con invalidità superiore ai due terzi, in particolare per:

  • adeguamento del posto di lavoro, fino al 50% della spesa documentata e con tetto massimo di lire 10 milioni;
  • copertura fino al 70% del costo della retribuzione e degli oneri, per massimo due anni, prorogabile di altri due in caso di trasformazione del contratto.

La Giunta può modificare le percentuali dei contributi e determina modalità di accesso, erogazione, controllo e verifica.

Convenzioni con cooperative sociali e criteri di scelta

Gli enti pubblici e la Regione devono evidenziare in bilancio gli stanziamenti destinati ad attività affidate in convenzione alle cooperative sociali. Le convenzioni possono riguardare:

  • servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
  • fornitura di beni e servizi ai sensi della legge n. 381/1991.

Per stipulare convenzioni è necessaria l’iscrizione all’albo regionale. La Giunta approva schemi tipo di convenzione, che devono disciplinare, tra l’altro:

  • oggetto, modalità di svolgimento e durata;
  • requisiti del personale;
  • ruolo dei volontari;
  • standard tecnici e igienico-sanitari;
  • corrispettivi, pagamento, controlli, assicurazioni, inadempimenti e qualità delle prestazioni.

Per i servizi socio-sanitari, l’“affidamento della gestione” riguarda l’organizzazione complessiva del servizio e non la mera manodopera. Per gli affidamenti di beni e servizi ex legge n. 381/1991, la convenzione deve valorizzare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

La durata delle convenzioni per servizi a prestazioni ricorrenti è di norma triennale, se compatibile con i bilanci degli enti locali. I corrispettivi devono essere determinati secondo criteri oggettivi e, per i servizi standardizzati, su tabelle regionali aggiornate annualmente; per i servizi innovativi sulla base del progetto. Il pagamento delle prestazioni è parificato a quello del personale dipendente dei servizi pubblici.

Criteri di valutazione per l’affidamento

Nella scelta del contraente la valutazione deve fondarsi su elementi oggettivi, tra cui:

  • solidità dell’impresa;
  • rispetto degli standard di settore;
  • rispetto delle norme contrattuali;
  • capacità progettuale, organizzativa e innovativa;
  • qualificazione professionale;
  • rapporto costi/qualità.

Per forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, assume rilievo soprattutto il progetto di inserimento delle persone svantaggiate, con indicazione di numero, tipologia dello svantaggio, ruolo professionale e piani individualizzati.

A parità di condizioni sono preferite le cooperative:

  • che operano nel territorio interessato;
  • che svolgono attività regolare e continua nello specifico settore.

Sistema di incentivi e finanziamenti

La legge istituisce un sistema di incentivi generali e specifici per sostenere il settore. Tra gli interventi generali figurano finanziamenti per:

  • attività formative e sviluppo delle risorse umane;
  • iniziative consortili e attività integrate;
  • sostegno agli enti locali che sottoscrivono quote di capitale sociale come soci sovventori;
  • affidamento di forniture di beni o servizi alle cooperative sociali;
  • gestione, tramite convenzione, di servizi e aziende confiscate alla criminalità mafiosa.

Tra gli interventi specifici vi sono contributi per:

  • avvio delle cooperative o dei consorzi;
  • sperimentazione di nuovi servizi o metodologie;
  • abbattimento dei tassi di interesse sul credito di esercizio;
  • mutui agevolati per investimenti e sviluppo.

Sono previsti massimali e percentuali di contributo differenziati per ciascuna misura; in particolare, il testo contiene limiti espressi in lire per avvio, sviluppo, partecipazione al capitale, progetti di affidamento di beni confiscati e finanziamenti creditizi.

Fondo di rotazione, fondo di sperimentazione e programmazione dei progetti

La Giunta è autorizzata a istituire un fondo di rotazione per investimenti e sviluppo e un fondo di sperimentazione per progetti innovativi o sperimentali, anche in favore di:

  • soggetti detenuti, nei limiti consentiti dall’ordinamento penitenziario;
  • tossicodipendenti in reinserimento sociale e lavorativo.

Le risorse per la sperimentazione sono ripartite annualmente con delibera di Giunta. I soggetti interessati ai contributi devono presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno; entro i quattro mesi successivi la Giunta approva il piano dei finanziamenti nei limiti del bilancio.

Commissione regionale per la cooperazione sociale e ufficio competente

È istituita presso l’Assessorato regionale al lavoro e cooperazione la Commissione consultiva regionale per la cooperazione sociale, composta da rappresentanti degli assessorati competenti, esperti del settore, rappresentanti delle associazioni cooperative e dell’ANCI regionale. Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile.

La Commissione esprime pareri su:

  • iscrizioni e cancellazioni dall’albo;
  • criteri di concessione di contributi e incentivi;
  • schema-tipo di convenzione;
  • programmi regionali nel settore e piani formativi.

È inoltre istituito l’Ufficio per la Cooperazione sociale per la gestione dell’albo e l’attuazione della legge.

Aspetti finanziari e comunitari

L’onere per il 2000 è coperto con il bilancio regionale e con apposita norma finanziaria. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono determinati nelle leggi di bilancio.

La legge afferma la compatibilità degli incentivi con la normativa europea e consente il ricorso a fondi comunitari nell’ambito della programmazione prevista.

Entrata in vigore e stato dell’atto

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Tuttavia il testo indica espressamente che è stata abrogata dall’art. 36 della L.R. 17 agosto 2009, n. 28.

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