Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2025, avente ad oggetto: “nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025/2028 e determinazione compenso”, notificata alla ricorrente, a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025, in particolare del secondo alinea della parte dispositiva di tale delibera laddove viene attribuito alla ricorrente, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un compenso nettamente inferiore a quello previsto dalla legge, e per il riconoscimento del giusto ed equo compenso stabilito dall’art. 241 del Decreto legislativo n. 267/2000, e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi.

Giustizia amministrativa202501621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di nomina del Collegio dei revisori dei conti, limitatamente alla determinazione del compenso annuo spettante alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (revisore dei conti)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nominata componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune, ha impugnato la deliberazione consiliare nella parte in cui ha fissato il compenso annuo lordo in euro 7.800,00. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 241 del d.lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21 dicembre 2018, sostenendo che il Comune avrebbe determinato il compenso in modo arbitrario senza considerare la fascia demografica dell’ente e le spese di funzionamento e di investimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 13-bis della legge n. 247/2012 e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che il compenso previsto per la fascia demografica del Comune costituirebbe il parametro dell’equo compenso. Con il terzo motivo, subordinato, ha lamentato il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, poiché la deliberazione non avrebbe indicato la classe demografica e i livelli delle spese di funzionamento e di investimento considerati. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo al corretto pagamento di una prestazione professionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non riguarda la richiesta di adeguamento del compenso in rapporto alla concreta attività professionale svolta, bensì la legittimità dell’esercizio del potere del Consiglio comunale di determinare il compenso con la deliberazione di nomina e il rispetto del procedimento e dei parametri normativi applicabili. La posizione azionata è quindi qualificabile come interesse legittimo. Nel merito, il TAR ha rilevato che l’art. 241 del d.lgs. n. 267/2000 e il D.M. 21 dicembre 2018 impongono di determinare il compenso entro i limiti massimi correlati alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente. La deliberazione si è limitata a richiamare la precedente misura del compenso e a fissare il nuovo importo, senza indicare la classe demografica, le spese considerate, i criteri applicati o gli atti istruttori posti a base della decisione. Il giudice ha precisato che la normativa stabilisce limiti massimi, non un compenso minimo automaticamente spettante; tuttavia, la scelta dell’importo deve essere preceduta dalla considerazione dei parametri normativi e deve essere adeguatamente motivata. Poiché tali elementi non risultavano né dalla deliberazione né dagli atti del giudizio, sono stati ravvisati difetti di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è stato quindi accolto e la deliberazione è stata annullata limitatamente alla determinazione del compenso. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 241 d.lgs. n. 267/2000

    Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente….in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale

    La disposizione rimette al decreto ministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base e impone di commisurare la determinazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

  • art. 241, comma 7, d.lgs. n. 267/2000

    L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina

    Il compenso deve essere stabilito nella deliberazione di nomina, nel rispetto dei parametri normativi applicabili.

  • D.M. 21 dicembre 2018

    Il decreto individua, in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali, i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La deliberazione di determinazione del compenso deve esplicitare i presupposti e i criteri applicati, consentendo di comprendere la ragione della misura concretamente stabilita.

  • art. 13-bis l. n. 247/2012

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il compenso previsto dai parametri avrebbe natura di equo compenso.

  • art. 2233 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla determinazione del compenso professionale, ma la decisione si fonda principalmente sulla violazione dei parametri procedimentali e motivazionali dell’art. 241 TUEL e del D.M. 21 dicembre 2018.

Massime di principio

  • La controversia sulla determinazione del compenso di un revisore dei conti appartiene alla giurisdizione amministrativa quando è diretta a contestare la legittimità della deliberazione di nomina e del procedimento seguito dall’ente, anziché a ottenere il pagamento di somme dovute in rapporto all’attività professionale concretamente svolta.
  • L’art. 241 TUEL e il D.M. 21 dicembre 2018 fissano limiti massimi del compenso base dei revisori, correlati alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale; tali disposizioni non attribuiscono automaticamente il compenso massimo né configurano necessariamente un compenso minimo.
  • La deliberazione con cui l’ente locale determina il compenso dei revisori deve dare conto dei parametri normativi considerati, della classe demografica dell’ente e delle spese di funzionamento e di investimento rilevanti, nonché dei criteri concretamente applicati per individuare l’importo.
  • L’omessa acquisizione o indicazione degli elementi istruttori e dei criteri utilizzati per determinare il compenso dei revisori integra difetto di istruttoria e di motivazione e comporta l’annullabilità della deliberazione nella parte relativa alla quantificazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.