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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18750/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria (21/12/2018) che aveva disposto il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (art. 186 cod. strada, comma 2 lett. c) e 2-sexies). In primo grado l'imputato aveva chiesto l'assoluzione sostenendo che l'etilometro utilizzato per l'accertamento non fosse correttamente funzionante. In cassazione deduceva violazione di legge e incostituzionalità di norme del codice della strada e del regolamento (art. 186 cod. strada e art. 379 reg. cod. strada) in relazione all'art. 3 Cost., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i motivi. È stato richiamato l'orientamento secondo cui, quando il ricorrente propone appello avverso una sentenza che dichiara il non doversi procedere per prescrizione, egli è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici e immediatamente evidente motivi che, dagli atti, escludano la sussistenza del fatto, la commissione da parte sua o l'elemento soggettivo del reato, così da consentire la pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la mera enunciazione di "dubbi" sull'affidabilità dell'etilometro non soddisfacesse tale soglia probatoria. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada, comma 2 lett. c) e 2-sexies

    Norma che disciplina il reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso ha costituito la fattispecie per la quale il Tribunale ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

  • art. 379 reg. cod. strada

    Norma regolamentare relativa alle modalità di accertamento (tra cui l'uso di apparecchiature); il ricorrente ne contestava la compatibilità, ma la Corte ha ritenuto che la semplice contestazione dell'affidabilità dello strumento non fosse idonea a superare l'inammissibilità dell'impugnazione senza elementi specifici

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'impugnazione di pronunciare direttamente l'assoluzione se dagli atti emerge in modo evidente e non contestabile l'innocenza o l'inesistenza del fatto o l'esclusione dell'elemento soggettivo; la Corte ha confermato che per applicare quest'articolo nel caso di appello contro una sentenza di prescrizione occorrono elementi documentali chiari e specifici.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella doglianza di incostituzionalità (parità e non discriminazione); la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura costituzionale avanzata dal ricorrente nella forma proposta.

  • Corte Cost. sent. n. 113/2015

    Giurisprudenza costituzionale citata dal ricorrente come riferimento per le censure di incostituzionalità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'invocazione di tale pronuncia non fosse sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se privo di elementi probatori specifici.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Riferimento utilizzato dalla Corte per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; poiché non è stata ravvisata assenza di colpa, è stata disposta la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado dichiara il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'appellante che non rinuncia alla prescrizione deve indicare motivi specifici e documentali tali da far emergere in modo evidente l'innocenza o l'inesistenza del fatto, la mancata sua commissione o l'assenza dell'elemento soggettivo, ai fini dell'assoluzione diretta ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Mere affermazioni generiche o semplici dubbi sull'affidabilità di strumenti di accertamento (es. etilometro) non sono sufficienti a rendere ammissibile l'impugnazione; occorrono elementi tecnici e probatori concreti (perizia, documentazione su taratura, catena di custodia, rapporti di verifica).
  • Le censure di incostituzionalità o di illegittimità normativa devono essere strutturate e fondate su elementi concreti per evitare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali.
  • La Corte di Cassazione segue un orientamento consolidato che limita l'uso dell'appello come strumento per contestare il riconoscimento della prescrizione se non emergono, dagli atti, chiarimenti inequivocabili che impongano l'assoluzione.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe valutare la possibilità di rinunciare all'eccezione di prescrizione per far decidere il merito, oppure produrre fin da subito elementi probatori stringenti che consentano alla Corte d'appello (e, se domanda, alla Corte di Cassazione) di emettere sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) se non sussiste assenza di colpa nella scelta di impugnare.

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