Ordinanza n. 7153/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 10.03.2022 con cui il comandante di corpo decretava la sospensione totale dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 20.12.2021 al 12.02.2022 affermando che "(…) L'interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico (…)" (All. 1 - sospensione); del Provvedimento Prot. n. -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 18.05.2022 e del relativo provvedimento allegato Provvedimento Prot. n. M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-20-05-2022, con cui il Capo del II Reparto ha decretato la detrazione dell'anzianità di grado di 55 giorni dal 28.11.2020 al 22.01.2021; così facendo risulta essere diventato Sergente Maggiore solo in data 22.01.2021 e non il 28.11.2020 (All. 2 - Decurtazione di grado); - dell'Annuario 2024 dei Sottoufficiali dell'Esercito Italiano che ha rideterminato la posizione del ricorrente dalla posizione nr -OMISSIS-alla posizione nr -OMISSIS-, in virtù della decurtazione assoluta di anzianità di servizio. Alla luce di questa decurtazione è stato rideterminato il giorno in cui il ricorrente si è effettivamente arruolato nell'esercito dal 8.8.2004 al 02.10.2024 (All. 3 - Annuario Sottoufficiali); delle Circolari dello Stato Maggiore di Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14.12.2021 e della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 (All. 4 - Circolari) le quali hanno dato indicazioni operative, secondo cui i giorni di "sospensione" comportano la corrispondente perdita di anzianità; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto. PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i periodi di anzianità, di servizio e di grado, illegittimamente decurtati dall'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di sospensione dal servizio e di detrazione dell'anzianità di grado e di servizio, nonché atti conseguenti e circolari applicative
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 marzo 2022 limitatamente alla parte relativa alla detrazione dell'anzianità conseguente alla sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, il successivo provvedimento del 18 maggio 2022 che ha disposto la detrazione di 55 giorni dall'anzianità di grado, l'Annuario 2024 dei sottufficiali dell'Esercito italiano nella parte in cui ha rideterminato la posizione del militare e la data di arruolamento, nonché le circolari del 2021 che avevano fornito indicazioni operative sulla perdita di anzianità. Ha dedotto violazione normativa ed eccesso di potere e ha chiesto anche l'accertamento del diritto al riconoscimento dei periodi di anzianità, servizio e grado. Il ricorrente ha sostenuto la tempestività dell'azione, ritenendo applicabile il termine prescrizionale quinquennale e qualificando la pretesa come diritto soggettivo, in ragione della natura vincolata dell'attività amministrativa in materia di obbligo vaccinale. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di tardività della notifica del ricorso, notificato il 1° agosto 2025 rispetto ad atti e fatti risalenti al 2021-2022. Ha inoltre rilevato una possibile inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato, individuato nel militare parigrado immediatamente sopravanzato dal ricorrente per effetto della decurtazione dell'anzianità.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso il merito né le eccezioni. Ha ritenuto meritevoli di contraddittorio due questioni rilevate d'ufficio: la possibile irricevibilità del ricorso per tardività, poiché la domanda è proposta in forma demolitoria e deve rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a.; e la possibile inammissibilità per omessa notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Il giudice ha osservato che la decurtazione dell'anzianità costituisce effetto della sospensione dal servizio, a sua volta soggetta a impugnazione entro il termine decadenziale, e incide sull'inquadramento del militare, materia caratterizzata da atti autoritativi soggetti allo stesso onere di tempestiva impugnazione. Il TAR ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle due questioni, riservando la decisione. Ha disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento degli atti impugnati è soggetta al termine decadenziale previsto per la proposizione del ricorso; il TAR ha prospettato la tardività della notifica rispetto agli atti del 2021 e 2022.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati individuabili dall'atto impugnato; il TAR ha prospettato l'inammissibilità per omessa notifica al militare parigrado espressamente menzionato nel provvedimento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere; nella specie è stato concesso un termine di trenta giorni per memorie.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti destinati alla diffusione quando ricorrono i relativi presupposti, qui riferiti anche a dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, posta a fondamento della disposizione di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre alla disciplina della protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando è proposta un'azione di annullamento contro atti amministrativi espressamente impugnati, la domanda è soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a.; la qualificazione sostanziale della pretesa come diritto soggettivo e l'eventuale natura vincolata dell'attività amministrativa non trasformano l'azione demolitoria in un'azione soggetta a prescrizione.
- La decurtazione dell'anzianità derivante da un provvedimento di sospensione dal servizio può costituire un effetto lesivo del provvedimento presupposto e incidere sull'inquadramento del dipendente o militare; la contestazione degli atti autoritativi che determinano tale posizione giuridica deve essere proposta nel termine decadenziale di impugnazione.
- Il ricorso amministrativo deve essere notificato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., ai controinteressati individuabili dal contenuto dell'atto impugnato, compreso il soggetto la cui posizione viene direttamente pregiudicata dall'eventuale accoglimento del ricorso.
- Prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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