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Sentenza

Sentenza n. 1734/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento a) della scheda valutativa numero d’ordine 31 relativa al periodo di servizio dal 13 luglio 2021 al 19 maggio 2022, compilata per “conferimento della qualifica di Appuntato Scelto qualifica speciale ai sensi dell’articolo 2253-septies, co. 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”, sottoscritto dall’App. Sc. in s.p. (c) Buselli Luca per presa visione in data 25 luglio 2022, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202201530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 13 luglio 2021–19 maggio 2022, recante il giudizio complessivo di "superiore alla media"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di valutazioni eccellenti dal 24 gennaio 2018, ha impugnato la scheda valutativa n. 31, sostenendo principalmente l'eccesso di potere per manifesta contraddittorietà. Ha dedotto che la valutazione deteriore, pur redatta dai medesimi comandanti che avevano formulato le precedenti valutazioni, non fosse coerente con il pregresso rendimento, con l'abbassamento di otto indicatori specifici e con i compiacimenti ricevuti nel periodo considerato. Ha inoltre contestato la mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una flessione del rendimento e delle qualità professionali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la manifesta contraddittorietà, rilevando che il militare non era stato declassato da una valutazione apicale a una insufficiente, ma aveva perso un solo livello, passando da "eccellente" a "superiore alla media". I giudizi del compilatore e del revisore sono stati ritenuti sufficientemente motivati, poiché avevano indicato un buon rendimento, ma anche una necessità di maggiore iniziativa e partecipazione e una propositività non coerente con le qualità possedute e con la propensione alle attività investigative. Il giudice ha ribadito l'autonomia delle valutazioni riferite ai diversi periodi di servizio: la precedente valutazione favorevole non impedisce una successiva valutazione meno elevata e il contrasto tra giudizi non costituisce, di per sé, indice di eccesso di potere. L'esame delle precedenti schede ha inoltre evidenziato che alcuni profili caratteriali e professionali bisognosi di miglioramento erano già stati segnalati, sicché la successiva valutazione deteriore risultava coerente con elementi già emersi. Sono stati ritenuti irrilevanti i compiacimenti prodotti, perché riferiti all'intero reparto e non individualizzati. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2253-septies, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    conferimento della qualifica di Appuntato Scelto qualifica speciale

    La scheda valutativa era stata compilata ai fini del conferimento della qualifica indicata dalla disposizione; nel testo non è svolta una specifica interpretazione della norma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce parametro sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • I giudizi analitici e complessivi formulati periodicamente sul personale militare sono autonomi, perché riferiti allo specifico periodo di servizio e all'esercizio della discrezionalità amministrativa; pertanto, una valutazione successiva meno favorevole non è, di per sé, contraddittoria rispetto alle precedenti valutazioni positive.
  • Il contrasto tra una precedente valutazione favorevole e una successiva valutazione deteriore non integra automaticamente eccesso di potere: la variazione dei punteggi e dei giudizi tra diversi periodi costituisce un'evenienza fisiologica del sistema di valutazione del personale militare.
  • Una valutazione militare deteriore è adeguatamente giustificata quando individua carenze, mancanze o profili caratteriali bisognosi di miglioramento già segnalati nelle precedenti schede, anche se tali rilievi non avevano allora determinato una valutazione complessivamente sfavorevole.
  • L'amministrazione può differenziare la valutazione del rendimento del militare in relazione al periodo esaminato e alle concrete esigenze del servizio, senza essere vincolata alla conservazione del livello di classifica precedentemente attribuito.
  • Apprezzamenti riferiti genericamente all'intero reparto, anziché individualmente al militare interessato, non sono idonei, da soli, a dimostrare la contraddittorietà della scheda valutativa individuale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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