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Sentenza

Sentenza del 23/11/2017 n. 6523 - Comm. Trib. Prov. Milano

Veicoli pubblicitari itineranti - Sosta veicolo - Prova del motivo - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a ulteriore imposta sulla pubblicità di un veicolo pubblicitario itinerante in più Comuni, nonostante l'imposta fosse già stata assolta in uno di essi. Il contribuente aveva prodotto il tracciato satellitare del percorso del veicolo, non contestato dall'ente, dal quale risultava l'itineranza. La questione principale era stabilire se le soste del veicolo costituissero permanenza pubblicitaria rilevante ai fini dell'imposta oppure fossero dovute a esigenze del conducente o del mezzo. In assenza di prova contraria, non poteva presumersi che le soste avessero una finalità pubblicitaria autonoma.

La decisione

La pretesa dell'ente impositore è stata ritenuta non fondata. Il veicolo pubblicitario itinerante, per il quale l'imposta era stata assolta in uno dei Comuni attraversati, non poteva essere nuovamente assoggettato all'imposta ordinaria sulla pubblicità sulla sola base delle soste effettuate lungo il percorso. Poiché il tracciato satellitare non era stato contestato e non era stata fornita la prova che le soste dipendessero da finalità diverse dalle necessità del conducente o del veicolo, il ricorso del contribuente è stato accolto.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei veicoli pubblicitari itineranti

    L'imposta non può essere applicata ordinariamente in ciascun Comune attraversato quando il veicolo svolge un'attività pubblicitaria itinerante e l'imposta è stata assolta in uno dei Comuni interessati, salvo che sia provata una situazione diversa rilevante ai fini impositivi.

  • Principi in materia di onere della prova

    L'ente impositore deve dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa fiscale. In particolare, deve provare che la sosta del veicolo non era occasionale o necessaria al conducente o al mezzo, ma era finalizzata a una stabile esposizione pubblicitaria autonomamente imponibile.

Massime di principio

  • Per i veicoli pubblicitari itineranti, il semplice transito o la sosta temporanea non dimostrano automaticamente l'esistenza di una pubblicità stanziale imponibile nel Comune.
  • Quando il contribuente produce dati oggettivi, come un tracciato satellitare, e l'amministrazione non li contesta, tali dati possono costituire prova significativa dell'itineranza del veicolo.
  • La sosta non deve essere considerata pubblicitaria per presunzione: l'ente deve provare che essa dipendeva da una scelta promozionale o espositiva e non da esigenze del conducente, del traffico o del veicolo.
  • L'assolvimento dell'imposta in uno dei Comuni può impedire una duplicazione del prelievo per la medesima attività itinerante, purché siano dimostrati il carattere itinerante e l'identità della pubblicità.
  • In casi analoghi è opportuno conservare documentazione del percorso, dei tempi di sosta e delle ragioni delle fermate, poiché tali elementi possono essere decisivi per distinguere l'uso itinerante del mezzo dall'installazione pubblicitaria stabile.

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