Regolamento (UE) 2026/229
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/229 della Commissione, del 26 gennaio 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, adeguandolo all’evoluzione epidemiologica registrata in diversi Stati membri. La Commissione ridefinisce molte aree di restrizione I, II e III, tenendo conto di nuovi focolai nei suini selvatici e del miglioramento della situazione in talune zone con suini detenuti. L’atto sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Incide esclusivamente sulla disciplina delle zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sostituendone integralmente l’allegato I. Le modifiche riguardano numerose aree territoriali di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e, per la parte III dell’allegato, Romania, Grecia, Croazia, Lettonia e Lituania. Non introduce obblighi generali nuovi al di fuori della rimodulazione geografica delle aree infette o a rischio.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene nel quadro delle misure speciali di controllo della peste suina africana disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione aggiorna l’allegato I per adeguare la mappatura delle zone soggette a restrizioni all’evoluzione epidemiologica più recente, caratterizzata da nuovi focolai in suini selvatici in alcuni Stati membri e, in parallelo, da un miglioramento della situazione in alcune aree con suini detenuti.
Finalità e base giuridica
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando la Commissione chiarisce che la peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini domestici e selvatici, con impatti rilevanti sulla sanità animale, sulla redditività degli allevamenti, sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. Le modifiche sono presentate come necessarie per contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia e per mantenere la continuità e l’adeguatezza territoriale delle restrizioni.
Criteri di delimitazione delle zone
La Commissione ribadisce che la classificazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione complessiva nello Stato membro e sul rischio di ulteriore propagazione. Vengono richiamati gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nell’Unione, nonché il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. In alcuni casi, la delimitazione tiene conto anche della continuità territoriale tra aree già soggette a restrizioni, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
Evoluzione epidemiologica considerata
Il testo evidenzia focolai recenti in suini selvatici in Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, oltre a miglioramenti in talune aree di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia riguardo ai suini detenuti. In particolare:
- in Croazia, la comparsa di nuovi focolai nella contea di Osijek-Baranja comporta il passaggio di alcune aree da zona I a zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I e III;
- in Ungheria, nuovi focolai nella contea di Baranya spingono a riclassificare alcune aree da zona I a zona II e a rivederne i confini;
- in Polonia, nuovi focolai in varie regioni portano ad ampliare o ricollocare zone soggette a restrizioni I e II, incluso il caso della regione Precarpazia, inserita come zona II per continuità territoriale;
- in Slovacchia, nuovi focolai nel distretto di Nitra comportano la riorganizzazione delle zone II e la menzione di una progressione della malattia nei suini selvatici.
Riclassificazioni da zona III a zona II
Il regolamento tiene conto anche dell’assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi in alcune zone attualmente classificate come zona III. Per tale ragione, parti di territori in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia vengono declassate da zona III a zona II. La motivazione è la persistenza del rischio nei suini selvatici, pur in presenza di un miglioramento per gli allevamenti di suini detenuti.
Contenuto dell’allegato sostitutivo
L’allegato sostitutivo contiene l’elenco completo delle zone soggette a restrizioni suddivise in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le elencazioni sono molto dettagliate e riguardano territori puntuali, talvolta definiti per comuni, distretti, province, regioni o porzioni di essi, in particolare per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per ciascuno Stato membro, il testo identifica con precisione le aree soggette al rispettivo livello di restrizione, sulla base di criteri geografici e epidemiologici.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che li assistono, il regolamento rileva perché modifica il perimetro territoriale entro cui si applicano le misure speciali di controllo previste dal regolamento (UE) 2023/594. Le ricadute riguardano in particolare:
- movimentazione dei suini detenuti e selvatici;
- gestione dei prodotti derivati;
- eventuali limitazioni alla commercializzazione intra-UE e all’export;
- necessità di verificare puntualmente la localizzazione dell’azienda, dell’impianto o dell’attività rispetto alle aree elencate negli allegati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento. L’aggiornamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, sulla base della situazione epidemiologica più recente.
Criteri per la delimitazione delle zone
I considerando precisano che la delimitazione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro e sul rischio di ulteriore diffusione. La Commissione richiama anche gli orientamenti UE sulla PSA e le norme WOAH, oltre alle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati.
Nuovi focolai e riclassificazioni territoriali
Il regolamento recepisce nuovi focolai in suini selvatici in Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, con conseguente ampliamento o ridefinizione di zone già soggette a restrizioni. In talune aree di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia, invece, vengono alleggerite alcune restrizioni per i suini detenuti, passando da zona III a zona II, in considerazione dell’assenza di focolai negli ultimi tre mesi.
Modifiche territoriali per gli Stati membri interessati
L’allegato sostituito elenca in modo analitico, per Stato membro e per categoria di restrizione, i territori inclusi nelle zone I, II e III. Le modifiche interessano in particolare numerose regioni e province della Germania e della Polonia, nonché aree della Croazia, dell’Ungheria, della Slovacchia, dell’Italia e di altri Stati membri.
Urgenza ed entrata in vigore
Il considerando finale sottolinea l’urgenza della situazione epidemiologica e la necessità che le modifiche producano effetti quanto prima. L’articolo 2 prevede pertanto l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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