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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4889/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 625 n. 2 c.p., sostenendo che nell'ipotesi di furto dei chiusini dei tombini non ricorrerebbe l'aggravante della violenza sulle cose, poiché si sarebbe trattato della mera apprensione dei coperture senza che ciò comportasse una modifica o un danneggiamento della cosa asportata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui i chiusini in ghisa furono 'smontati' dai pozzetti e portati via, lasciando i tombini privi di copertura, con conseguente alterazione della destinazione e della funzionalità del bene. Di conseguenza è stata ritenuta sussistente l'aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625 n. 2 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Decisione resa il 10/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    L'aggravante della n.2 (violenza sulle cose) opera quando, per commettere il furto, il soggetto usa energia fisica provocando rottura, guasto, danneggiamento o trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione; può trattarsi di violenza esercitata anche su cose diverse dall'oggetto asportato se strumentali all'amotio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto processuale del rigetto del ricorso: condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Previsione procedurale applicata per il trattamento del ricorso senza intervento personale delle parti, con conclusioni rese per iscritto.

Massime di principio

  • La fattispecie dell'aggravante 'violenza sulle cose' si verifica non solo quando si rompe o danneggia direttamente l'oggetto asportato, ma anche quando si esercita energia su altri elementi strumentali al furto in modo da alterare la destinazione o la funzionalità del bene (es. smontare e portare via parti che rendono il bene inutilizzabile).
  • Per configurare l'aggravante è sufficiente che la condotta abbia determinato una modificazione della destinazione o della funzione del bene, anche se non vi sia stata una 'rovinazione' materiale evidente; il giudice valuta gli elementi fattuali come lo 'smontaggio' e l'effetto sulla funzionalità.
  • La difesa in casi analoghi può cercare di contestare il dato fattuale (mancanza di prova che il chiusino sia stato smontato con energia fisica o che la destinazione del bene sia stata alterata) o dimostrare che l'asportazione non ha comportato trasformazione/danneggiamento rilevante.
  • La qualificazione dell'atto come aggravato aumenta la pena e comporta responsabilità processuali (es. spese), perciò la precisa ricostruzione dei modi dell'azione (modalità di asportazione, danni comprovati, funzione compromessa) è determinante.
  • La giurisprudenza consolidata ammette l'aggravante anche quando la violenza è esercitata su cose diverse dall'oggetto sottratto, purché tale violenza sia strumentale all'amotio e ne determini l'alterazione di destinazione.

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