Sentenza n. 2075/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato al pagamento di € 83.463,10 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali, e di parte delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 170 del 19 febbraio 2025 della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 20 giugno 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 83.463,10, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché dei due terzi delle spese di lite, liquidati in € 4.500 per il primo grado e € 4.900 per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge. Nonostante la richiesta di pagamento del 21 febbraio 2025 e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha quindi domandato l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il decorso del termine di moratoria di 120 giorni e il persistente inadempimento del Ministero. Ha ordinato all’amministrazione di eseguire la sentenza della Corte d’Appello entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le eventuali spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione. Il TAR ha inoltre riconosciuto la penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Ha posto le spese del giudizio, liquidate in € 2.852 oltre accessori di legge e con distrazione, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica delle sentenze e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sia decorso il termine di moratoria di 120 giorni e l’amministrazione non abbia ancora adempiuto alla sentenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, co.4, lett. e), c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche nell’ottemperanza di sentenze che condannano l’amministrazione al pagamento di somme di denaro. Può essere liquidata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, aggiungendosi agli interessi dovuti in base alla condanna.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La regola per cui le spese dell’attività commissariale sono comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e restano a carico dell’amministrazione inadempiente è applicabile per analogia anche alle ottemperanze relative ad altre condanne pecuniarie.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni e persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, è esperibile e merita accoglimento l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inottemperanza a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si aggiunge agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l’esecuzione sostitutiva; le spese dell’attività commissariale sono a carico dell’amministrazione inadempiente e, secondo il principio applicato in questa decisione, sono comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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