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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28641/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. disponente la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art.416-bis). I motivi principali: (1) mancata corretta applicazione dell'art.192, comma 3, cod. proc. pen., avendo il Tribunale ritenuto, ex se, inattendibile la dichiarazione del chiamante in reità Mario Gigliotti per il solo fatto che questi non avrebbe portato a termine il percorso di collaborazione; (2) vizi di motivazione nel ritenere le dichiarazioni di Gigliotti in contrasto con quelle di altro collaboratore (Santo Mirarchi) senza verificare la effettiva sovrapponibilità temporale dei fatti riferiti. Il Procuratore ha inoltre indicato riscontri oggettivi (servizi di osservazione che documentano incontri) che meglio corroborerebbero le affermazioni del Gigliotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza del Tribunale con rinvio per nuovo giudizio al medesimo Tribunale - sezione riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato correttamente i canoni di valutazione stabiliti dall'art.192, comma 3, cod. proc. pen.: la mera rinuncia al programma di collaborazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni; il giudice di merito avrebbe dovuto esercitare uno scrutinio più penetrante sull'attendibilità intrinseca e sull'affidabilità ab extrinseco delle dichiarazioni di Gigliotti, verificando i riscontri logistici e temporali segnalati dal P.M. e accertando se le apparenti divergenze con le dichiarazioni di Mirarchi riguardassero veramente lo stesso arco temporale. Pertanto il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio per una nuova e più completa motivazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: il ricorrente era gravemente indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso; la sentenza di legittimità non discute il contenuto dell'articolo, ma ne inquadra la rilevanza ai fini delle misure cautelari e della valutazione delle prove.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio chiave: le dichiarazioni di chiamanti in reïa devono essere sottoposte a duplice controllo (attendibilità intrinseca e riscontri esterni). La ritrattazione non esclude automaticamente l'attendibilità; occorre verifica più incisiva, con valutazione di riscontri oggettivi anche se non necessariamente dotati del peso di un indizio pieno.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola procedurale limitativa della motivazione: il ricorso enuncia i motivi nei limiti richiesti dall'art.173 delle disposizioni sulle modalità di presentazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi ammissibili e fondati.

Massime di principio

  • La rinuncia o la ritrattazione di un collaboratore non determina automaticamente l'inattendibilità delle sue dichiarazioni: il giudice deve comunque sottoporle a uno scrutinio più approfondito.
  • In applicazione dell'art.192, comma 3, cod. proc. pen., la valutazione delle dichiarazioni di chiamanti in reïa richiede un duplice controllo: attendibilità intrinseca del dichiarante e verifica degli elementi esterni di riscontro, anche se questi non abbiano lo spessore di indizi autosufficienti.
  • I riscontri esterni possono consistere in elementi logistici e temporali (es. servizi di osservazione, documentazione di incontri) purché siano precisi e autonomi rispetto alla fonte dichiarativa e individualizzino la riferibilità dei fatti all'imputato.
  • Divergenze tra dichiarazioni di più collaboratori non precludono automaticamente l'utilizzabilità delle testimonianze: occorre valutare la concordanza sul nucleo essenziale e se le divergenze riguardano solo elementi circostanziali o periodi temporali differenti.
  • Se il giudice di merito omette una motivazione adeguata circa l'attendibilità delle dichiarazioni o i riscontri esterni, la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame più circostanziato.

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