Cassazione Penale, Ordinanza n. 18623/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un soggetto in forza di tre sentenze irrevocabili. La revoca è stata disposta perché una successiva sentenza del Tribunale di Verona, divenuta irrevocabile il 1° giugno 2024, relativa a un fatto commesso il 29 dicembre 2017, ha determinato il venir meno del presupposto per mantenere il beneficio con riferimento a due delle sentenze; quanto a una terza, la revoca è stata ritenuta conseguenza del passaggio in giudicato della stessa e della sua divenuta eseguibilità per effetto della revoca del beneficio. Contro l'ordinanza è stato proposto atto di opposizione dal difensore, che il Tribunale ha trasmesso alla Corte di cassazione qualificandolo come ricorso. La Corte ha rilevato che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale, deciso in udienza camerale partecipata, non era soggetto a opposizione ma solo a ricorso per cassazione; tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore non era iscritto all'albo speciale dei cassazionisti.
La decisione
La Corte ha riqualificato l'atto di opposizione come ricorso per cassazione, ha verificato che il mezzo corretto di impugnazione era il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di revoca della sospensione condizionale, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendo invece la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
L'atto di opposizione, se non è previsto come tale mezzo di impugnazione, deve essere qualificato in base al contenuto come ricorso per cassazione.
art. 674 c.p.p.
Per la revoca della sospensione condizionale è prevista l'udienza camerale partecipata richiamando il procedimento di esecuzione.
art. 666, comma 4, c.p.p.
Il procedimento in materia di revoca del beneficio si svolge in udienza camerale partecipata.
art. 666, comma 2, c.p.p.
La previsione del ricorso per cassazione per le ipotesi di richiesta manifestamente infondata o ripropositiva non ricorre nel caso esaminato.
art. 676 c.p.p.
Il provvedimento non rientra nella procedura semplificata prevista da tale norma e quindi non è soggetto a opposizione.
art. 667, comma 4, c.p.p.
L'opposizione prevista da tale disposizione non è esperibile contro il provvedimento in esame.
art. 666, comma 6, c.p.p.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è esperibile unicamente il ricorso per cassazione.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile se proposto da soggetto privo della necessaria abilitazione processuale del difensore.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte può dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità segue la condanna alle spese processuali.
Corte cost. n. 186 del 2000
L'assenza di colpa nella causa di inammissibilità esclude la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di revoca della sospensione condizionale, quando non ricorra una delle ipotesi speciali che consentono il ricorso immediato, il mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione e non l'opposizione.
- L'atto erroneamente proposto come opposizione può essere riqualificato secondo il suo contenuto sostanziale in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti; la carenza di abilitazione è vizio ostativo non sanabile.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali, ma la somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa quando non emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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