Direttiva 2022/281
Direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata aggiorna al progresso tecnico e scientifico l’allegato III della direttiva RoHS 2011/65/UE, rinnovando l’esenzione per l’uso di mercurio in specifiche lampade fluorescenti compatte per usi speciali. La Commissione conclude che, per alcune applicazioni, la sostituzione del mercurio non è attualmente tecnicamente praticabile e limita però portata e durata dell’esenzione per favorire la graduale eliminazione delle sostanze pericolose. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2022 e applicarle dal 1° ottobre 2022.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare e rimodulare l’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e incide sulla disciplina delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nell’ambito della direttiva 2011/65/UE (RoHS). L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato III di tale direttiva, limitatamente alla voce 1 f) sull’esenzione per il mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte), con distinzione tra lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto e lampade per usi speciali. Non disciplina in generale tutte le AEE, ma solo la specifica esenzione e le relative scadenze; il testo richiama anche il quadro REACH e la valutazione tecnico-scientifica dell’esenzione.
Esenzione per il mercurio nelle lampade fluorescenti compatte per usi speciali
La direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione modifica, in senso tecnico e limitato, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS), rivedendo l’esenzione relativa all’impiego di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali. L’intervento si colloca nel quadro della restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e mira a conciliare l’obiettivo di progressiva sostituzione del mercurio con la persistente assenza di alternative pienamente affidabili per alcune applicazioni specialistiche.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate riportate nell’allegato III. Il mercurio è tra le sostanze soggette a restrizione. L’esenzione oggetto di rinnovo era già prevista dalla decisione 2010/571/UE ed era stata trasposta nell’allegato III come voce 1 f); la sua scadenza originaria era fissata al 21 luglio 2016.
Valutazione tecnica e ragioni del rinnovo
La Commissione dichiara di aver ricevuto due domande di rinnovo entro i termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, di cui una successivamente aggiornata nel 2020. La valutazione ha preso in considerazione:
- la disponibilità di sostituti;
- l’impatto socioeconomico della sostituzione;
- le consultazioni dei portatori di interessi svolte ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7.
Dalla valutazione è emerso che, allo stato attuale, l’eliminazione del mercurio o la sua sostituzione con una sostanza dalle prestazioni analoghe è tecnicamente impraticabile per le applicazioni considerate. La Commissione sottolinea inoltre che la modulazione della durata dell’esenzione è coerente con l’obiettivo della direttiva di limitare nel tempo e nell’ambito le deroghe alle restrizioni sulle sostanze pericolose.
Contenuto della modifica dell’allegato III
L’articolo 1 sostituisce la voce 1 f) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. La nuova formulazione distingue due categorie:
- 1 f)-I: lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto, con un contenuto massimo di mercurio pari a 5 mg per tubo di scarica; l’esenzione scade il 24 febbraio 2027.
- 1 f)-II: lampade per usi speciali, con un contenuto massimo di mercurio pari a 5 mg per tubo di scarica; l’esenzione scade il 24 febbraio 2025.
La Commissione motiva tale distinzione con la necessità di mantenere più a lungo l’esenzione per le applicazioni UV, nelle quali non esistono attualmente alternative affidabili, mentre per gli altri usi speciali ritiene opportuno un periodo più breve per consentire all’industria di predisporre ulteriori elementi a sostegno di un eventuale mantenimento della deroga.
Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1° ottobre 2022;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali;
- inserire un riferimento alla direttiva nel testo delle disposizioni nazionali o nella loro pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Si tratta dunque di una direttiva che vincola gli Stati membri al risultato di adeguare la disciplina nazionale dell’esenzione, lasciando alle autorità interne la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Nei considerando la Commissione afferma che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e che non indebolisce la tutela dell’ambiente e della salute garantita da tale regolamento. La direttiva si inserisce quindi nel coordinamento tra la disciplina RoHS sulle sostanze pericolose nelle AEE e il quadro generale della regolazione chimica dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce 1 f) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, adeguando l’esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte). L’allegato distingue due sottocasi: 1 f)-I per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto, con limite massimo di 5 mg di mercurio per tubo di scarica e scadenza al 24 febbraio 2027; 1 f)-II per usi speciali, con limite massimo di 5 mg e scadenza al 24 febbraio 2025.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° ottobre 2022. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e di includere un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o nella pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Decorrenza ed effetti
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Presupposti tecnici e ratio dell’esenzione
Nei considerando la Commissione evidenzia che il mercurio è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che per le lampade fluorescenti compatte per usi speciali la sua eliminazione o sostituzione con sostanze dalle prestazioni analoghe è attualmente tecnicamente impraticabile. La valutazione delle domande di rinnovo ha tenuto conto della disponibilità di sostituti, dell’impatto socioeconomico della sostituzione e delle consultazioni dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
Limiti di durata e coerenza con il quadro REACH
La Commissione afferma che le esenzioni devono avere portata e durata limitate per favorire l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle AEE. Per questo rinnova l’esenzione per un massimo di cinque anni per le lampade progettate per emettere principalmente luce UV e per tre anni per le altre lampade fluorescenti compatte per usi speciali, così da consentire all’industria di presentare ulteriori informazioni a sostegno del mantenimento dell’esenzione. Viene inoltre affermato che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non ne indebolisce la protezione di ambiente e salute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/274
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/275
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/276
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/277
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/278
- direttiva · 13 dic 2021Direttiva 2022/279
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →