Cassazione Civile, Sentenza n. 26461/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda proposta in primo grado avanti al Tribunale di Latina: ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con la maggiorazione contributiva ex legge n.257/1992 e il pagamento delle differenze pensionistiche a decorrere dall'agosto 2006 (periodo in cui era titolare di pensione di invalidità). In Cassazione deduceva error in procedendo, omissione di esame di fatto decisivo, travisamento dell'oggetto della domanda (la qualificazione della domanda come risarcitoria anziché come richiesta di differenze pensionistiche) e omesso esame del petitum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, nella sostanza, vizi nella conduzione dell'attività processuale e non omissioni di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; inoltre le doglianze erano generiche e privi di specificità richieste per consentire il controllo di legittimità (mancata trascrizione completa del ricorso introduttivo e degli atti decisivi). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul corretto inquadramento delle doglianze tra gli artt. 360 n.4 e n.5 c.p.c. e sulle regole di specificità dell'art. 366 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi professionali Euro 5.000,00, esborsi Euro 200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge) e alla eventuale integrazione del contributo unificato prevista dalla normativa.
Norme richiamate
La Corte precisa che l'art. 360 n.5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, inteso in senso naturalistico, la cui esistenza emerga dagli atti; non è applicabile a censure che concernono errori nella conduzione del processo o nella qualificazione del petitum, che vanno eventualmente dedotte ai sensi dell'art. 360 n.4.
Indicato dalla Corte come il corrett o rubric a per dedurre vizi di legittimità collegati a nullità o violazioni delle norme processuali (error in procedendo, errata individuazione del petitum), ossia per errori nella attività decisionale del giudice di merito che comportano vizio di diritto.
Richiamato nella doglianza come norma di prassi processuale; la Corte ha rilevato la mancata corrispondenza specifica fra chiesto e pronunciato, ma ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente documentata.
art. 366 comma 1 n. 6 cod. proc. civ.
La Corte sottolinea il requisito di specificità imposto per le censure in Cassazione: la parte deve indicare con precisione i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti, senza rinvii per relationem, perché il Giudice di legittimità esamina ex actis.
D.L. n. 83/2012 art. 54 conv. in L. n. 134/2012
Riferimento normativo che ha riformulato il contenuto dell'art. 360 n.5; la Corte ne richiama l'ambito applicativo (omesso esame di fatto storico) per delimitare le tipologie di vizio ammissibili sotto quel numero.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Norma collegata al contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale integrazione del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione omessi esami di fatti decisivi occorre qualificare la circostanza come fatto "storico" e dimostrarne l'emersione dagli atti: tale vizio rientra in art. 360 n.5 c.p.c.; non si deve confondere con vizi di procedura o di motivazione.
- Se si contesta un errore nella qualificazione del petitum o un 'error in procedendo' (vizi nell'attività decisionale del giudice), la doglianza va inquadrata e motivata ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.; la scelta dell'errata rubrica rende spesso il ricorso inammissibile.
- La Cassazione richiede specificità: trascrivere nel ricorso gli atti e i passaggi processuali rilevanti (incluso il ricorso introduttivo) e indicare puntualmente i punti controversi; le deduzioni generiche o i rinvii per relationem sono causa di inammissibilità.
- Quando si lamenta difformità tra motivazione e dispositivo, bisogna indicare esattamente i passaggi decisionali e dimostrare come la discrepanza abbia inciso sul merito; anche questa critica deve essere precisata con atti e passaggi riportati nel ricorso.
- Nelle controversie previdenziali relative a riliquidazione pensione e differenze, è fondamentale documentare con chiarezza il petitum (periodo di decorrenza richiesto, base normativa invocata, atti amministrativi e passaggi processuali) per consentire il controllo di legittimità.
- Le questioni di diritto processuale (nullità, violazioni delle norme processuali) richiedono una chiara indicazione del vizio e degli atti che ne consentono la verifica ex actis: il giudice di legittimità non è chiamato a svolgere un'indagine integrativa sugli atti di merito.
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