Cassazione Civile, Sentenza n. 26660/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ente bilaterale E.N.B.ASS., la declaratoria di cessazione di efficacia generale degli accordi CCNL (2001 e suoi rinnovi 2007, 2011, 2014), la declaratoria di mancato rinnovo del CCNL 2011 da parte di S.N.A. e la ripetizione dei contributi versati dall'associazione (perché S.N.A. aveva sottoscritto un diverso CCNL il 10 novembre 2014 con altre organizzazioni, istituendo un nuovo ente bilaterale - EBIDEP). Si contestava dunque che la cessazione dell'efficacia generale del CCNL per tutti gli appartenenti alla categoria integrasse la causa di scioglimento statutaria dell'E.N.B.ASS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non si è realizzato lo scioglimento dell'E.N.B.ASS. perché non è intervenuta la deliberazione statutaria di cessazione dell'efficacia generale per tutti gli appartenenti; la sola sottoscrizione da parte di S.N.A. di un diverso CCNL (10/11/2014) costituisce esercizio del diritto di recesso di quell'associato e non dello scioglimento dell'ente. Perciò S.N.A. non può richiedere la ripetizione dei contributi versati né vantare diritti sul patrimonio associativo (richiamo all'art.24 c.c., comma 4). Inoltre è stata constatata la continuità dell'attività dell'ente bilaterale per effetto del CCNL del 20/11/2014 e del nuovo statuto adottato in conformità all'art.4 di quel CCNL. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in €200,00 per esborsi e €12.000,00 per compensi professionali oltre spese generali e accessori) e applicazione delle norme sul raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Statuto E.N.B.ASS., art. 23 n.1 lett. c)
deliberazione di liquidazione in caso di cessazione "per qualsiasi motivo" dell'"efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria"
La Corte ha ritenuto che la clausola richieda una deliberazione o un evento che determini la cessazione dell'efficacia per tutti gli associati; la mera uscita di un solo associato non integra tale causa di scioglimento
Codice Civile, art. 24
libertà di recesso di ogni associato
Il diritto di recesso dell'associato è riconosciuto e nelle associazioni non riconosciute può essere disciplinato dalla autonoma volontà degli associati; il recesso di S.N.A. è stato qualificato come esercizio di tale diritto
Codice Civile, art. 24, quarto comma
Richiamato dalla Corte per affermare che l'associato che recede non può ripetere i contributi versati né vantare diritti sul patrimonio dell'associazione
Codice Civile, art. 27, secondo comma
L'estinzione per venir meno di tutti gli associati si verifica solo se effettivamente cessa la partecipazione di tutti; nel caso in esame è venuta meno solo la partecipazione di S.N.A., quindi non si è realizzata l'estinzione
Codice Civile, art. 30 e disposizioni attuative (art.6 e 11 disp. att. c.c.)
Richiamato come precedente interpretativo: la nomina di liquidatori prevista per enti riconosciuti può trovare applicazione, per analogia e nei limiti, alle associazioni non riconosciute solo quando lo scioglimento sia negozialmente convenuto o incontroverso
CCNL del 20 novembre 2014, art. 4 (richiamato nello statuto adottato)
lo statuto successivo è adottato "in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera del 20.11.2014"
La Corte ha ritenuto che il rinnovo contrattuale del 20/11/2014 e il conseguente statuto hanno assicurato la continuità dell'ente bilaterale, ostando alla tesi di scioglimento
CCNL del 10 novembre 2014, art. 4
Il CCNL sottoscritto da S.N.A. il 10/11/2014 è stato qualificato come atto idoneo a materializzare il recesso di S.N.A. dall'originario assetto contrattuale, senza effetto di scioglimento dell'ente comune
Codice Civile, art. 37
La Corte ha richiamato il divieto (art.37 c.c.) come riferimento per negare la possibilità che un associato recedente ripeta somme versate al fondo comune
Massime di principio
- La sottoscrizione da parte di un singolo associato di un diverso contratto collettivo non equivale automaticamente allo scioglimento dell'associazione non riconosciuta: per lo scioglimento disciplinato dallo statuto è necessaria la delibera o l'evento previsto dallo statuto stesso.
- Nelle associazioni non riconosciute le modalità del recesso possono derivare dall'autonomia privata e non seguono rigidamente la disciplina delle associazioni riconosciute; l'esercizio del recesso da parte di un associato non attribuisce diritto alla ripetizione dei contributi già versati.
- La continuità dell'attività di un ente bilaterale può essere accertata dalla stipulazione di un nuovo CCNL e dall'adozione di un nuovo statuto conforme al CCNL: ciò ostacola la qualificazione dell'evento come scioglimento dell'ente originario.
- La valutazione dei fatti e la ricostruzione negoziale operata dai giudici di merito sono sindacabili in cassazione solo nei limiti stretti dell'esistenza di vizi logico-giuridici; valutazioni congruamente motivate sui fatti sono insindacabili.
- La nomina di liquidatori per associazioni non riconosciute è possibile solo nei casi in cui lo scioglimento sia negozialmente convenuto o incontroverso; in presenza di conflitto la procedura assume natura decisoria e rimane soggetta a sindacato giurisdizionale.
- Prima di chiedere la ripetizione di versamenti o la liquidazione dell'ente, è necessario verificare se lo statuto prevede espressamente la causa di scioglimento e se tale causa si è effettivamente verificata per tutti gli associati.
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